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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01382/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 aprile 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 17 marzo 2021 con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen.), di tentata violenza privata (artt. 56,610 cod. pen) e di danneggiamento aggravato (art. 635 comma secondo cod. pen.). -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto alla illegittima revoca dell'ordinanza annmissiva dei testi della difesa nel corso della istruttoria dibattimentale di primo grado, è manifestamente infondata perché smentita dagli atti processuali.

Questa Corte ha ritenuto che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166).

Nel caso di specie, il Tribunale non ha implicitamente revocato il teste della difesa dichiarando chiusa l'istruttoria dibattimentale, ma ha ravvisato con valutazione insindacabile, la sopravvenuta superfluità dell'ascolto.

A ciò si aggiunga che nel rivalutare la riproposta eccezione, la Corte di appello, al di là delle motivazioni di natura strettamente processuale, ha respinto la integrazione istruttoria, escludendo la decisività del contributo dichiarativo sulla base delle risultanze istruttorie.

Sul punto il motivo di ricorso è aspecifico offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari e sollecitando quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 253774). -Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen., nonché travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quanto alla deposizione del teste Margottini è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza che con motivazione immune da vizi logici (p.5) ed in fatto, ha evidenziato che Piccioni e i testi Biscottini e Valentini hanno concordemente riferito che la persona anziana scesa dall'auto ( Margottini) era intervenuta ad aggressione in corso, escludendosi così un intervento di Piromalli in suo favore; ha valorizzato altresì il requisito della sproporzione della reazione. - Considerato che il terzo motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla responsabilità ex artt. 56 e 510 cod.pen. è manifestamente infondato in ragione della preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (S.

U, n. 12 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Jakani, Rv. 216260); la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. - Ritenuto che il quarto e ultimo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.635 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 625 n.7 cod.pen. e alla esposizione della vettura alla pubblica fede, è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte second cui in tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esposizione alla fede pubblica non è ravvisabile solo qualora la presenza del titolare sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene). (Conf., Sez. 4, n. 10367 del 1990, Rv. 184911 - 01) (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021,); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 aprile 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 17 marzo 2021 con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen.), di tentata violenza privata (artt. 56,610 cod. pen) e di danneggiamento aggravato (art. 635 comma secondo cod. pen.). -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto alla illegittima revoca dell'ordinanza annmissiva dei testi della difesa nel corso della istruttoria dibattimentale di primo grado, è manifestamente infondata perché smentita dagli atti processuali. Questa Corte ha ritenuto che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti. (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166). Nel caso di specie, il Tribunale non ha implicitamente revocato il teste della difesa dichiarando chiusa l'istruttoria dibattimentale, ma ha ravvisato con valutazione insindacabile, la sopravvenuta superfluità dell'ascolto. A ciò si aggiunga che nel rivalutare la riproposta eccezione, la Corte di appello, al di là delle motivazioni di natura strettamente processuale, ha respinto la integrazione istruttoria, escludendo la decisività del contributo dichiarativo sulla base delle risultanze istruttorie. Sul punto il motivo di ricorso è aspecifico offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari e sollecitando quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, PG contro [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 253774). -Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla causa di giustificazione di cui all'art. 52 cod. pen., nonché travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quanto alla deposizione del teste Margottini è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza che con motivazione immune da vizi logici (p.5) ed in fatto, ha evidenziato che Piccioni e i testi Biscottini e Valentini hanno concordemente riferito che la persona anziana scesa dall'auto ( Margottini) era intervenuta ad aggressione in corso, escludendosi così un intervento di Piromalli in suo favore; ha valorizzato altresì il requisito della sproporzione della reazione. - Considerato che il terzo motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto alla responsabilità ex artt. 56 e 510 cod.pen. è manifestamente infondato in ragione della preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (S. U, n. 12 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Jakani, Rv. 216260); la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. - Ritenuto che il quarto e ultimo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.635 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 625 n.7 cod.pen. e alla esposizione della vettura alla pubblica fede, è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte second cui in tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esposizione alla fede pubblica non è ravvisabile solo qualora la presenza del titolare sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene). (Conf., Sez. 4, n. 10367 del 1990, Rv. 184911 - 01) (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021,); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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