CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato RomanoVaccarella unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.30634/2024 depositata il 28/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietario e coltivatore diretto difondi ubicati nel Comune di Perugia (località Mandoleto) e di CorcianoNumero registro generale 11714/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 22151/2026Data pubblicazione 28/06/2026(località [OSCURATO:PERSONA]), esercitava innanzi il Tribunale di Perugiaazione di riscatto di un immobile rurale confinante con la sua proprietà,risultato oggetto di contratto di compravendita (per atto pubblico del23 maggio 2011) stipulato tra Alberto e [OSCURATO:PERSONA], qualialienanti, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali acquirenti.Costituitisi i suddetti convenuti, il Tribunale di Perugia, all’esito delgiudizio, accoglieva la domanda.2. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiaratoinammissibile dalla Corte d’appello di Perugia per violazione dell’art.345 c.p.c., per avere l’impugnante addotto per la prima volta fattinuovi con l’atto di appello.3. Con ordinanza n. 11469/2021 emessa il 30 aprile 2021, questaSuprema Corte, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],cassava con rinvio la sentenza d’appello, affermando che «nel caso dispecie, a fronte della domanda di retratto successorio, la parteconvenuta ha rilevato in appello che la domanda proposta mancava delpresupposto necessario sia per la natura del negozio traslativo,integrante un negotium mixtum cum donatione, attesa la modestia delprezzo pattuito ed il rapporto di affinità tra venditore e compratore, siaper l’assenza di contiguità dei fondi. Tali contestazioni, poiché sirisolvevano nel negare una delle condizioni richieste dalla legge ai finidell’accoglimento della domanda, integravano una mera difesa e nonun’eccezione in senso stretto, sicché il giudice d’appello avrebbe dovutoprenderle in esame»; e ciò per poi concludere che «ha quindi errato laCorte d’appello nel dichiarare inammissibile il gravame, pur avendol’appellante dedotto fatti impeditivi del diritto vantato dalla controparteconsistente in una mera difesa avente ad oggetto una delle condizionidel retratto successorio».Numero registro generale 11714/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 22151/2026Data pubblicazione 28/06/20264. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Perugia rigettava nuovamentel’appello. Qualificava il negozio traslativo come compravendita, e noncome negotium mixtum cum donatione, e disattendeva le contestazionidell’appellante in ordine alla mancanza di contiguità tra i fondi oggettodell’azione di riscatto, in particolare ritenendo la ruralità dei fabbricatiedificati sui terreni agricoli, come tali avvinti a questi ultimi da vincolodi pertinenzialità, e disattendendo l’istanza di acquisizione di una CTU.5. Proponeva ancora ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]; MarioVallocchia resisteva con controricorso.6. Questa Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso con ordinanzan. 30634/2024 pubblicata il 28/11/2024.7. Con ricorso notificato il 18/5/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha chiestorevocazione dell’ordinanza n. 30634/24 della Corte di Cassazione.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Parte ricorrente hadepositato memoria.Ragioni della decisione8. La ricorrente sostiene che il giudice di legittimità sia incorso in unerrore revocatorio, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., con riferimento alladichiarazione di inammissibilità del sesto motivo del ricorso percassazione attinente alla denuncia di violazione degli artt. 61 e 245c.p.c., e ciò in relazione alla mancata ammissione, da parte della Corted’appello, della CTU per l’accertamento dei requisiti oggettivi dellaprelazione agraria e del riscatto agrario, così violando quanto prescrittodall’ordinanza di cassazione con rinvio n. 11469/2021.9. Questa Suprema Corte sarebbe incorsa nell’errore dichiarandoinammissibile il sesto motivo di ricorso, in particolare rilevando che nelcorpo del ricorso non era stato indicato dove era stata formulata larichiesta istruttoria alla Corte d’appello, in violazione del principio dilocalizzazione, non essendosi avveduta che a p. 2 del ricorso era statoindicato in quale parte dell’atto processuale la ricorrente avevaNumero registro generale 11714/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 22151/2026Data pubblicazione 28/06/2026presentato detta richiesta istruttoria, mentre nelle pp. 4 e 33 delricorso per cassazione sarebbe stata riprodotta l’istanza istruttoria.Si adduce altresì che la decisività della CTU, non considerata dallaCorte di cassazione, era insita nel fatto che la prima sentenza d’appelloaveva ritenuto provata la contiguità dei fondi sulla base di meretestimonianze rese nel giudizio di primo grado, mentre la sentenza delgiudice di rinvio aveva eluso quanto disposto dalla Corte di cassazionecon l’ordinanza n. 11459/2021.10. Il ricorso è fondato quanto alla fase rescindente, ma è inammissibilequanto alla fase rescissoria.11. In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione,l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.: a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto lasupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre cheil fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito oggetto didiscussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativae valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte. (Cass. S.U. n. 20013/2024;Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 512/2025; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.44/2023; Cass., Sez. 3 -, n. 4678/2022; Cass. 10/06/2021, n. 16439).12. Nel caso di specie, la doglianza della ricorrente integra i presuppostidell’errore revocatorio nei termini sopra richiamati, in quanto nel corpodel ricorso era effettivamente dedotta e indicata l’istanza di prova nonaccolta, erroneamente ritenuta non indicata nel ricorso ai fini dellavalutazione di autosufficienza del motivo ex art. 366 n. 6 c.p.c.Numero registro generale 11714/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 22151/2026Data pubblicazione 28/06/202613. Pertanto la sentenza va caducata nella parte in cui ha dichiaratoinammissibile il sesto motivo per carenza del requisito diautosufficienza in merito alla istanza istruttoria non accolta (laacquisizione di una CTU).14. Dovendosi quindi affrontare la fase rescissoria, va rilevato che nelmerito, tuttavia, l’errore revocatorio commesso dalla Corte non è ingrado di incidere sulla ratio decidendi che, attiene, piuttosto, a una piùampia valutazione d’inammissibilità del motivo di ricorso, risultando lamotivazione supportata da plurime ragioni: non solo, infatti, dallaerroneamente ritenuta non autosufficienza del sesto motivo di ricorso,ma anche dalla ritenuta insindacabilità, nel giudizio di legittimità, dellavalutazione compiuta dal giudice di merito nel non accogliere talemezzo di valutazione delle prove acquisite.15. Profilo giuridico, quest’ultimo, che esula dall’ambito applicativodell’art. 395 n. 4 c.p.c., e che non viene neanche tenuto in conto dallaricorrente come autonoma ratio decidendi in grado di sorreggere dasola la dichiarazione di inammissibilità del motivo.16. Opportuno è poi rimarcare che il precedente rinvio cassatorio avevaad oggetto la mancata ammissione di deduzioni nuove nel giudizio diappello in violazione delle norme processuali che ammettono, invece,le eccezioni in senso lato, e non la decisività della richiesta CTU, che ilgiudice del rinvio era tenuto dunque a valutare in virtù dell’ampiadiscrezionalità che gli è riconosciuta. Pertanto, differentemente daquanto prospettato nel motivo, sulla rilevanza della CTU non si eraformato alcun principio di diritto che la Corte di merito, nel giudizio dirinvio, abbia mancato di osservare.17. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese processuali vannocompensate in ragione del differente esito del presente giudizio nellafase rescindente e rescissoria.Numero registro generale 11714/2025Numero sezionale 1957/2026Numero di raccolta generale 22151/2026Data pubblicazione 28/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso, compensando le spese.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi