CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1971
Cassazione n. 30445/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1994 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23/06/2022, ha confermato quella del Tribunale di Avellino che, in data 23/02/2021, aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 612 comma secondo cod. pen. (capo A), 56 - 628 comma terzo n. 1) cod. pen. (capo B), 56 - 610 cod. pen. (capo C) e 56 - 581 cod. pen. (capo D); tenuto conto che le doglianze difensive - articolate nei due distinti ricorsi - propongono motivi parzialmente sovrapponibili che ne consentono la trattazione congiunta; rilevato che i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa deduce l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 612 comma secondo cod. pen. e artt. 56 - 628 comma terzo n. 1) cod. pen., sono inammissibili poiché si risolvono in mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a sollecitare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazioni senz'altro estranee al sindacato di legittimità in difetto di della individuazione e puntuale allegazione di profili di travisamento di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); la difesa, infatti, ha riprodotto il tenore delle deposizioni testimoniali acquisite non già al fine di denunziare il loro travisamento (per omissione o invenzione) ma al fine di prospettarne una diversa considerazione come, peraltro, emblematicamente risulta dal secondo motivo, significativamente intitolato "riscontro probatorio del tutto insussistente e contraddittorio"; considerato, poi, che gli ultimi due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche, sono reiterativi di profili già scrutinati dalla Corte di appello non confrontandosi, inoltre, con la motivazione articolata sul punto a pag. 7 della sentenza impugnata, in cui, a tal fine, sono stati congruamente valorizzati i precedenti penali di entrambi gli imputati, unitamente alla gravità e modalità delle condotte (caratterizzate da un crescendo di intimidazione e violenza particolarmente allarmante), nonché il comportamento processuale tenuto, improntato al mendacio e carente di profili di ravvedimento, resipiscenza o spirito collaborativo; ritenuto che l'unico motivo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce genericamente vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile poiché del tutto scollegato dal tenore della decisione impugnata; osservato, infatti, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); valutato che il ricorso è di conseguenza inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, da ultimo, che l'inammissibilità dei ricorsi non consente di dar rilievo alla sopravvenuta procedibilità a querela del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. secondo quanto previsto dal D. Lg.vo 150 del 2022, con decorrenza dalla data di entrata in vigore (peraltro "differita" dal DL 162 del 31.10.2022 convertito nella legge 199 del 30.12.2022) della novellafben potendosi fare utile riferimento alle considerazioni svolte dalle Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammen