CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09084/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati ascrittigli. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto tardivo l'appello, non avendo considerato che il termine per il deposito della sentenza iniziava a decorrere dall'8 novembre 2020 e non dall'8 ottobre 2020, come invece indicato dalla Corte territoriale, che non avrebbe considerato il periodo di sospensione feriale. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017, Rv. 270586) ha già affermato che i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal dl. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. Si è precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento. Correttamente, quindi, la Corte d'appello ha affermato che il termine di 45 giorni per proporre appello decorreva dall'8 ottobre 2020: termine, quest'ultimo, calcolato senza tenere conto del periodo di sospensione feriale, non applicabile nel caso del deposito delle sentenze. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente G