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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 28329/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DIEGO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato estinto per remissione di querela.

Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO Ifni• FATTO 1.Con sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen del 12 settembre 2022 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 2 ottobre 2020 ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, in mesi due di reclusione per il reato di cui al capo A) di violenza privata e ha dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela per il reato di cui al capo B) di minaccia. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso ~attraverso il difensore e procuratore speciale deducendo i seguenti motivi.

C240 ,

2.1. Con l'unico motivo ha dedotto la intervenuta estinzione del reato per remissione di querela atteso che a seguito dell'entrata in vigore del D. Igs 150/2022 il reato di cui all'art.610 cod. pen. è divenuto procedibile a querela e nel caso di specie la persona offesa ha rimesso la querela all'udienza del 22 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1.Prinna di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.19415 del 27/10/2022 (2023), ric.

Fazio risolvendo il contrasto loro rimesso, hanno affermato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso IO sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.

2. A seguito dell'entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.

Igs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela.Con particolare riferimento al reato di violenza privata, il d.

Igs n.150/2022 ha così modificato l'art.610 comma terzo cod. pen.: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma".

La richiamata innovazione, rendendo la fattispecie in esame perseguibile a querela, ha comportato che la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione, a decorrere dal 31 dicembre 2022, hanno determinato la sopravvenuta estinzione del reato.

2.1. La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n.21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274734).

Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.

Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188).

Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 comma cod. pen. secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo".

Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

Si richiama la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite secondo la quale: "La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez.

U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3.Le spese, come per legge sono a carico dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DIEGO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato estinto per remissione di querela. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO Ifni• FATTO 1.Con sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen del 12 settembre 2022 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 2 ottobre 2020 ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, in mesi due di reclusione per il reato di cui al capo A) di violenza privata e ha dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela per il reato di cui al capo B) di minaccia. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso ~attraverso il difensore e procuratore speciale deducendo i seguenti motivi. C240 , 2.1. Con l'unico motivo ha dedotto la intervenuta estinzione del reato per remissione di querela atteso che a seguito dell'entrata in vigore del D. Igs 150/2022 il reato di cui all'art.610 cod. pen. è divenuto procedibile a querela e nel caso di specie la persona offesa ha rimesso la querela all'udienza del 22 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1.Prinna di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 - n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Va segnalato che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.19415 del 27/10/2022 (2023), ric. Fazio risolvendo il contrasto loro rimesso, hanno affermato che è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso IO sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado. 2. A seguito dell'entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. [OSCURATO:PERSONA] di cui al d. Igs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela.Con particolare riferimento al reato di violenza privata, il d. Igs n.150/2022 ha così modificato l'art.610 comma terzo cod. pen.: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma". La richiamata innovazione, rendendo la fattispecie in esame perseguibile a querela, ha comportato che la intervenuta remissione di querela e la successiva accettazione, a decorrere dal 31 dicembre 2022, hanno determinato la sopravvenuta estinzione del reato. 2.1. La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n.21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274734). Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 comma cod. pen. secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo". Non ravvisandosi cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 secondo comma e 609 secondo comma cod. proc. pen., ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Si richiama la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite secondo la quale: "La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3.Le spese, come per legge sono a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamen
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