CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 1994
Cassazione n. 39501/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1994 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per assenza di risposta ai motivi di gravame, si risolve, ìnvero, nel tentativo di assegnare una differente lettura ai dati probatori che la Corte di appello ha dimostrato di aver correttamente svolto nella parte in cui ha effettuato pertinente rinvio alla decisione di primo grado, ha apprezzato la condotta di cessione da parte del ricorrente - caduta sotto la diretta percezione del personale di polizia giudiziaria - e la dichiarazione conforme de'acquirente della sostanza stupefacente, al contempo smentendo la diversa ricostruzione ipotizzata dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0