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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25439/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MISCE0 Beniamino ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione al reato di cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, ritenuta la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico per una non corretta interpretazione dello scambio denaro-stupefacente intervenuto tra il MISCEO e il FIORENTINO.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

Il giudice distret- tuale ha infatti adeguatamente motivato sul fatto che lo scambio droga denaro era stato osservato dalle forze dell'ordine che erano intervenute proprio al momento in cui veniva consegnata la bustina di stupefacente dopo avere in precedenza no- tato il passaggio del denaro tra i due interlocutori.

L'alternativa ricostruzione pro- spettata dalla difesa risulta pertanto improponibile in questa sede di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 Giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MISCE0 Beniamino ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione al reato di cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, ritenuta la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico per una non corretta interpretazione dello scambio denaro-stupefacente intervenuto tra il MISCEO e il FIORENTINO. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distret- tuale ha infatti adeguatamente motivato sul fatto che lo scambio droga denaro era stato osservato dalle forze dell'ordine che erano intervenute proprio al momento in cui veniva consegnata la bustina di stupefacente dopo avere in precedenza no- tato il passaggio del denaro tra i due interlocutori. L'alternativa ricostruzione pro- spettata dalla difesa risulta pertanto improponibile in questa sede di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 202
Sentenza Cassazione n. 25439/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris