CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 25407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] v. a o avviso alle udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui agli articoli 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., in riferimento all'articolo 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990. Determinazione di pena illegale quanto agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la violazione di legge con riguardo riferimento all'articolo 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990 nonché all'articolo 81 cod. pen. (motivo peraltro indicato ma non sviluppato, per ciò solo inammissibile), ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec