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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17716/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9122/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di PESCARA n. 3073/2017 , depositata il16/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara del 16 febbraio 2018, che l’ha condannata a pagare in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] euro 3.575,00a titolo di competenze professionali.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Tribunale di Pescara di liquidare gli onorari relativi all’attività difensiva svolta in favore della ricorrente in due procedimenti di opposizione allo stato passivo di due fallimenti.

La ricorrente si era costituita deducendo la colpa professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, avendo il Tribunale di Pescara riconosciuto in prededuzione il credito per la metà di quanto a lei spettante a seguito di negligenza da parte del difensore.

Il Tribunale, dopo aver osservato che le controversie per la liquidazione degli onorari e i diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all’art. 14 del d.l.g.s. n. 150/2011 anche nell’ipotesi in cui la domanda contesti non solo il quantum, ma anche l’andella pretesa, ha statuito l’impossibilità di mutare il rito in ordinario; ha poi considerato che l’attività professionale svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era contestata e che, essendo stato riconosciuto alla Ricciuti un importo maggiore rispetto a quello vantato, non vi era negligenza del Cichella nell’espletamento del mandato professionale, né era ravvisabile il danno subito dalla Ricciuti; ha così ritenuto infondata l’eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

3. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

È stata depositata memoria di costituzione del nuovo difensore della ricorrente, che ha anche depositato memoria prima dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia “violazione falsa applicazione degli artt. 12, 13, 14 d.l.g.s. n. 150/2011, 36, 112, 295 c.p.c. e 702-bis c.p.c.”: il Tribunale, nell’affermare l’impossibilità di mutare il rito in ordinario, non ha considerato che nel caso in esame era stata proposta domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni causati dalla sua negligenza professionale; la corretta applicazione dell’art. 36 c.p.c. avrebbe dovuto comportare la separazione del giudizio relativo all’accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale, che necessitava una istruttoria non sommaria; il Tribunale ha invece deciso la causa nel merito, ritenendo erroneamente che la domanda riconvenzionale dovesse essere trattata con il rito sommario, senza così pronunciarsi sulle richieste istruttorie.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, laddove afferma che “non è prevista alcuna possibilità di modificare il rito in ordinario”, non ha considerato che la ricorrente, oltre all’eccezione di inadempimento volta ad ottenere il rigetto della domanda di Cichella, ha proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati dalla negligenza del medesimo nell’espletamento del mandato professionale.

Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4485/2018, hanno statuito che, a fronte della proposizione della domanda riconvenzionale, “il giudice del procedimento deve vagliare se la domanda del convenuto possa essere trattata con il rito sommario, cioè non richieda un'attività istruttoria non sommaria e in questo caso procederà alla trattazione congiunta con il rito sommario; in caso contrario, la disciplina del detto quarto comma impedisce di prospettare l'applicazione di quella dell'art. 40, terzo e quarto comma c.p.c. e la strada è obbligata; la trattazione della domanda introdotta dal cliente dovrà avvenire, previa separazione, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena: si pensi alla deduzione del cliente dello svolgimento delle prestazioni nell'ambito di un rapporto di coordinazione continuativa e continuata o di lavoro, ammesso che ne sia possibile la configurazione in relazione al regime della professione); qualora la decisione sulla domanda separata sia pregiudiziale rispetto a quella della domanda di pagamento degli onorari, verrà in considerazione - ancorché i processi restino davanti allo stesso giudice -l'art. 295 c.p.c.”.

Il Tribunale, pertanto, non avendo posto in essere il vaglio ad esso demandato e avendo rigettato la domanda riconvenzionale ritenendola infondata, senza neppure esaminare i mezzi istruttori dedotti dalla ricorrente, ha posto in essere una pronuncia viziata da nullità.

2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che lamenta “motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in relazione all’esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti”.

3. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Pescara, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pescara, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9122/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di PESCARA n. 3073/2017 , depositata il16/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara del 16 febbraio 2018, che l’ha condannata a pagare in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] euro 3.575,00a titolo di competenze professionali. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Tribunale di Pescara di liquidare gli onorari relativi all’attività difensiva svolta in favore della ricorrente in due procedimenti di opposizione allo stato passivo di due fallimenti. La ricorrente si era costituita deducendo la colpa professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, avendo il Tribunale di Pescara riconosciuto in prededuzione il credito per la metà di quanto a lei spettante a seguito di negligenza da parte del difensore. Il Tribunale, dopo aver osservato che le controversie per la liquidazione degli onorari e i diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all’art. 14 del d.l.g.s. n. 150/2011 anche nell’ipotesi in cui la domanda contesti non solo il quantum, ma anche l’andella pretesa, ha statuito l’impossibilità di mutare il rito in ordinario; ha poi considerato che l’attività professionale svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era contestata e che, essendo stato riconosciuto alla Ricciuti un importo maggiore rispetto a quello vantato, non vi era negligenza del Cichella nell’espletamento del mandato professionale, né era ravvisabile il danno subito dalla Ricciuti; ha così ritenuto infondata l’eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. 3. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. È stata depositata memoria di costituzione del nuovo difensore della ricorrente, che ha anche depositato memoria prima dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione falsa applicazione degli artt. 12, 13, 14 d.l.g.s. n. 150/2011, 36, 112, 295 c.p.c. e 702-bis c.p.c.”: il Tribunale, nell’affermare l’impossibilità di mutare il rito in ordinario, non ha considerato che nel caso in esame era stata proposta domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni causati dalla sua negligenza professionale; la corretta applicazione dell’art. 36 c.p.c. avrebbe dovuto comportare la separazione del giudizio relativo all’accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale, che necessitava una istruttoria non sommaria; il Tribunale ha invece deciso la causa nel merito, ritenendo erroneamente che la domanda riconvenzionale dovesse essere trattata con il rito sommario, senza così pronunciarsi sulle richieste istruttorie. Il motivo è fondato. Il Tribunale, laddove afferma che “non è prevista alcuna possibilità di modificare il rito in ordinario”, non ha considerato che la ricorrente, oltre all’eccezione di inadempimento volta ad ottenere il rigetto della domanda di Cichella, ha proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati dalla negligenza del medesimo nell’espletamento del mandato professionale. Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4485/2018, hanno statuito che, a fronte della proposizione della domanda riconvenzionale, “il giudice del procedimento deve vagliare se la domanda del convenuto possa essere trattata con il rito sommario, cioè non richieda un'attività istruttoria non sommaria e in questo caso procederà alla trattazione congiunta con il rito sommario; in caso contrario, la disciplina del detto quarto comma impedisce di prospettare l'applicazione di quella dell'art. 40, terzo e quarto comma c.p.c. e la strada è obbligata; la trattazione della domanda introdotta dal cliente dovrà avvenire, previa separazione, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena: si pensi alla deduzione del cliente dello svolgimento delle prestazioni nell'ambito di un rapporto di coordinazione continuativa e continuata o di lavoro, ammesso che ne sia possibile la configurazione in relazione al regime della professione); qualora la decisione sulla domanda separata sia pregiudiziale rispetto a quella della domanda di pagamento degli onorari, verrà in considerazione - ancorché i processi restino davanti allo stesso giudice -l'art. 295 c.p.c.”. Il Tribunale, pertanto, non avendo posto in essere il vaglio ad esso demandato e avendo rigettato la domanda riconvenzionale ritenendola infondata, senza neppure esaminare i mezzi istruttori dedotti dalla ricorrente, ha posto in essere una pronuncia viziata da nullità. 2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che lamenta “motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in relazione all’esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti”. 3. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Pescara, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pescara, in diver
Sentenza Cassazione n. 17716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris