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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24417/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/10/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la decisione del locale Tribunale, la quale: - aveva incidentalmente accertato la pericolosità sociale, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riferita al tempo di acquisizione (dicembre 2003) di determinati beni immobili (un fabbricato ad uso abitativo e un limitrofo terreno agricolo), intestati alla donna e nella materiale disponibilità di entrambi; - aveva altresì accertato la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche dei proposti e il valore dei cespiti; - aveva disposto la confisca di prevenzione dei medesimi, di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza_

2. Ricorrono per cassazione entrambi i proposti, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione, in ordine al rilievo dei presupposti soggettivi di pericolosità sociale e all'affermata correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità e gli acquisti.

I precedenti penali dei proposti, pro-tempore rilevanti, sarebbero relativi a fatti bagatellari, non indicativi di un'effettiva abitualità di condotta criminosa lucrativa.

L'unico elemento in tal senso realmente significativo sarebbe rappresentato dalla condanna di primo grado, intervenuta nel 2008, riferita al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., riformata tuttavia, in sede di gravame, per intervenuta prescrizione; a fronte della quale, sarebbe mancata, da parte del giudice della prevenzione, un'approfondita rivisitazione del quadro probatorio che il G.i.p. aveva, con «eccessivo rigore colpevolistico», posto a base della riconosciuta penale responsabilità.

Il valore della refurtiva, oggetto dei pretesi reati-fine dell'associazione per delinquere, sarebbe stato poi abbondantemente sovrastimato.

Sarebbe ad ogni modo impossibile far collimare temporalmente l'asserita condotta di partecipazione associativa, risalente al 2005, con l'anteriore momento acquisitivo dei beni confiscati (2003) o con il posteriore momento di integrale ristrutturazione del compendio (2008).

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono apparenza di motivazione, in ordine all'operato giudizio di sproporzione tra entrate patrimoniali ed acquisti e al mancato rilievo della provenienza lecita dei beni corrispondenti.Sarebbe stata ingiustificatamente pretermesso, nelle relative valutazioni, il dato informativo, corroborato da una puntuale dichiarazione testimoniale, circa l'esistenza di ripetute donazioni di somme di denaro (per l'importo complessivo di 160.000 euro), di cui Hudorovic avrebbe beneficiato nell'arco temporale compreso tra gli anni 2000 e 2004 e che non sarebbe affatto provento di attività criminali ulteriori (quali la bancarotta o l'evasione fiscale).

Sarebbero stati infine sovrastinnati il valore degli immobili confiscati e gli esborsi necessari per la loro acquisizione e per il loro rifacimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011.

Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente.

E' scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01).

2. I ricorsi non tengono conto del più definito perimetro entro cui, in materia, si svolge il sindacato di legittimità.

2.1. Il primo motivo rimette in discussione il profilo della pericolosità sociale dei proposti, nonché la dimensione temporale di essa e la corrispondenza con l'epoca degli acquisti immobiliari.

Sul primo punto emerge, tuttavia, dal decreto impugnato come la Corte di appello abbia sancito detta pericolosità, nei termini descritti dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, dopo aver valutato il curriculum criminale degli interessati, ritenuto in tal senso indicativo; dopo aver autonomamente vagliato, come in questi casi consentito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908-01), le risultanze del procedimento penale (conclusosi in appello con sentenza di prescrizione, dopo la condanna di primo grado), relativo all'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere, dedita alla commissione di reati patrimoniali dall'ingente profitto; e dopo avere tratto, dalla totalità delle risultanze, elementi dimostrativi della partecipazione suddetta, della continuità di agire delinquenziale e del conseguente illecito arricchimento patrimoniale.

Sui punti ulteriori, la Corte di appello - in applicazione del principio, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo, con la conseguenza che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01) - ha positivamente compiuto le dovute verifiche di ordine cronologico, da riferire alla intera biografia criminale degli interessati, valutata nella sua dinamica e incidente progressione.

2.2. Circa la sproporzione economica e reddituale, e circa la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni, che sono i temi oggetto del secondo motivo, il giudizio operato dal decreto impugnato è ancorato al valore dichiarato al tempo degli acquisti, certamente non inferiore al prezzo corrisposto, e alle entrate ufficiali del nucleo familiare.

L'esistenza di entrate non documentate è stata esclusa con specifica argomentazione.

2.3. Le contestazioni dai ricorrenti mosse, con riguardo a tali complessivi aspetti,Dial giudice a quo esaustivamente considerati, debordano nel merito, o sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa.

Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa.

3. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili.

Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/10/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la decisione del locale Tribunale, la quale: - aveva incidentalmente accertato la pericolosità sociale, ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riferita al tempo di acquisizione (dicembre 2003) di determinati beni immobili (un fabbricato ad uso abitativo e un limitrofo terreno agricolo), intestati alla donna e nella materiale disponibilità di entrambi; - aveva altresì accertato la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche dei proposti e il valore dei cespiti; - aveva disposto la confisca di prevenzione dei medesimi, di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza_ 2. Ricorrono per cassazione entrambi i proposti, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione, in ordine al rilievo dei presupposti soggettivi di pericolosità sociale e all'affermata correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità e gli acquisti. I precedenti penali dei proposti, pro-tempore rilevanti, sarebbero relativi a fatti bagatellari, non indicativi di un'effettiva abitualità di condotta criminosa lucrativa. L'unico elemento in tal senso realmente significativo sarebbe rappresentato dalla condanna di primo grado, intervenuta nel 2008, riferita al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., riformata tuttavia, in sede di gravame, per intervenuta prescrizione; a fronte della quale, sarebbe mancata, da parte del giudice della prevenzione, un'approfondita rivisitazione del quadro probatorio che il G.i.p. aveva, con «eccessivo rigore colpevolistico», posto a base della riconosciuta penale responsabilità. Il valore della refurtiva, oggetto dei pretesi reati-fine dell'associazione per delinquere, sarebbe stato poi abbondantemente sovrastimato. Sarebbe ad ogni modo impossibile far collimare temporalmente l'asserita condotta di partecipazione associativa, risalente al 2005, con l'anteriore momento acquisitivo dei beni confiscati (2003) o con il posteriore momento di integrale ristrutturazione del compendio (2008). 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono apparenza di motivazione, in ordine all'operato giudizio di sproporzione tra entrate patrimoniali ed acquisti e al mancato rilievo della provenienza lecita dei beni corrispondenti.Sarebbe stata ingiustificatamente pretermesso, nelle relative valutazioni, il dato informativo, corroborato da una puntuale dichiarazione testimoniale, circa l'esistenza di ripetute donazioni di somme di denaro (per l'importo complessivo di 160.000 euro), di cui Hudorovic avrebbe beneficiato nell'arco temporale compreso tra gli anni 2000 e 2004 e che non sarebbe affatto provento di attività criminali ulteriori (quali la bancarotta o l'evasione fiscale). Sarebbero stati infine sovrastinnati il valore degli immobili confiscati e gli esborsi necessari per la loro acquisizione e per il loro rifacimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processuale, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011. Nella seconda nozione rientra l'evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente. E' scrutinabile quindi dinanzi alla Corte di legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01). 2. I ricorsi non tengono conto del più definito perimetro entro cui, in materia, si svolge il sindacato di legittimità. 2.1. Il primo motivo rimette in discussione il profilo della pericolosità sociale dei proposti, nonché la dimensione temporale di essa e la corrispondenza con l'epoca degli acquisti immobiliari. Sul primo punto emerge, tuttavia, dal decreto impugnato come la Corte di appello abbia sancito detta pericolosità, nei termini descritti dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, dopo aver valutato il curriculum criminale degli interessati, ritenuto in tal senso indicativo; dopo aver autonomamente vagliato, come in questi casi consentito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908-01), le risultanze del procedimento penale (conclusosi in appello con sentenza di prescrizione, dopo la condanna di primo grado), relativo all'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere, dedita alla commissione di reati patrimoniali dall'ingente profitto; e dopo avere tratto, dalla totalità delle risultanze, elementi dimostrativi della partecipazione suddetta, della continuità di agire delinquenziale e del conseguente illecito arricchimento patrimoniale. Sui punti ulteriori, la Corte di appello - in applicazione del principio, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo, con la conseguenza che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01) - ha positivamente compiuto le dovute verifiche di ordine cronologico, da riferire alla intera biografia criminale degli interessati, valutata nella sua dinamica e incidente progressione. 2.2. Circa la sproporzione economica e reddituale, e circa la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni, che sono i temi oggetto del secondo motivo, il giudizio operato dal decreto impugnato è ancorato al valore dichiarato al tempo degli acquisti, certamente non inferiore al prezzo corrisposto, e alle entrate ufficiali del nucleo familiare. L'esistenza di entrate non documentate è stata esclusa con specifica argomentazione. 2.3. Le contestazioni dai ricorrenti mosse, con riguardo a tali complessivi aspetti,Dial giudice a quo esaustivamente considerati, debordano nel merito, o sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa. 3. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili. Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
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