CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 1976
Cassazione n. 41306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/02/1976 avverso l'ordinanza del 17/09/2013 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio, dichiarando il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, per la mancanza dell'enunciazione dei motivi, l'appello personalmente proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Asti in data 7 agosto 2008, per il reato previsto dall'art. 13, comma 3 -bis, d. Igs n. 286 del 1998. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge. Rileva preliminarmente che il ricorso è stato proposto nei termini in quanto il provvedimento impugnato era stato ritualmente notificato solo una seconda volta il 19 novembre 2021. Deduce, inoltre, che non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, a fronte di una memoria del difensore, nel frattempo nominato, depositata in data 8 ottobre 2008, ove si rilevava che il reato di cui alla condanna, commesso il 5 agosto 2008, non poteva configurarsi riguardando esso la violazione di una decisione di espulsione applicata quale misura alternativa ad una pena detentiva dichiarata condonata già in data 3 dicembre 2007. Rileva che, in ogni caso, il reato di cui alla condanna deve essere dichiarato, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., insussistente e, comunque, estinto per intervenuta prescrizione. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria depositata, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento delle richieste di assoluzione e, in subordine, di dichiarare l'estinzione del reato formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le censure non pongono in discussione l'assenza della enunciazione dei motivi nell'atto di appello proposto dall'interessato che ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità. I rilievi, invece, intendono configurare il superamento di tale mancanza attraverso il richiamo di un altro atto qualificato come memoria dallo stesso difensore che ebbe a sottoscriverlo ed a depositarlo in data 8 ottobre 2008, atto in cui, secondo quanto riportato nel ricorso, dopo essersi premesso che era stata dichiarata condonata il 3 dicembre 2007 la pena detentiva già sostituita con l'espulsione, si chiedeva di prendere in considerazione l'opportunità dell'annullamento della sentenza di primo grado personalmente appellata dall'imputato.3. A tale atto non può attribuirsi l'effetto di rendere geneticamente ammissibile il giudizio di appello, come pare sostenere la difesa in questa sede facendo riferimento al sopraggiungere dell'enunciazione dei motivi mancanti nell'impugnazione proposta personalmente dall'imputato. Ed invero, posto che si intende in tal modo delineare un atto di appello autosufficiente sotto tutti i profili di ammissibilità, non potendo considerarsi quello dell'imputato in quanto totalmente privo dei motivi, va rilevato che, seguendo tale percorso ed esaminando gli atti allegati al ricorso, i termini per la presentazione dell'impugnazione non potrebbero risultare rispettati. Infatti, la sentenza di primo grado risulta emessa e depositata in data 7 agosto 2008 e reca l'indicazione nell'intestazione della contestuale redazione della motivazione, sicché, dovendo operare il termine di impugnazione di giorni quindici, tale termine, in data 8 ottobre 2008, giorno del deposito della memoria citata dalla difesa, risultava comunque interamente decorso. 4. Inoltre, l'atto di cui trattasi, rimettendo genericamente alle valutazioni del giudice il fatto dell'adozione del provvedimento di applicazione dell'indulto, neppure si prestava a illustrare, secondo la dovuta specificità dei motivi di appello, le ragioni di fatto e di diritto delle doglianze, posto peraltro che nemmeno indicava un'epoca successiva del rientro dell'imputato in Italia, comportante la permanente consumazione, fino al 5 agosto 2008, del reato di cui alla condanna. Non si illustravano, cioè, le condizioni della possibile incidenza del provvedimento citato. Mancanza che, peraltro, caratterizza anche l'esposizione difensiva che in questa sede viene prospettata per configurare l'insussistenza del fatto per il quale è intervenuta la condanna. 5. Tanto, anche a prescindere da quanto rilevato nella requisitoria del Procuratore generale in ordine alla riconducibilità degli effetti dell'indulto come evocati dalla difesa alla sola estinzione della pena allora irrogata, la cui esecuzione, dopo la sostituzione, si era già esaurita con l'esecuzione dell'espulsione; mentre il suddetto beneficio non potrebbe operare per i diversi effetti penali di legge (Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Rv. 262464 - 01), cioè a fronte del disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 relativo al divieto di reingressb in Italia operante per il condannato già destinatario del provvedimento di espulsione disposto dal giudice. 6. I superiori rilievi comportano l'inammissibilità, per aspecificità e comunque manifesta infondatezza, delle censure mosse in questa sede, ove esse intendono negare l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di primo grado. 7. L'inammissibilità dichiarata in grado di appello non consente l'esame nel merito delle doglianze e di rilevare la maturazione della prescrizione dopo la pronuncia di primo grado. Mentre, anche a prescindere dell'aspecificità dei motivi, del tutto non pertinenti risultano i rilievi che intendono richiamare l'illegalità della pena con riferimento alla fase dell'esecuzione.8. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i rilevabili profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca