CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 49731/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9/02/2023 che, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Velletri, ha rideterminato la pena in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti nella rubrica in ordine a diversi episodi di estorsione, usura e violazione legge armi. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1.1. «Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: motivazione mancante - motivazione apparente». Si lamenta che la Corte d'appello abbia omesso di confrontarsi con i motivi di appello (indicati sub 1 e 2), così incorrendo nel vizio denunciato, con particolare riguardo: - al tema relativo all'origine dei rapporti economici tra le parti e all'elemento psicologico, di rilievo in punto di qualificazione giuridica dei fatti, contestati come estorsione ma da ricondursi, in ipotesi, nell'alveo dell'esercizio arbitrario; - alla sussistenza del reato di cui al capo A6); - al trattamento sanzionatorio, avendo il primo giudice operato l'aumento di cui all'art. 644, comma 5 n. 3 cod. pen., senza operare alcuna differenziazione tra i ruoli svolti dai coimputati (il ricorrente più volte si era tirato indietro) e senza motivare congruamente sull'esclusione delle attenuanti generiche. 1.2. «Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: motivazione mancante». La censura attiene all'omesso esame dei motivi aggiunti del 18/01/2023 (per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rectius 9/02/2023) depositati in atti di causa, dotati di specificità, con cui si censuravano sia le prove di colpevolezza sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (vedi pagg. 9-11 del ricorso). 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. «Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: mancanza, illogicità e contraddittorietà nella motivazione della sentenza». - capo A1) della rubrica (concorso in estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]). Si lamenta l'apparente motivazione resa dalla Corte d'appello a fronte del rilievo che, nel capo di imputazione, ai fini dell'integrazione della minaccia, fosse stata composta un'unica frase dal contenuto minaccioso a fronte di una pluralità di espressioni pronunciate in contesti temporali differenti (24.4.19 e 26.7.19) secondo i progressivi in atti, così da perdere il significato di minaccia. Inoltre, si lamenta altresì la mancanza di motivazione con riguardo alle censure mosse con l'atto di appello (pagg. 5, 6 e 7) in ordine alla compartecipazione del ricorrente nel reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che solo il coimputato era stato autore delle telefonate oggetto di disamina, a ciò non bastando il riferimento al termine "quello", riferito dai giudici alla p.o., che il ricorrente avrebbe effettuato nel corso di una telefonata con il coimputato avvenuta dopo trenta minuti che quest'ultimo aveva parlato con la stessa p.o. Nessun contatto era stato mai registrato tra il ric:orrente e la p.o. - capo A3) della rubrica (concorso in estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]). Si lamenta l'assenza di motivazione in ordine al rilievo concernente la mancanza di offensività - intesa quale valenza intimidatoria - della frase aggressiva oggetto di contestazione che avrebbe profferito il coimputato, alla luce del tenore dei dialoghi che vedevano coinvolto un ex poliziotto, - capo 4) della rubrica (concorso in estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]). Si lamenta l'omessa motivazione in ordine al travisamento - specificamente dedotto in appello - della trascrizione dell'intercettazione di cui al progressivo n. 7112 del RIT 240/19 dal cui contenuto si era ricavato che il titolare del credito fosse il ricorrente (la parte di interesse è quella in cui il Calvisi minaccia di andare giù dallo "zio", legame di parentela che avrebbe condotto al ricorrente), posto che dalla lettura dell'annotazione di servizio depositata relativa all'intercettazione la parola "zio" non venne mai pronunciata. 2.2. Vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito disatteso l'effettiva valenza favorevole della parziale ammissione resa in ordine al reato di usura nei confronti del Caucci, e gli ulteriori indici positivi indicati nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati sono fondati sotto il profilo dell'omessa e/o apparente motivazione in punto di responsabilità. 1.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] (capi Al, A2, A3, A4, A5 ed A6), dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che la Corte di merito si sia confrontata con i motivi che le difese dell'imputato ebbero a sollevare, in punto di responsabilità, con l'atto di appello e, in particolare, con i motivi aggiunti redatti dal codifensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) inviati alla Corte di appello con pec del 18/01/2023 ricevuta in pari data dalla cancelleria della 3^ sezione (vedi ricevuta allegata al ricorso; i motivi aggiunti, allegati al ricorso, sono presenti in copia nel fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione) per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con riferimento alla posizione del ricorrente, infatti, la sentenza impugnata risulta corredata di specifica motivazione solo rispetto al terzo motivo di appello relativo al riconoscimento della continuazione (v. pag. 1).In punto di responsabilità e di concessione delle qttenuanti generiche, invece, la motivazione pare invece riferirsi al coimputato,)priva, in ogni caso, di riferimenti argomentativi utili a ritenere affrontare le questioni poste con l'appello ed i motivi aggiunti. 1.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], invece, la motivazione resa in punto di responsabilità è generica, in quanto si limita ad un mero richiamo assertivo alla forza dimostrativa delle intercettazioni, rimandandosi a quella di primo grado per l'individuazione dei contenuti significativi, omettendosi anche di precisare, seppur sinteticamente, la genesi della vicenda, la natura dei rapporti tra le parti e financo le singole condotte contestate. Troppo poco per poter ritenere che ogni fatto decisivo sia stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. 2. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud