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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 12326/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI&lato avviso alle_parti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata in epoca successiva all'entrata in vigore della

I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art.613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellg ricorrente al pacannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss bile il ricorso e concanna ilg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cure tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28/02/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI&lato avviso alle_parti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art.613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellg ricorrente al pacannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss bile il ricorso e concanna ilg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cure tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/02/2025