CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 09076/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d'appello di Torino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 06 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Torino, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, per i reati a lui ascritti, perché estinti per prescrizione; rilevato che il ricorrente deduce la nullità della sentenza per non avere disposto il suo proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non risultando acquisiti elementi sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha valutato la possibile applicazione dell'obbligo di proscioglimento stabilito dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma ha escluso che dagli atti emerga con evidenza la non colpevolezza del ricorrente, «essendo l'Anglisani reo confesso e avendo l'appello a oggetto il solo trattamento sanzionatorio», ed essendo perciò ormai definitivamente accertata la sua responsabilità, come dichiarata dal giudice di primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensor