Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:222
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0002
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 27 marzo 2025 (
1
)
Causa C‑2/24 P
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del modafinil – Accordo di transazione stragiudiziale in materia di brevetti volto a ritardare l’immissione sul mercato di una versione generica più economica del modafinil – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Ricorso di annullamento – Restrizione per oggetto – Restrizione per effetto – Criteri di valutazione»
I.
Introduzione
1.
Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑74/21
; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2023:651
), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso. Tale ricorso era diretto, in via principale, all’annullamento della decisione C(2020) 8153 final della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 26 novembre 2020, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39686-[OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione controversa») (
2
), ai sensi della quale era stato ritenuto che le ricorrenti avessero commesso un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel concludere un accordo transattivo di una controversia in materia di brevetti che le vedeva contrapposte, e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte.
2.
La presente causa trae origine da un accordo di transazione stragiudiziale di controversia (in prosieguo: l’«accordo di transazione stragiudiziale») concluso tra le ricorrenti, due società farmaceutiche, in forza del quale, una di esse, la [OSCURATO:PERSONA], si impegnava a non introdurre il proprio medicinale generico sui mercati rilevanti del modafinil in cambio non di pagamenti diretti, bensì di un insieme di transazioni commerciali previste da tale accordo. A termini della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente concluso che detto accordo costituiva una restrizione della concorrenza tanto per oggetto quanto per effetto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state entrambe condannate a pagare ammende per un importo, rispettivamente, di EUR 30480000 e EUR 30000000.
3.
Tale causa si colloca sulla scia delle cause definite con le sentenze [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
3
), Lundbeck (
4
) e Servier (
5
), che vertevano sulla qualificazione come restrizioni della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE degli accordi di transazione stragiudiziale di controversie in materia di brevetti. In particolare, essa offre alla Corte l’opportunità di precisare i criteri applicabili per dimostrare una restrizione della concorrenza, ai sensi di tale disposizione, nel contesto di un accordo di transazione stragiudiziale di controversie in materia di brevetti concluso tra, da un lato, un produttore di un medicinale originario, titolare di brevetti secondari relativi a un prodotto farmaceutico, e, dall’altro, un produttore di una versione generica di tale medicinale.
II.
Fatti
4.
I fatti della controversia sono esposti ai punti da 2 a 43 della sentenza impugnata e, ai fini delle presenti conclusioni, possono essere sintetizzati come segue.
A.
Operatori in questione
5.
[OSCURATO:PERSONA] è una società biofarmaceutica con sede negli [OSCURATO:PERSONA] che fornisce prodotti farmaceutici sia originali che generici in tutto il mondo. Le sue attività principali comprendono la ricerca e lo sviluppo nonché l’immissione sul mercato di medicinali, con particolare attenzione ai disturbi del sistema nervoso centrale.
6.
[OSCURATO:PERSONA] è una multinazionale farmaceutica attiva nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci generici, nonché di prodotti farmaceutici innovativi e specializzati, di ingredienti farmaceutici attivi e di prodotti in libera vendita.
7.
Nell’ottobre 2011, dopo l’approvazione della concentrazione notificata da parte della [OSCURATO:PERSONA], con decisione C(2011) 7435 final (caso COMP/M. 6258 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), del 13 ottobre 2011 (
6
), adottata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 (
7
) (in prosieguo: la «decisione sulla concentrazione»), la [OSCURATO:PERSONA] è stata acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA].
B.
Prodotto e brevetti in questione
8.
Il prodotto interessato dalla presente causa corrisponde ai medicinali contenenti il principio farmaceutico attivo (in prosieguo: l’«API») denominato modafinil. Il modafinil è stato scoperto nel 1976 dal laboratorio Lafon, un’impresa farmaceutica francese. Si tratta di un agente stimolante a lungo termine di riscaldamento utilizzato per la cura di alcuni disturbi del sonno.
9.
Nel 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto i diritti esclusivi sul modafinil e, nel 1997, ha iniziato a venderlo nel [OSCURATO:PERSONA] con il marchio Provigil. Nel 2005 tale impresa vendeva il modafinil in diversi paesi dello Spazio economico europeo (SEE).
10.
Per quanto riguarda il SEE, i diversi brevetti nazionali sulla molecola detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’API del modafinil sono scaduti nel 2003, mentre la protezione dei dati relativi a tale API è scaduta al più tardi nel 2005. Sebbene i brevetti sulla molecola del modafinil fossero scaduti, la [OSCURATO:PERSONA] era ancora titolare di brevetti secondari sulle dimensioni delle particelle e di altri brevetti relativi al modafinil la cui scadenza nel SEE era prevista nel corso del 2015.
11.
Il medicinale Provigil era il prodotto più importante del portafoglio della [OSCURATO:PERSONA] in termini di vendite. In vista dell’arrivo sul mercato di prodotti generici nel prossimo futuro e al fine di proteggere le proprie attività nel settore in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato a un prodotto di seconda generazione, denominato Nuvigil, basato sull’API del modafinil, che prevedeva di immettere sul mercato per sostituire gradualmente il Provigil a partire dal 2006, inizialmente negli [OSCURATO:PERSONA] e poi nel SEE. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva previsto il lancio di un altro medicinale a base di modafinil, denominato Sparlon. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] non ha lanciato né il Nuvigil né lo Sparlon all’interno del SEE.
12.
Alla fine del 2002, quando quattro società del settore dei medicinali generici, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto un’autorizzazione regolamentare per commercializzare i loro prodotti generici del modafinil negli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato una procedura per contraffazione di brevetto negli [OSCURATO:PERSONA]. Nel giugno 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha lanciato il suo prodotto generico del modafinil nel [OSCURATO:PERSONA].
13.
Il 6 luglio 2005, a seguito di uno scambio di lettere, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento giudiziario in materia di brevetti contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), [OSCURATO:PERSONA]] e ha chiesto un provvedimento ingiuntivo provvisorio per impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di vendere il suo prodotto generico del modafinil nel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente depositato una domanda riconvenzionale di nullità. Prima dell’udienza sulla domanda di ingiunzione provvisoria, prevista per l’11 luglio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di cessare la vendita di prodotti generici del modafinil nel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha accettato, quale contropartita, di fornire una garanzia di 2,1 milioni di lire sterline (GBP) (ossia circa EUR 3,07 milioni) nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] fosse risultata vittoriosa al termine del procedimento giudiziario e avesse avuto il diritto di chiedere il risarcimento dei danni per il lucro cessante.
14.
I negoziati per un accordo di transazione stragiudiziale sono iniziati alla fine di novembre 2005.
C.
Accordo di transazione stragiudiziale
15.
L’8 dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno siglato l’accordo di transazione stragiudiziale, concluso anche per i loro aderenti ed entrato in vigore il 4 dicembre 2005.
16.
Tale accordo prevedeva, segnatamente, ai sensi del suo articolo 2, che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnasse a non entrare in modo indipendente sul mercato del modafinil, a non fare concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] in tale mercato (in prosieguo: la «clausola di non concorrenza») e a non contestare i brevetti detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] sul modafinil (in prosieguo: la «clausola di non contestazione») (in prosieguo, congiuntamente: le «clausole restrittive»).
17.
Gli articoli da 2.2 a 2.6 dell’accordo di transazione stragiudiziale contemplavano una serie di operazioni aventi ad oggetto i seguenti elementi: una licenza concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] per i diritti di proprietà intellettuale della [OSCURATO:PERSONA]; una licenza concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] per utilizzare i dati CEP1347 cosviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro di studi sul trattamento del morbo di Parkinson; l’approvvigionamento dell’API del modafinil da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]; pagamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] per le spese di contenzioso evitate e la distribuzione dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA].
18.
Parimenti, detto accordo prevedeva, al suo articolo 3, diritti generici a favore della [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] una licenza non esclusiva per il lancio del suo prodotto generico del modafinil, anche nel SEE, a partire dal 2012 (o prima, nel caso in cui una qualsiasi entità introducesse sul mercato un prodotto generico del modafinil).
19.
Conformemente all’articolo 4 di detto accordo, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si sono impegnate a porre immediatamente fine al loro contenzioso in merito al modafinil negli [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA].
20.
Infine, lo stesso accordo comprendeva anche gli importi o le royalties relative alle varie transazioni di cui ai paragrafi 16 e 18 delle presenti conclusioni.
III.
Decisione controversa
21.
Il 26 novembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, con la quale ha ritenuto che le ricorrenti avessero violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando all’accordo di transazione stragiudiziale nel settore farmaceutico, dietro pagamento invertito. La violazione ha riguardato Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Portogallo, Romania, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Svezia, protraendosi dal 4 dicembre 2005 al 12 ottobre 2011, ad eccezione della Bulgaria e della Romania, dove l’infrazione è iniziata il 1
o
gennaio 2007, e dell’Ungheria, dove l’infrazione è terminata il 14 giugno 2011 (
8
). Per l’infrazione constatata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per un importo rispettivamente di EUR 30480000 e EUR 30000000 (
9
).
IV.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
22.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2021, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’importo delle ammende inflitte.
23.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi, il primo dei quali verte su un errore di diritto e di fatto commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto essa ha qualificato l’accordo di transazione stragiudiziale come «restrizione della concorrenza per oggetto»; il secondo è relativo a un errore di diritto e di fatto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato tale accordo come «restrizione della concorrenza per effetto»; il terzo, dedotto in subordine, verte su un’erronea applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, infine il quarto, anch’esso dedotto in subordine, con il quale le ricorrenti chiedono l’annullamento delle ammende loro inflitte o, quantomeno, l’annullamento parziale sostanziale dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].
24.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato, anzitutto, il primo motivo, vertente su un errore da parte della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la qualificazione dell’accordo di transazione stragiudiziale come «restrizione della concorrenza per oggetto» (
10
). In primo luogo, esso ha respinto le censure relative alla mancata applicazione del criterio giuridico appropriato per l’individuazione di una «restrizione della concorrenza per oggetto» (
11
). In secondo luogo, il Tribunale ha respinto le censure relative all’esistenza di una spiegazione plausibile delle transazioni concluse a margine di tale accordo diversa da quella di fungere unicamente da contropartita delle clausole restrittive (
12
). In terzo luogo, il Tribunale ha respinto le censure relative al criterio stabilito dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) relativo all’esistenza di effetti favorevoli alla concorrenza comprovati che siano rilevanti, specifici per l’accordo in questione e sufficientemente significativi (
13
). In quarto luogo, il Tribunale ha respinto le censure relative agli errori asseritamente commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione del contesto economico e giuridico dell’accordo di transazione stragiudiziale (
14
).
25.
Il Tribunale ha poi respinto il secondo motivo, vertente su un errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto essa ha qualificato detto accordo come «restrizione della concorrenza per effetto», nei limiti in cui tale istituzione si sarebbe basata unicamente sugli effetti potenziali di quest’ultimo (
15
).
26.
Il Tribunale ha inoltre respinto i motivi terzo e quarto, dedotti in subordine dalle ricorrenti. Esso ha infatti respinto, da un lato, il terzo motivo, vertente su un errore di valutazione commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, nella parte in cui quest’ultima contiene una valutazione secondo la quale tale medesimo accordo non soddisfaceva le condizioni di esenzione previste all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE (
16
), e, dall’altro, il quarto motivo, vertente sulla violazione, nel contesto dell’irrogazione di ammende da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei principi di certezza del diritto, di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento nonché dei principi
nullum crimen sine lege
e
nulla poena sine lege
(
17
).
27.
Infine, il Tribunale ha respinto la domanda delle ricorrenti diretta all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte nella decisione controversa (
18
).
28.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso per il rigetto del ricorso delle ricorrenti e le ha condannate alle spese.
V.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
29.
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono alla Corte di dichiarare il ricorso ricevibile e di accogliere l’impugnazione; di annullare la sentenza impugnata; di rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova sentenza, a meno che la Corte non ritenga di essere sufficientemente informata per annullare la decisione controversa, e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte e al Tribunale. Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.
VI.
Analisi
30.
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono due motivi, vertenti, rispettivamente, su un errore di diritto commesso dal Tribunale, da un lato, nell’applicazione del criterio per constatare l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto nell’ambito di un accordo di transazione stragiudiziale relativo ai brevetti farmaceutici, ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) (A) e, dall’altro, nell’ambito dell’esame degli effetti anticoncorrenziali dell’accordo di transazione stragiudiziale (B).
A.
Sul primo motivo d’impugnazione
31.
Con il loro primo motivo, articolato in due capi, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha applicato erroneamente il criterio giuridico risultante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) che consente di constatare l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto nell’ambito di un accordo di transazione stragiudiziale.
32.
Il
primo capo
verte sull’interpretazione effettuata dal Tribunale della prima parte del criterio stabilito da tale sentenza e, più precisamente, sulla questione se il trasferimento di valore previsto da un accordo di transazione stragiudiziale trovi unicamente spiegazione nell’interesse delle parti a non farsi concorrenza basata sui meriti (
19
). Il
secondo capo
si concentra sulla seconda parte di tale criterio e, in particolare, sulle condizioni alle quali un siffatto accordo è idoneo a generare comprovati effetti favorevoli per la concorrenza, tali da far ragionevolmente dubitare del suo carattere sufficientemente dannoso nei confronti della concorrenza (
20
).
33.
Al fine di agevolare l’analisi del presente motivo, mi sembra utile ricordare i criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la qualificazione degli
accordi di differimento dell’ingresso
(cosiddetti «
pay for delay
») come «restrizione della concorrenza per oggetto» e, in particolare, i principi derivanti dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK)), che è al centro della presente causa nonché la successiva giurisprudenza della Corte in materia.
1.
Sulla qualificazione degli accordi di differimento dell’ingresso come «restrizione della concorrenza per oggetto»
34.
In via preliminare, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «restrizione della concorrenza per oggetto» può essere applicata solo a determinate pratiche collusive tra imprese che rivelino, di per sé, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario (
21
).
35.
Per quanto riguarda più specificamente gli accordi transattivi, come l’accordo di transazione stragiudiziale in esame, nel contesto di controversie relative a un brevetto riguardante il procedimento di fabbricazione di un API divenuto di pubblico dominio, conclusi tra un produttore di medicinali originali e un produttore di medicinali generici, che hanno avuto l’effetto di rinviare l’ingresso nel mercato dei medicinali generici in contropartita di trasferimenti di valori a carattere monetario o non monetario del primo in favore del secondo, la Corte ha dichiarato che accordi del genere non possono essere considerati, in ogni caso, come «restrizioni per oggetto», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (
22
).
36.
A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente alla summenzionata giurisprudenza, un produttore di medicinali generici, dopo aver valutato le sue possibilità di successo nel procedimento giurisdizionale che lo oppone al produttore del farmaco originario interessato, può decidere di rinunciare ad entrare nel mercato di cui trattasi e di concludere con quest’ultimo un accordo di transazione stragiudiziale quanto a tale procedimento. Un siffatto accordo non può essere considerato, tuttavia, una restrizione per oggetto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Neppure il fatto che un siffatto accordo sia accompagnato da trasferimenti di valori da parte del produttore di medicinali originari a favore di un produttore di medicinali generici costituisce un motivo sufficiente per qualificarlo come «restrizione della concorrenza per oggetto», potendo detti trasferimenti di valore risultare giustificati. Ciò può verificarsi nel caso in cui il produttore di medicinali generici percepisca dal produttore di farmaci originari somme corrispondenti effettivamente alla compensazione di spese o disagi connessi alla controversia che li vede opposti, o corrispondenti ad un corrispettivo per la fornitura effettiva di beni o di servizi al produttore di medicinali originari (
23
).
37.
Di conseguenza, quando un accordo di transazione stragiudiziale di una controversia relativa alla validità di un brevetto tra un produttore di farmaci generici e un produttore di farmaci originari, titolare di tale brevetto, comporta trasferimenti di valori dal produttore di farmaci originari al produttore di farmaci generici, è necessario verificare, in un primo momento, se il saldo netto positivo di tali trasferimenti possa essere pienamente giustificato, come previsto al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, dalla necessità di compensare i costi o gli inconvenienti connessi a tale controversia, quali i costi e gli onorari dei consulenti legali di quest’ultimo produttore, o dalla necessità di remunerare quest’ultimo per l’effettiva e comprovata fornitura di beni o servizi al produttore originario (
24
). Infatti, la composizione stragiudiziale di una siffatta controversia implica che il produttore di medicinali generici riconosca la validità del brevetto in questione, in quanto rinuncia a contestarla. Ne consegue che, a titolo di pagamento cosiddetto «invertito», da parte del produttore di medicinali originari a favore del produttore di medicinali generici, solo il rimborso di tali spese o il corrispettivo di tali beni o servizi forniti può essere considerato coerente rispetto a un siffatto riconoscimento e, pertanto, idoneo ad essere giustificato sotto il profilo della concorrenza (
25
).
38.
Nell’ipotesi in cui tale saldo netto positivo dei trasferimenti non sia pienamente giustificato da una siffatta necessità, occorre verificare, in un secondo momento, se, in mancanza di una giustificazione del genere, tali trasferimenti si spieghino unicamente con l’interesse commerciale dei produttori di medicinali in questione a non farsi concorrenza basata sui meriti. Nell’ambito di tale esame, è necessario valutare se detto saldo, comprese eventuali spese giustificate, sia sufficientemente rilevante da indurre effettivamente il produttore di medicinali generici a rinunciare ad entrare nel mercato interessato, senza che sia richiesto che lo stesso saldo positivo netto sia necessariamente superiore agli utili che esso avrebbe realizzato se fosse risultato vittorioso nel procedimento in materia di brevetti (
26
).
39.
Tenuto conto della complessità degli accordi di transazione stragiudiziale, la valutazione del grado di dannosità economica di tali accordi per il corretto funzionamento della concorrenza nel mercato di cui trattasi non può essere condotta in astratto ma implica un’analisi dettagliata, fondata su considerazioni oggettive, di tale accordo, nonché dei suoi obiettivi e del contesto economico e giuridico nel quale esso si inserisce (
27
).
2.
Sul primo capo del primo motivo di impugnazione, vertente su un’erronea applicazione della prima parte del criterio stabilito dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK)
40.
A sostegno del primo capo del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano i punti da 45 a 47 della sentenza impugnata e, in particolare, il criterio giuridico adottato dal Tribunale per qualificare gli impegni di non concorrenza e di non contestazione assunti nell’ambito dell’accordo di transazione stragiudiziale come «restrizioni della concorrenza per oggetto».
41.
A loro avviso, la sentenza impugnata sarebbe viziata da errori di diritto sotto tre profili. In primo luogo, il criterio giuridico adottato ai punti 46 e 47 di tale sentenza sarebbe intrinsecamente controfattuale e corrisponderebbe a quanto sarebbe richiesto ai fini dell’esame dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per effetto e non per oggetto, il che sarebbe in contrasto con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) (lettera a). In secondo luogo, il Tribunale avrebbe formulato, al punto 45 di detta sentenza, una regola giuridica più rigorosa di quella enunciata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) (lettera b). Infine, in terzo luogo, tale medesima sentenza avrebbe approvato un criterio che le parti non potevano soddisfare, in diretta contraddizione con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) (lettera c).
a)
Sullo scenario controfattuale considerato dal Tribunale
1)
Sintesi degli argomenti delle parti
42.
Da una parte, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver considerato, al punto 46 della sentenza impugnata, che per «stabilire se ciascuna delle transazioni commerciali avesse come unica spiegazione plausibile l’obiettivo di indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad accettare le clausole restrittive e, quindi, di rinunciare a fare concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] per i suoi meriti o se tali transazioni sarebbero state, in ogni caso, concluse in condizioni normali di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] doveva confrontare quanto effettivamente avvenuto con quanto sarebbe accaduto in assenza delle clausole restrittive». Come indicato dal Tribunale, il criterio in questione implicherebbe un’analisi controfattuale rientrante nell’ambito dell’esame delle restrizioni della concorrenza per effetto. Per le stesse ragioni, le ricorrenti sostengono che la conclusione, di cui al punto 47 di tale sentenza, secondo la quale «il criterio giuridico applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] non equivale ad un’analisi controfattuale rientrante nella valutazione degli accordi in quanto restrizione per effetto», è viziata da un errore di diritto.
43.
Dall’altra, sebbene il punto 46 di detta sentenza faccia riferimento alle clausole di non concorrenza e di non contestazione, in quanto parte isolata dell’accordo di transazione stragiudiziale («in assenza delle clausole restrittive»), il criterio approvato dal Tribunale richiederebbe, in realtà, di valutare, per ciascuna transazione commerciale, se essa sarebbe stata effettivamente conclusa o se sarebbe stata conclusa alle stesse condizioni,
in assenza dell’accordo di transazione stragiudiziale considerato nel suo complesso
. Orbene, stabilendo un siffatto criterio, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto confondendo la valutazione della restrizione della concorrenza per oggetto con quella per effetto.
2)
Valutazione
i)
Sulla rilevanza dello scenario controfattuale ai fini dell’analisi dell’oggetto anticoncorrenziale
44.
In via preliminare, ricordo che gli accordi di transazione stragiudiziale con i quali un produttore di medicinali generici candidato all’ingresso in un mercato riconosce, almeno temporaneamente, la validità di un brevetto detenuto da un produttore di farmaci originari e si impegna, in tal modo, a non contestarla e a non entrare in tale mercato, possono comportare effetti restrittivi della concorrenza, dal momento che la contestazione della validità e della portata di un brevetto fa parte del normale gioco della concorrenza nei settori in cui esistono diritti di esclusiva su talune tecnologie (
28
).
45.
Tuttavia, siffatti accordi non possono, in tutti i casi, essere considerati come una restrizione della concorrenza per oggetto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, nei limiti in cui i trasferimenti di valori previsti nell’ambito di tali accordi e gli impegni di non concorrenza e di non contestazione possano risultare giustificati (
29
). Pertanto, la qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto può essere accolta solo qualora le restrizioni della concorrenza derivanti dalle clausole di non concorrenza e di non contestazione previste dagli accordi di transazione stragiudiziale siano fondate non su un riconoscimento della validità dei brevetti del produttore di farmaci originari, bensì su un trasferimento di valore di quest’ultimo a favore del produttore di medicinali generici in questione che costituisca un incentivo, per quest’ultimo, a rinunciare a esercitare una concorrenza in base ai meriti (
30
).
46.
Ne consegue che, al fine di determinare se un accordo possa essere qualificato come «restrizione della concorrenza per oggetto», occorre non analizzare separatamente ciascuna delle sue clausole, bensì valutare se tale accordo, considerato globalmente, presenti un grado di dannosità economica sul buon funzionamento della concorrenza nel mercato interessato (
31
).
47.
Ciò precisato, occorre ora esaminare se i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte, ricordati ai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni, siano soddisfatti nel caso di specie e, pertanto, se il Tribunale abbia correttamente considerato, al punto 46 della sentenza impugnata, nell’ambito dell’analisi delle restrizioni della concorrenza per oggetto, che, ai fini di tale valutazione, occorreva analizzare se le transazioni commerciali contenute nell’accordo sarebbero state effettivamente concluse o se sarebbero state concluse alle stesse condizioni («in assenza delle clausole restrittive»).
48.
Per le ragioni che esporrò nei seguenti paragrafi, ritengo che l’approccio adottato dal Tribunale non sia in contrasto con il metodo stabilito dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) e con la giurisprudenza più recente della Corte in materia (
32
).
49.
Rilevo infatti, in primo luogo, che, poiché il criterio decisivo per qualificare un accordo di transazione stragiudiziale come «restrizione della concorrenza per oggetto» dipende dalla constatazione che la
sola contropartita del trasferimento di valore
ricevuto dal produttore di medicinali generici da parte del produttore del medicinale originario consiste
nell’astensione dall’ingresso nel mercato
(
33
), non si può contestare al Tribunale di aver concentrato il proprio esame sugli impegni di non concorrenza e di non contestazione contenuti nelle clausole restrittive che consistono, in pratica, in un’
astensione dall’ingresso nel mercato
. Inoltre, il Tribunale non si è limitato a un’analisi formalistica e astratta delle clausole restrittive, ma ha cercato di stabilire, al termine di un’analisi dettagliata e di una valutazione complessiva dell’accordo di transazione stragiudiziale, se l’inclusione di tali clausole nell’accordo – e, quindi, nell’impegno della [OSCURATO:PERSONA] di astenersi dall’entrare in modo indipendente nel mercato dei medicinali generici – costituisse la contropartita per il trasferimento di valore effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:PERSONA] mediante transazioni commerciali (
34
).
50.
A tal riguardo, occorre rilevare che, come risulta dai punti da 43 a 46 della sentenza impugnata, con l’approccio adottato, il Tribunale ha inteso in realtà stabilire, sulla base di uno scenario ipotetico, se gli accordi conclusi tra le ricorrenti si discostassero dalle normali condizioni di mercato, concentrandosi in particolare sugli obiettivi e sul contesto economico e giuridico nel quale tali accordi si inserivano al momento della loro conclusione, al fine di determinare l’effetto di incentivazione dei trasferimenti di valori previsti da detti accordi (
35
). Orbene, la giurisprudenza della Corte non osta di per sé alla presa in considerazione di elementi controfattuali ai fini della constatazione di una restrizione della concorrenza per oggetto (
36
).
51.
Osservo, in secondo luogo, che, sebbene l’analisi svolta dal Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata, consistente nell’esaminare le transazioni connesse in assenza di accordi restrittivi, implichi in qualche modo l’analisi di una situazione ipotetica, dai punti da 43 a 47 di tale sentenza risulta in modo sufficientemente chiaro che quest’ultima è stata effettuata per verificare se dette clausole costituissero un incentivo per la [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare a fare concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] in base ai suoi meriti al fine di stabilire la gravità oggettiva della prassi di cui trattasi. Tuttavia, una siffatta valutazione non deve essere confusa, come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti da 47 a 50 di detta sentenza, con l’analisi controfattuale rientrante nella valutazione degli accordi in quanto restrizione per effetto (
37
).
52.
Indipendentemente dal nome attribuito a tale analisi, il fatto che essa implichi un elemento ipotetico o controfattuale non significa, di per sé, che essa corrisponda al metodo cosiddetto «controfattuale», nell’ambito del quale il ricorso a uno scenario ipotetico servirebbe a ricostruire la situazione concorrenziale che avrebbe prevalso sul mercato in assenza dell’accordo di transazione stragiudiziale al fine di valutare gli effetti che ne derivano sulla concorrenza (
38
). Risulta, peraltro, chiaramente che la valutazione effettuata dal Tribunale al fine di individuare l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto differisce dal metodo utilizzato per analizzare gli effetti anticoncorrenziali dell’accordo di transazione stragiudiziale descritto ai punti da 221 a 223 e da 230 a 254 della sentenza impugnata (
39
).
ii)
Sullo scenario «controfattuale» considerato dal Tribunale
53.
Secondo le ricorrenti, il criterio stabilito dal Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata richiederebbe in realtà di valutare, per ciascuna transazione commerciale, se essa sarebbe stata effettivamente conclusa, o se essa sarebbe stata conclusa alle stesse condizioni «in assenza dell’accordo di transazione stragiudiziale» considerato nel suo insieme e non «in assenza delle clausole restrittive», come risulta da tale punto della sentenza impugnata. Infatti, poiché tali clausole costituiscono parte integrante dell’accordo di transazione stragiudiziale, non sarebbe possibile, contrariamente a quanto richiederebbe il criterio stabilito dal Tribunale, esaminarle isolatamente.
54.
Rilevo anzitutto che, con tale argomento, sul quale si fonda gran parte del primo capo del primo motivo, le ricorrenti, a mio avviso, mirano in realtà a dimostrare che il criterio enunciato dal Tribunale corrisponde a quello derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) per l’esame dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per effetto e che esso pertanto non potrebbe, salvo comportare un errore di diritto, essere utilizzato per constatare una restrizione per oggetto.
55.
Un siffatto argomento si basa, a parer mio, su una lettura errata della sentenza impugnata e non può essere accolto.
56.
Al riguardo, mi sembra necessario evidenziare che, come risulta dal punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale intendeva, conformemente alla giurisprudenza della Corte, procedere a una
valutazione complessiva
degli interessi e degli incentivi delle parti interessate, al fine di verificare se le
transazioni commerciali incluse nell’accordo di transazione stragiudiziale
, potessero avere spiegazioni diverse dall’interesse commerciale delle ricorrenti a non esercitare una concorrenza in base ai meriti.
57.
Tuttavia, una siffatta analisi presuppone, come correttamente osservato dal Tribunale ai punti 50 e 56 della sentenza impugnata, che le transazioni commerciali e l’accordo di transazione stragiudiziale siano analizzati congiuntamente, dal momento che tali accordi si inseriscono in uno stesso insieme contrattuale. Infatti, tenuto conto dei vincoli contrattuali esistenti tra l’accordo di transazione stragiudiziale e le transazioni commerciali che li rendono, in pratica, inscindibili, è difficile concepire come questi ultimi possano essere interpretati individualmente. Ciò vale a maggior ragione in quanto l’obiettivo di tale analisi risiede precisamente, come risulta dal paragrafo 50 delle presenti conclusioni, nell’individuare l’effetto di incentivazione dei trasferimenti di valori e nel determinare se l’inclusione delle clausole restrittive nell’accordo di transazione stragiudiziale (e, quindi, l’impegno della [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi o a rinviare il suo ingresso nel mercato) rappresentasse la contropartita per i trasferimenti di valori effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso le transazioni commerciali (
40
).
58.
Peraltro, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, nessun elemento della sentenza impugnata indica che il Tribunale non abbia proceduto all’analisi descritta al paragrafo precedente delle presenti conclusioni (
41
), posto che i punti 61 e 162 della sentenza impugnata dimostrano il contrario (
42
), o che esso abbia in pratica richiesto di dimostrare ciò che sarebbe accaduto
in assenza dell’accordo di transazione stragiudiziale
considerato nel suo complesso (
43
).
b)
Sull’argomento delle ricorrenti relativo all’applicazione, da parte del Tribunale, di una regola giuridica più rigorosa di quella prevista nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK)
59.
Le ricorrenti sottolineano che, conformemente alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), un accordo di transazione stragiudiziale costituisce un accordo avente ad oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza qualora risulti dell’insieme degli elementi di prova disponibili che i trasferimenti di valori
possono
essere spiegati unicamente dall’interesse commerciale delle parti di tale accordo a non esercitare una concorrenza fondata sui meriti (
44
). La Corte avrebbe altresì ritenuto che è sufficiente che tale spiegazione sia «plausibile» affinché le operazioni non rientrino nella nozione di accordo restrittivo della concorrenza per oggetto (
45
). Orbene, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a verificare se anche le transazioni commerciali oggetto dell’accordo di transazione stragiudiziale
avrebbero
potuto essere concluse, a condizioni altrettanto favorevoli, in assenza delle clausole restrittive. Il Tribunale avrebbe quindi non solo snaturato il criterio stabilito dalla precedente giurisprudenza della Corte (
46
), confermato dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), ma anche invertito l’onere della prova in contraddizione con tale sentenza (
47
).
60.
Per i motivi che seguono, ritengo che la censura delle ricorrenti non possa essere accolta.
61.
Come risulta dal punto 53 della sentenza impugnata, che non è contestato dalle ricorrenti, il Tribunale, citando i punti 83 e 87 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), ha correttamente sancito il principio secondo il quale spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che, nel contesto in questione, le clausole di non concorrenza e di non contestazione concluse nell’ambito dell’accordo di transazione stragiudiziale hanno dato luogo a un accordo restrittivo della concorrenza per oggetto e quindi dimostrare che dall’esame di tale accordo risulta che i trasferimenti di valori ivi previsti possono trovare unicamente spiegazione nell’interesse commerciale sia del titolare del brevetto in questione sia del presunto contraffattore a non esercitare una concorrenza fondata sui meriti.
62.
Infatti, le ricorrenti hanno sostenuto, in primo grado, che le transazioni commerciali contenute nell’accordo di transazione stragiudiziale avevano una spiegazione plausibile diversa da quella di fungere unicamente da contropartita delle clausole restrittive. Il Tribunale ha quindi verificato, come risulta dal punto 61 della sentenza impugnata, se, per ciascuna delle transazioni commerciali previste da tale accordo, la [OSCURATO:PERSONA] fosse incorsa in un errore di valutazione nel concludere che le transazioni in questione avevano lo scopo di servire da trasferimento di valore dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] come contropartita dell’impegno della [OSCURATO:PERSONA] a non entrare in modo indipendente nei mercati dei medicinali generici e a non fare concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] riguardo al modafinil.
63.
In base a un’analisi dettagliata della decisione controversa, al punto 162 della sentenza impugnata, il Tribunale è giunto alla conclusione, non contestata dalle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato il criterio giuridico appropriato stabilendo che ciascuna delle transazioni commerciali previste nell’accordo di transazione stragiudiziale non aveva avuto altro scopo se non quello di aumentare il livello del trasferimento di valore complessivamente operato a favore della [OSCURATO:PERSONA] da tale accordo al fine di indurla ad accettare le clausole restrittive (
48
).
64.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dall’analisi effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata non risulta che quest’ultimo avrebbe richiesto alle ricorrenti di dimostrare l’esistenza di un’altra spiegazione sicura, ma piuttosto che le spiegazioni da esse fornite non sono state considerate plausibili. Pertanto, il Tribunale non ha invertito l’onere della prova né è incorso in un errore di diritto dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva debitamente dimostrato, come richiesto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) che i trasferimenti di valori effettuati nell’ambito delle transazioni associate potevano trovare spiegazione unicamente nell’interesse commerciale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] a non farsi concorrenza in base ai meriti.
c)
Sull’argomento delle ricorrenti relativo all’istituzione, da parte del Tribunale, di un criterio impossibile da soddisfare per le parti
1)
Sintesi degli argomenti delle parti
65.
Le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver correttamente applicato il criterio stabilito al punto 43 della sentenza impugnata, al fine di verificare se le transazioni commerciali incluse in un accordo di transazione stragiudiziale potessero avere spiegazioni diverse dall’interesse commerciale, sia del titolare del brevetto sia del presunto contraffattore, a non esercitare una concorrenza in base ai meriti. A tal riguardo, esse sottolineano che, al momento della conclusione dell’accordo di transazione stragiudiziale, erano coinvolte in un contenzioso a livello mondiale relativo ai brevetti della [OSCURATO:PERSONA] che proteggono il modafinil e che, «in assenza dell’accordo di transazione stragiudiziale», le parti avrebbero portato avanti la loro controversia. In una situazione del genere, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse a concludere una qualsivoglia transazione commerciale con la [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’oggetto della controversia e avrebbe avuto scarso interesse a concludere un qualsiasi accordo, come avrebbe riconosciuto la stessa [OSCURATO:PERSONA] al punto 794 della decisione controversa.
66.
Le ricorrenti contestano quindi al Tribunale di aver stabilito un criterio praticamente impossibile da soddisfare. Tale criterio, quale applicato dal Tribunale, esclude necessariamente la conclusione di transazioni commerciali in concomitanza di un accordo di transazione stragiudiziale, il che è in diretta contraddizione con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK).
67.
Infine, esse sostengono che la questione rilevante da porsi in tale contesto era se, supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avessero risolto la loro controversia, ciascuna delle operazioni commerciali potesse trovare spiegazione in modo plausibile.
2)
Valutazione
68.
Rilevo, in primo luogo, che tale argomento si fonda in parte su quello già analizzato ai paragrafi da 56 a 58 delle presenti conclusioni, secondo il quale il Tribunale avrebbe considerato di esaminare le transazioni commerciali «in assenza dell’accordo di transazione stragiudiziale». Orbene, come esposto ai paragrafi summenzionati, tale argomento, poiché si basa su una lettura errata della sentenza impugnata, deve essere respinto.
69.
Occorre precisare, in secondo luogo, che la «valutazione complessiva» che il Tribunale era tenuto ad effettuare non riguardava la questione se le ricorrenti avrebbero concluso una qualunque transazione commerciale indipendentemente dall’accordo di transazione stragiudiziale, ma mirava a determinare se le
transazioni commerciali incluse nell’accordo di transazione stragiudiziale
potessero avere spiegazioni diverse dall’interesse commerciale delle ricorrenti a non esercitare una concorrenza in base ai meriti, come risulta chiaramente dal punto 43 della sentenza impugnata. Orbene, è proprio questa l’analisi che il Tribunale ha effettuato senza discostarsi dal criterio enunciato a tale punto 43, come risulta dai punti 61 e 162 della sentenza impugnata (
49
).
70.
In terzo luogo, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia escluso la conclusione di transazioni commerciali in concomitanza di un accordo di transazione stragiudiziale. Al contrario, il Tribunale ha effettivamente riconosciuto tale possibilità analizzando l’insieme degli accordi conclusi tra le parti nel contesto dell’accordo di transazione stragiudiziale delle loro controversie (
50
).
71.
Osservo, in quarto luogo, che la questione pertinente nel caso di specie per dimostrare una restrizione della concorrenza per oggetto è se le transazioni commerciali concluse nell’ambito di un accordo di transazione stragiudiziale possano essere spiegate in modo plausibile, nel senso che le loro finalità non consistono nel restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato inducendo un concorrente potenziale a non entrare nel mercato in cambio di un trasferimento di valore ingiustificato. Orbene, nel caso di specie, sebbene non emerga chiaramente da una lettura isolata dei punti 45 e 46 della sentenza impugnata, si deve constatare che questa è stata l’analisi effettuata dal Tribunale, come risulta dai punti 61 e 162 di tale sentenza (
51
).
72.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto e che il primo capo del primo motivo di impugnazione debba quindi essere respinto.
3.
Sul secondo capo del primo motivo di impugnazione, vertente su un’erronea applicazione della seconda parte del criterio stabilito dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK)
73.
Con il secondo capo del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto relativo a una motivazione insufficiente e contraddittoria per quanto concerne l’applicazione della seconda parte del criterio stabilito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) che riguarda la presa in considerazione di elementi favorevoli alla concorrenza nell’ambito della constatazione di una restrizione della concorrenza per oggetto (
52
).
74.
Preciso, in via preliminare, che le ricorrenti non rimettono in discussione l’intera motivazione elaborata dal Tribunale per respingere il terzo capo del loro primo motivo dedotto in primo grado [relativo alla seconda parte del criterio stabilito dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK)] (
53
). Più precisamente, nell’ambito di tale secondo capo del primo motivo di impugnazione, esse contestano unicamente la motivazione esposta dal Tribunale ai punti 182 e 183 della sentenza impugnata per respingere gli argomenti da esse dedotti al fine di dimostrare che gli effetti favorevoli alla concorrenza derivanti dall’accordo di transazione stragiudiziale risultavano chiaramente dalla decisione sulla concentrazione.
75.
Prima di procedere all’analisi nel merito di tale capo, occorre respingere, in via preliminare, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], espresse nella sua controreplica, secondo le quali gli argomenti dedotti dalle ricorrenti riguardo alla contraddittorietà del ragionamento del Tribunale dovrebbero essere dichiarati irricevibili in quanto «nuovi». Infatti, la contraddittorietà di tale ragionamento è già stata dedotta nell’ambito dell’impugnazione e gli argomenti contenuti nella replica relativi a questo aspetto del suddetto secondo capo si limitano a rispondere a quelli espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso.
76.
Occorre altresì soffermarsi, sempre in via preliminare, sull’effetto utile di detto capo. Infatti, anche supponendo che la motivazione contenuta ai punti 182 e 183 della sentenza impugnata non sia sufficiente o sia contraddittoria, una siffatta constatazione non potrebbe, a mio avviso, comportare l’annullamento della sentenza in parola. Come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti hanno contestato, nell’ambito del medesimo capo, un solo elemento del ragionamento sul quale il Tribunale si è basato per respingere il terzo capo del primo motivo dedotto in primo grado. Più precisamente, le ricorrenti non contestano il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti da 177 a 180 e da 186 a 190 di detta sentenza, che potrebbe di per sé essere sufficiente ai fini del rigetto del secondo capo del primo motivo. Orbene, dall’analisi effettuata dal Tribunale ai punti summenzionati risulta che esso ha esaminato e respinto gli argomenti vertenti sul fatto che l’accordo di transazione stragiudiziale era in linea di principio favorevole alla concorrenza, dichiarando che l’ingresso della [OSCURATO:PERSONA] nei mercati del modafinil doveva essere qualificato come «un ingresso ritardato, controllato e limitato in tali mercati, piuttosto che un ingresso anticipato», come avevano sostenuto le ricorrenti (
54
) e che la constatazione dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto non può essere esclusa a causa del carattere asseritamente accessorio delle clausole restrittive (
55
). A tal riguardo, è giocoforza constatare che, pur riferendosi, almeno in parte, a questioni di diritto che possono essere oggetto di contestazione dinanzi alla Corte in sede di impugnazione, tale valutazione del Tribunale non è rimessa in discussione dalle ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione.
77.
Ne consegue che il secondo capo del primo motivo di impugnazione deve essere considerato inconferente.
78.
Tuttavia, per l’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che l’effetto utile di tale capo del motivo non sia rimesso in discussione dalle considerazioni che precedono, analizzerò, in subordine, nei paragrafi seguenti, il suddetto capo nel merito.
79.
A tal riguardo sottolineo che, sebbene nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), la Corte abbia dichiarato che gli accordi di transazione stragiudiziale accompagnati da effetti favorevoli alla concorrenza tali da far ragionevolmente dubitare del loro carattere sufficientemente dannoso nei confronti della concorrenza non possono costituire restrizioni per oggetto (
56
), tale posizione è stata precisata nelle sue recenti sentenze [OSCURATO:PERSONA] (
57
) e Servier. Da tali sentenze risulta infatti che non è necessario prendere in considerazione gli eventuali effetti positivi o favorevoli alla concorrenza di un comportamento al fine di valutare se esso debba essere qualificato come «restrizione della concorrenza per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, anche nell’ambito di un eventuale esame della questione se il comportamento in questione presenti il grado di dannosità richiesto ai fini di una siffatta qualificazione (
58
).
80.
Ciò precisato, occorre esaminare gli argomenti dedotti dalle ricorrenti quanto all’asserita contraddittorietà e insufficienza del ragionamento del Tribunale.
81.
Secondo queste ultime, i punti 182 e 183 della sentenza impugnata non fornirebbero un ragionamento sufficientemente motivato per stabilire che la decisione sulla concentrazione non contenga elementi comprovanti gli effetti favorevoli alla concorrenza sottesi all’accordo di transazione stragiudiziale (
59
). Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe suffragato la propria affermazione secondo la quale tale decisione non avrebbe consentito di dubitare ragionevolmente del carattere sufficientemente dannoso di tale accordo nei confronti della concorrenza.
82.
Per le ragioni che seguono, ritengo che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno del secondo capo del primo motivo di impugnazione debbano essere respinti.
83.
Rilevo, in primo luogo, che la decisione controversa e la decisione sulla concentrazione si fondavano su quadri di riferimento diversi, come correttamente ritenuto dal Tribunale al punto 182 della sentenza impugnata. In tal senso, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la restrizione della concorrenza causata dall’accordo di transazione stragiudiziale rispetto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, mentre la decisione sulla concentrazione, dal canto suo, ha valutato il probabile impatto della
concentrazione
sulla concorrenza a partire dal 2011, pertanto su base previsionale, dando per acquisito l’accordo di transazione stragiudiziale.
84.
Preciso, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il riferimento ai «“vantaggi” derivanti dall’accordo di transazione stragiudiziale» di cui alla prima frase del punto 183 della sentenza impugnata non può considerarsi come un riconoscimento del fatto che l’accordo di transazione stragiudiziale abbia avuto, in quanto tale, effetti favorevoli alla concorrenza. Ricorrendo a detti termini, il Tribunale si è infatti limitato a constatare che, nell’ottobre 2011, vale a dire nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato l’analisi relativa alla concentrazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], l’accordo di transazione stragiudiziale aveva posto la [OSCURATO:PERSONA] in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto ad altri produttori di farmaci generici, i quali erano impegnati in procedimenti pendenti in materia di brevetti (
60
). Peraltro, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, dal punto 183 di tale sentenza non risulta che il Tribunale abbia affermato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto, nella decisione sulla concentrazione, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato di vantaggi derivanti dall’accordo di transazione stragiudiziale dei quali non avrebbe goduto in assenza di tale accordo, posto che tale aspetto non è stato preso in considerazione nel contesto della decisione in questione. Inoltre, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il termine «nonostante» utilizzato alla terza frase del punto 183 di detta sentenza non si riferisce ai «vantaggi», bensì all’accordo di transazione stragiudiziale.
85.
Dall’analisi che precede risulta che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno del secondo capo del primo motivo di impugnazione derivano principalmente da una lettura errata dei punti 182 e 183 della sentenza impugnata che non può essere accolta e, in particolare, dall’erronea premessa secondo la quale la decisione sulla concentrazione avrebbe riconosciuto effetti favorevoli alla concorrenza connessi all’accordo di transazione stragiudiziale. È peraltro evidente che i «vantaggi» menzionati al punto 183 di tale sentenza, i quali si riferiscono all’analisi della concentrazione, non sono rilevanti al fine di appurare se l’accordo di transazione stragiudiziale abbia prodotto effetti favorevoli alla concorrenza, ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), rispetto alla situazione che sarebbe prevalsa in assenza di tale accordo. Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria.
86.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di respingere il secondo capo del primo motivo in quanto inconferente o, in ogni caso, infondato.
4.
Osservazioni finali sulla constatazione di una restrizione della concorrenza per oggetto
87.
A conclusione dell’analisi del primo motivo di impugnazione, vorrei aggiungere alcune osservazioni finali sui criteri che consentono di dimostrare una restrizione della concorrenza per oggetto in relazione all’accordo di transazione stragiudiziale alla luce, in particolare, delle recenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia il 27 giugno 2024 (
61
) che, pur confermando la giurisprudenza derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), hanno fornito chiarimenti utili e non irrilevanti nel contesto della presente causa.
88.
Ricordo, al riguardo, che, come risulta dalla giurisprudenza citata in particolare ai paragrafi 37 e 38 delle presenti conclusioni, un rifiuto o un ritardo nell’immissione in commercio di medicinali generici in cambio di trasferimenti di valori dal produttore di medicinali originari a favore del produttore di tali medicinali generici deve essere considerato come una restrizione della concorrenza per oggetto
se tali trasferimenti di valori si spieghino unicamente con l’interesse commerciale di tali produttori di medicinali a non farsi concorrenza basata sui meriti
.
89.
Ai fini di tale esame, occorre, in ciascun caso di specie, valutare se il saldo positivo netto dei trasferimenti di valori fosse sufficientemente rilevante da indurre effettivamente il produttore di medicinali generici a rinunciare ad entrare nel mercato interessato e, pertanto, a non fare concorrenza in base ai suoi meriti al produttore di farmaci originari, senza che sia richiesto che tale saldo positivo netto sia necessariamente superiore agli utili che tale produttore di medicinali generici avrebbe tratto se fosse risultato vittorioso nel procedimento in materia di brevetti (
62
).
90.
La Corte ha ritenuto che ciò si verificasse segnatamente quando i trasferimenti di somme concordati nel contesto di un accordo di transazione stragiudiziale non corrispondono o non erano correlati a un risarcimento dei costi o dei disagi associati alla controversia tra le parti interessate (
63
), quando gli importi corrispondenti alla remunerazione per la fornitura di beni o servizi al produttore di farmaci originari si rivelavano ingiustificati o eccessivi (
64
), oppure quando un impegno di non concorrenza o di non contestazione previsto in un accordo di transazione stragiudiziale riguardava mercati distinti o si estendeva al di là dell’ambito di applicazione del brevetto inizialmente contestato e dei mercati da esso coperti (
65
).
91.
Nel caso di specie, rilevo al riguardo che il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto correttamente considerare, nella decisione controversa, che taluni accordi conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano contribuito a un trasferimento di valore ingiustificato (
66
) e che il livello del trasferimento di valore operato da una serie di transazioni tra le stesse aveva contribuito all’accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle clausole restrittive o poteva spiegarsi unicamente con il fatto che esso costituiva una contropartita per l’accettazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle clausole restrittive (
67
). Il Tribunale, ha peraltro ritenuto, ai punti 151 e 152 della sentenza impugnata, che tale società ha ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di una somma di EUR 5,57 milioni senza alcun corrispettivo e che tale importo non è collegato ad alcun costo sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], cosicché tale pagamento non può corrispondere «effettivamente a un risarcimento dei costi o dei disagi associati alla controversia tra le parti», come richiesto dalla giurisprudenza della Corte (
68
). Preciso altresì che, al punto 202 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che l’impegno di non concorrenza eccedeva l’ambito di applicazione dei brevetti detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], concludendo, al punto 204 di detta sentenza, che «l’obiettivo dell’accordo di transazione stragiudiziale era quello di mantenere la [OSCURATO:PERSONA] fuori dai mercati del modafinil mediante trasferimenti di valori di un livello globale sufficientemente elevato da indurla a rinviare i suoi sforzi indipendenti per entrare in tali mercati».
92.
Orbene, da un lato, poiché il criterio giuridico sul quale si è fondato il Tribunale per giungere alla constatazione di una restrizione della concorrenza per oggetto non è rimesso in discussione dall’analisi che precede, propongo di respingere il primo motivo d’impugnazione. Dall’altro, nei limiti in cui le ricorrenti non contestano la conclusione del Tribunale di cui al punto 162 della sentenza impugnata, secondo la quale ciascuna delle operazioni commerciali previste nell’accordo di transazione stragiudiziale non aveva alcuna spiegazione plausibile se non quella di indurre la [OSCURATO:PERSONA], mediante un trasferimento di valore, a non fare concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] in base ai meriti (
69
), ritengo che il Tribunale abbia correttamente accolto la qualificazione come «restrizione della concorrenza per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in relazione a tale accordo.
B.
Sul secondo motivo d’impugnazione
93.
Nell’ambito del suo secondo motivo di impugnazione le ricorrenti fanno valere che il Tribunale è incorso in una serie di errori di diritto nell’esame degli effetti anticoncorrenziali dell’accordo di transazione stragiudiziale (
70
).
94.
Rammento, al riguardo, che l’oggetto e l’effetto anticoncorrenziale di un accordo non costituiscono requisiti cumulativi bensì alternativi in relazione al divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Un accordo è quindi vietato, indipendentemente dal suo effetto, qualora persegua uno scopo anticoncorrenziale. Ne consegue che la presa in considerazione degli effetti di un accordo è superflua quando è dimostrato che esso è effettivamente inteso a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Orbene, tenuto conto delle suesposte osservazioni e in particolare della constatazione svolta al paragrafo 91 delle presenti conclusioni, ritengo che non sia necessario esaminare il secondo motivo di impugnazione relativo agli effetti anticoncorrenziali dell’accordo di transazione stragiudiziale.
VII.
Conclusione
95.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire nei seguenti termini:
–
L’impugnazione è respinta;
–
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
GU 2021, C 32, pag. 7
. La versione consolidata della decisione della [OSCURATO:PERSONA] (disponibile unicamente in lingua inglese) è consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39686/39686_4072_5.pdf.
(
3
) Sentenza del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (C‑307/18 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK),
EU:C:2020:52
).
(
4
) V., a tal riguardo, sentenze del 25 marzo 2021, Lundbeck/[OSCURATO:PERSONA] (C‑591/16 P; in prosieguo: la «sentenza Lundbeck,
EU:C:2021:243
); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (UK)/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑586/16 P
,
EU:C:2021:241
); [OSCURATO:PERSONA] (UK)/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑588/16 P
,
EU:C:2021:242
); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑601/16 P
,
EU:C:2021:244
); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑611/16 P
,
EU:C:2021:245
), e Merck/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑614/16 P
,
EU:C:2021:246
).
(
5
) V., a tal riguardo, sentenze del 27 giugno 2024, Servier e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑201/19 P; in prosieguo: la «sentenza Servier,
EU:C:2024:552
); Lupin/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑144/19 P
,
EU:C:2024:545
); [OSCURATO:PERSONA]/KRKA (
C‑151/19 P
,
EU:C:2024:546
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑164/19 P
,
EU:C:2024:547
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑166/19 P
,
EU:C:2024:548
); [OSCURATO:PERSONA]/Servier e a. (
C‑176/19 P
,
EU:C:2024:549
); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑197/19 P
,
EU:C:2024:550
); [OSCURATO:PERSONA] UK e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑198/19 P
,
EU:C:2024:551
), nonché Biogaran/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑207/19 P
,
EU:C:2024:553
).
(
6
)
GU 2014, C 46, pag. 1
.
(
7
) Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (
GU 2004, L 24, pag. 1
).
(
8
) Decisione controversa, articolo 1.
(
9
) Decisione controversa, articolo 2.
(
10
) Sentenza impugnata, punti da 27 a 205.
(
11
) Sentenza impugnata, punti da 30 a 57.
(
12
) Sentenza impugnata, punti da 58 a 166.
(
13
) Sentenza impugnata, punti da 167 a 191.
(
14
) Sentenza impugnata, punti da 192 a 205.
(
15
) Sentenza impugnata, punti da 206 a 255.
(
16
) Sentenza impugnata, punti da 256 a 274.
(
17
) Sentenza impugnata, punti da 275 a 307.
(
18
) Sentenza impugnata, punti da 308 a 311.
(
19
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), punto 87.
(
20
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), punto 111.
(
21
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), punto 67 e giurisprudenza ivi citata.
(
22
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), punti 84 e 85.
(
23
) Sentenza Servier, punto 163 e giurisprudenza ivi citata.
(
24
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), punti 86 e 92.
(
25
) Sentenza Servier, punto 164.
(
26
) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (UK), punti da 87 a 94, e Servier, punto 165.
(
27
) V. sentenza Lundbeck, punto 131 e giurisprudenza ivi citata).
(
28
) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (UK), punto 81 e giurisprudenza ivi citata, nonché Servier, punti 84, 105, 293 e 350.
(
29
) Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui tali impegni fossero fondati su un riconoscimento della validità del brevetto in questione ad opera delle parti di tale accordo.
(
30
) V., in tal senso, giurisprudenza citata al paragrafo 38 delle presenti conclusioni. Si vedano anche le conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] (UK) e a. (
C 307/18
,
EU:C:2020:28
, paragrafi
114
-
119
e giurisprudenza ivi citata).
(
31
) V. sentenza Servier, punto 294.
(
32
) V. paragrafi da 34 a 39 delle presenti conclusioni.
(
33
) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (UK), punti 87 e 88, e Lundbeck, punto 114 e giurisprudenza ivi citata.
(
34
) Sebbene una lettura isolata dei punti 45 e 46 della sentenza impugnata potrebbe fare intendere che il Tribunale abbia considerato di condurre un’analisi astratta delle clausole restrittive, mediante l’esame dello scenario ipotetico basato sul confronto tra «quanto effettivamente avvenuto con quanto sarebbe accaduto in assenza delle clausole restrittive», tuttavia così non è, come risulta tanto dalla descrizione, che figura ai punti 43 e 44 di tale sentenza, dell’analisi che esso prevedeva di effettuare, quanto dall’analisi realmente svolta, alla luce dei punti da 61 a 162 di detta sentenza. V. altresì, a tal riguardo, paragrafi 57 e 58 delle presenti conclusioni.
(
35
) In altri termini, tale analisi mirava, come risulta dal punto 61 della sentenza impugnata, a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ottenere gli stessi vantaggi economici derivanti dalle transazioni commerciali in assenza di un impegno a non fare concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] sui mercati del modafinil e a non contestare i brevetti secondari di quest’ultima. V., altresì, a tal riguardo, decisione controversa, punto 700.
(
36
) V., a tal riguardo, sentenze dell’11 settembre 2014, CB/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑67/13 P
,
EU:C:2014:2204
, punti
53
e
54
nonché giurisprudenza ivi citata), e del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑228/18
,
EU:C:2020:265
, punti
82
e
83
).
(
37
) Occorre quindi respingere la censura delle ricorrenti secondo la quale il Tribunale non avrebbe spiegato in che modo il criterio giuridico enunciato dalla [OSCURATO:PERSONA] non equivalga a un’analisi controfattuale, nei limiti in cui quest’ultimo si è premurato di precisare, ai punti da 47 a 50 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali l’approccio descritto ai punti 45 e 46 di tale sentenza e contestato da dette ricorrenti non rientrava in una valutazione degli effetti dell’accordo di transazione stragiudiziale.
(
38
) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/KRKA (
C‑151/19 P
,
EU:C:2024:546
, punto
316
e giurisprudenza ivi citata, nonché punto 318).
(
39
) Parimenti, dalla lettura della decisione controversa risulta, da un lato, che gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto ai fini della sua valutazione dell’esistenza di una restrizione per oggetto non sono stati presi in considerazione allo scopo di valutare gli effetti anticoncorrenziali reali o potenziali dell’accordo di transazione stragiudiziale e, dall’altro lato, che il metodo controfattuale utilizzato nell’ambito dell’analisi degli effetti della prassi in questione non è stato usato per dimostrare l’oggetto anticoncorrenziale. V., a tal riguardo, decisione controversa, punti 707 e 1036.
(
40
) A tal riguardo, occorre precisare che il Tribunale ha rilevato, al punto 163 della sentenza impugnata, che «[è] pacifico che dette transazioni sono state negoziate contemporaneamente e in modo interdipendente. Occorre altresì constatare che l’accordo di transazione stragiudiziale è stato concluso quale accordo unico, giuridicamente vincolante, che costituisce la base di tutti gli atti conclusi dalle ricorrenti. Inoltre, dallo svolgimento delle trattative, quale analizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione [controversa] sulla base degli elementi di prova, risulta che tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto la [OSCURATO:PERSONA] hanno cercato di trovare una combinazione di transazioni rappresentativa di un certo valore globale sufficientemente rilevante per quest’ultima affinché accettasse le clausole restrittive».
(
41
) Tale sembra essere anche l’analisi adottata nella sentenza Servier, nella quale la Corte ha dichiarato, al punto 294 della stessa, che, a causa degli stretti legami tra le clausole di non contestazione e di non commercializzazione previste dall’accordo di transazione stragiudiziale, era indispensabile esaminare tali clausole non separatamente ma come un tutt’uno. V., altresì, a tal riguardo, sentenza del 27 giugno 2024, Lupin/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑144/19 P
,
EU:C:2024:545
, punto
67
).
(
42
) V. altresì, a tal riguardo, paragrafi 58, 62 e 63 delle presenti conclusioni.
(
43
) Indipendentemente dalla loro personale interpretazione del punto 46 della sentenza impugnata, le ricorrenti non hanno individuato nessun altro punto di tale sentenza che possa suffragare la loro posizione, limitandosi a rinviare ai punti 705 e 783 della decisione controversa che, a loro avviso, dimostrerebbero che, nell’ottica della [OSCURATO:PERSONA], verificare se le transazioni commerciali di cui trattasi sarebbero state concluse «
in assenza delle clausole restrittive
» o verificare se esse sarebbero state concluse «
in assenza dell’accordo di transazione stragiudiziale
» rappresentavano proposizioni intercambiabili. Se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] sembra aver utilizzato queste due espressioni in modo intercambiabile in alcune occasioni limitate nella decisione controversa, non condivido tuttavia l’argomentazione delle ricorrenti. Occorre infatti constatare che la sezione 6 di tale decisione, relativa alla constatazione di una restrizione della concorrenza per oggetto, che comprende i punti della decisione controversa ai quali si riferiscono le ricorrenti, si basa su un’analisi dettagliata dei diversi accordi negoziati e conclusi dalle parti. Nell’ambito di tale analisi, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato tali accordi come un insieme contrattuale a causa dei legami indissolubili tra di essi, al fine di dimostrare che le transazioni previste nell’ambito dell’accordo di transazione stragiudiziale e i relativi trasferimenti di valori effettuati dalle transazioni commerciali costituivano un incentivo per la [OSCURATO:PERSONA] ad accettare le clausole restrittive e, pertanto, ad astenersi dall’entrare in modo indipendente nel mercato e dal fare concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] in base ai meriti. V., a tal riguardo, decisione controversa, punti 588, 595, 678, 693 e da 694 a 707.
(
44
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), punto 111.
(
45
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), punto 89.
(
46
) Le ricorrenti si riferiscono, in tal senso, alla sentenza del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P
,
EU:C:2004:6
, punto
57
).
(
47
) Nella loro replica, le ricorrenti sostengono che, quand’anche si dovesse ritenere che la sentenza impugnata non abbia invertito l’onere della prova confermando la constatazione di una restrizione per oggetto da parte della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha snaturato il criterio giuridico imposto dalla Corte in quanto ha stabilito un livello di prova inferiore a quello richiesto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK) per la constatazione di una siffatta restrizione.
(
48
) A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al medesimo punto della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva segnatamente esaminato, per ciascuna transazione commerciale, la ragion d’essere delle spiegazioni alternative fornite dalle ricorrenti e l’interesse, tanto della [OSCURATO:PERSONA] quanto della [OSCURATO:PERSONA], a realizzare il trasferimento di valore associato. Il Tribunale ha aggiunto che, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto correttamente constatare che l’insieme delle transazioni era sufficiente per indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad accettare gli impegni di non concorrenza e di non contestazione.
(
49
) V., a tal riguardo, paragrafi da 60 a 62, 66 e 67 delle presenti conclusioni.
(
50
) V. punti 56, 61 e 162 della sentenza impugnata. Per quanto riguarda la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], essa non si basava semplicemente sull’ipotesi generale secondo la quale le ricorrenti non avrebbero concluso alcun tipo di transazione commerciale fino a quando non avessero risolto il loro contenzioso in materia di brevetti. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in dettaglio le circostanze specifiche del contesto della negoziazione delle transazioni commerciali associate al fine di determinare se, in assenza di clausole di non concorrenza e di non contestazione, esse avrebbero concluso siffatte transazioni. V., a tal riguardo, decisione controversa, punti da 627 a 638.
(
51
) V., altresì, paragrafi da 60 a 62, 66, 67 e 69 delle presenti conclusioni. A tal riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito della loro impugnazione, le ricorrenti non contestano la conclusione del Tribunale al punto 162 della sentenza impugnata, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilito, senza incorrere in errore, che ciascuna delle transazioni commerciali previste nell’accordo di transazione stragiudiziale non aveva avuto altro scopo se non quello di aumentare il livello del trasferimento di valore complessivamente operato a favore della [OSCURATO:PERSONA] dall’accordo di transazione stragiudiziale al fine di indurla ad accettare le clausole restrittive.
(
52
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), punto 111.
(
53
) V. sentenza impugnata, punti da 167 a 191.
(
54
) V. sentenza impugnata, punti da 178 a 180.
(
55
) V. sentenza impugnata, punti da 186 a 190.
(
56
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), punti 107 e 111. Ciò a condizione, tuttavia, che siffatti effetti favorevoli alla concorrenza siano comprovati, rilevanti, specifici per l’accordo in questione e sufficientemente significativi.
(
57
) Sentenza del 21 dicembre 2023 (
C‑333/21
,
EU:C:2023:1011
).
(
58
) V. sentenze Servier, punti 76, 77 e 145 nonché giurisprudenza ivi citata; del 27 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Servier e a. (
C‑176/19 P
,
EU:C:2024:549
, punto
288
), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑333/21
,
EU:C:2023:1011
, punto
166
e giurisprudenza ivi citata).
(
59
) A tal riguardo, le ricorrenti sottolineano che, nella decisione sulla concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato che l’accordo di transazione stragiudiziale consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di diventare la principale concorrente della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato del modafinil, nei limiti in cui tale accordo aveva eliminato le barriere alla proprietà intellettuale che rendevano estremamente incerto l’ingresso a breve termine di altri produttori di medicinali generici. La pressione concorrenziale esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta tale da indurre la [OSCURATO:PERSONA] a imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di cedere i suoi diritti di produzione e di vendita del suo prodotto modafinil al fine di eliminare la sovrapposizione di attività tra le parti della concentrazione.
(
60
) Peraltro, il Tribunale ha ritenuto che, nonostante l’accordo di transazione stragiudiziale e la clausola relativa al divieto di ingresso nel mercato prima del 2012, la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un vincolo concorrenziale più forte sulla [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri produttori di medicinali generici. Tuttavia, ciò non significa che, se non avesse firmato l’accordo di transazione stragiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato, nell’ottobre 2011, un vincolo concorrenziale più debole di quello esercitato di fatto mentre tale accordo era in vigore. Tale questione non è stata d’altronde esaminata nel contesto della decisione sulla concentrazione. V., a tal riguardo, decisione controversa, punto 1004.
(
61
) V., a tal riguardo, sentenze del 27 giugno 2024, Lupin/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑144/19 P
,
EU:C:2024:545
); [OSCURATO:PERSONA]/KRKA (
C‑151/19 P
,
EU:C:2024:546
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑164/19 P
,
EU:C:2024:547
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑166/19 P
,
EU:C:2024:548
); [OSCURATO:PERSONA]/Servier e a. (
C‑176/19 P
,
EU:C:2024:549
); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑197/19 P
,
EU:C:2024:550
); [OSCURATO:PERSONA] UK e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑198/19 P
,
EU:C:2024:551
); Servier, nonché Biogaran/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑207/19 P
,
EU:C:2024:553
).
(
62
) V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.
(
63
) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (UK), punto 86.
(
64
) V., in tal senso, sentenza Servier, punto 333.
(
65
) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Servier e a. (
C‑176/19 P
,
EU:C:2024:549
, punto
211
).
(
66
) V. sentenza impugnata, punto 142, per quanto riguarda l’accordo di distribuzione nel [OSCURATO:PERSONA].
(
67
) V., a questo proposito, sentenza impugnata, punto 87, per quanto concerne la licenza sui DPI della [OSCURATO:PERSONA]; punto 106 di tale sentenza, riguardo all’accordo di approvvigionamento di API del modafinil, e punto 120 di detta sentenza, sull’operazione CEP-1347.
(
68
) V. sentenza impugnata, punto 157.
(
69
) Infatti, con la loro impugnazione, le ricorrenti non contestano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il secondo capo del primo motivo dedotto in primo grado, relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che le transazioni associate trovavano unicamente spiegazione nell’interesse delle parti a non farsi concorrenza in base ai meriti.
(
70
) Con il primo capo del secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha omesso di rispondere a un motivo da esse dedotto in primo grado, secondo il quale, in caso di effettiva attuazione di un accordo, la [OSCURATO:PERSONA] doveva dimostrare che esso aveva effetti negativi reali sulla concorrenza, come, ad esempio, l’effettiva eliminazione, da parte di tale accordo della concorrenza potenziale nel mercato, anziché dimostrare che l’accordo poteva semplicemente eliminare la concorrenza. Con il secondo capo del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha contraddetto la propria sentenza del 12 dicembre 2018, Krka/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑684/14
,
EU:T:2018:918
, punti
358
,
359
e
361
), avallando così un approccio che, in sostanza, annulla la distinzione tra le restrizioni per oggetto e quelle per effetto.