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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 1953

Cassazione n. 36391/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1953 avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa dell'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 19 Giugno 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 2 Marzo 2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo d) (art. 595 comma 3 c.p.) perché estinto per prescrizione, confermava la sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità dell' imputato per il reato di cui al capo b) (art. 81 e 629 c.p.) e quanto alle statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio.

I giudici di appello confermavano la ricostruzione del giudice di primo grado in ordine ai profili di responsabilità dell'imputato il quale aveva costretto la parte civile a versargli delle somme di denaro con la minaccia consistita nel dire alla [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe divulgato delle immagini pornografiche a lei riferibili.

2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Grasso formulando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato.

La difesa lamenta che la corte territoriale aveva desunto la prova della penale responsabilità del ricorrente basandosi, in via del tutto illogica e congetturale, sulle sole dichiarazioni della persona offesa prive di riscontro e non adeguatamente valutate sotto il profilo dell' attendibilità lamentando che i giudici di appello aveva omesso di esaminare le specifiche censure formulate con l' atto di impugnazione, limitandosi a condividere apoditticamente il giudizio di attendibilità operato dal giudice di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.

Rileva che con l' atto di appello era stata eccepita la insussistenza del reato contestato in quanto la minaccia di divulgare immagini pornografiche della parte civile risultava del tutto inverosimile atteso che, dalla istruttoria dibattimentale, era emerso che il Grasso non disponeva di immagini compromettenti riguardanti la Savoca e che la corte di appello, sul punto, aveva adottato una motivazione del tutto illogica e contraddittoria non tenendo conto che, nel caso di specie, non poteva sussistere alcuna minaccia in quanto la persona offesa non si era mai trovata nella ineludibile alternativa fra la divulgazione delle immagini vietate ed il pagamento per evitarne la pubblicazione, dal momento che l' imputato non avrebbe mai potuto divulgare foto pornografiche riferibili direttamente alla parte civile.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. d) c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva vale a dire l'audizione della teste, imputata di reato connesso, [OSCURATO:PERSONA] nonché le conversazioni telefoniche e telematiche intercorse, prove che apparivano determinanti al fine ricostruire il reale contenuto dei rapporti fra le parti ed il reale contenuto delle presunte condotte minacciose e, quindi, per verificare la versione fornita dalla Savoca.

2.3. Con il quarto motivo rileva vizio di motivazione in ordine mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche escluse con motivazione del tutto apodittica in ragione dei precedenti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1.

Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la Corte non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex muitis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524).

In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016;Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755).

Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730).

2.2. Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] erano da ritenersi intrinsecamente e oggettivamente attendibili in quanto la stessa aveva riferito dei fatti in questione in modo coerente e lineare sia in seno alla denunzia-querela sia allorquando era stata sentita in sede dibattimentale, precisando, altresì, come le stesse avevano trovato elementi di riscontro nelle s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato che l' imputato utilizzava il falso nome con il quale aveva contattato la persona offesa " [OSCURATO:PERSONA]".

Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701) apparendo del tutto priva di pregio la contestazione relativa alla omessa valutazione dei motivi di appello in ordine alla attendibilità della persona offesa.

A fronte della ricostruzione delle condotte delittuose in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente — il quale da un lato si limita a reiterare profili di inattendibilità della persona offesa oggetto di amplissima valutazione da parte dei giudici di merito e per altro verso non si confronta con l'intero compendio emerso a suo carico ovvero suggerisce una diversa lettura di taluni dei dati probatori - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare le argomentazioni di cui alla sentenza di appello quanto all' accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto.

Osserva la Corte che, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, con congrue argomentazioni, l'imputato ha ricevuto delle somme di denaro dopo avere creato un falso profilo facebook a sfondo erotico riferibile alla Savoca (v. f. 8), minacciando la divulgazione di immagini porno della predetta.

I giudici di appello, nel disattendere la censura in questa sede reiterata, hanno correttamente rilevato come "l'idoneità intimidatoria della minaccia di fare circolare profili pomo riconducibili alla persona offesa non può essere esclusa dal fatto che le foto intime non fossero riconducili alla persona offesa e che di ciò la stessa fosse ben consapevole, contenendo i profili pomo altri inequivocabili riferimenti come il nome, la professione il numero di telefono che consentivano di risalire alla persona offesa, come è avvenuto, essendo stata contattata con proposte hard", chiarendo come risultava acclarato che alcuni soggetti erano risaliti alla stessa tramite il profilo porno su facebook "Sono porca" con l' indicazione del nome di "[OSCURATO:PERSONA]" disponibile per appuntamenti erotici.

Deve, invero, ritenersi che ben può integrare il delitto di estorsione la richiesta di una somma di danaro ad una donna ove l'autore del reato assuma di divulgare su un falso sito porno appositamente creato foto o immagini porno, pur non nella sua disponibilità, atteso che la minaccia può essere anche indeterminata ed indiretta, purchè idonea in concreto ad incutere timore, come avvenuto nella specie essendo stata, peraltro, la persona offesa, come detto, destinataria di proposte oscene e, quindi, preoccupata delle divulgazione di altri elementi per lei compromettenti.

4. Il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta, ex art. 606 lett. d) c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva vale a dire l'audizione della teste, imputata di reato connesso, [OSCURATO:PERSONA] nonché le conversazioni telefoniche e telematiche intercorse, è inammissibile trattandosi di questione che non risulta ritualmente dedotta con l'atto di appello.

Va, peraltro, ricordato che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 3972 del 28/11/2013 Ud. (dep. 29/01/2014 ) Rv. 259136 — 01, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame.

5. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato.

Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando i precedenti penali dell'imputato per diffamazione e furto.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure.6.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro duemila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1953 avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa dell'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 19 Giugno 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 2 Marzo 2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo d) (art. 595 comma 3 c.p.) perché estinto per prescrizione, confermava la sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità dell' imputato per il reato di cui al capo b) (art. 81 e 629 c.p.) e quanto alle statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio. I giudici di appello confermavano la ricostruzione del giudice di primo grado in ordine ai profili di responsabilità dell'imputato il quale aveva costretto la parte civile a versargli delle somme di denaro con la minaccia consistita nel dire alla [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe divulgato delle immagini pornografiche a lei riferibili. 2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Grasso formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. La difesa lamenta che la corte territoriale aveva desunto la prova della penale responsabilità del ricorrente basandosi, in via del tutto illogica e congetturale, sulle sole dichiarazioni della persona offesa prive di riscontro e non adeguatamente valutate sotto il profilo dell' attendibilità lamentando che i giudici di appello aveva omesso di esaminare le specifiche censure formulate con l' atto di impugnazione, limitandosi a condividere apoditticamente il giudizio di attendibilità operato dal giudice di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. Rileva che con l' atto di appello era stata eccepita la insussistenza del reato contestato in quanto la minaccia di divulgare immagini pornografiche della parte civile risultava del tutto inverosimile atteso che, dalla istruttoria dibattimentale, era emerso che il Grasso non disponeva di immagini compromettenti riguardanti la Savoca e che la corte di appello, sul punto, aveva adottato una motivazione del tutto illogica e contraddittoria non tenendo conto che, nel caso di specie, non poteva sussistere alcuna minaccia in quanto la persona offesa non si era mai trovata nella ineludibile alternativa fra la divulgazione delle immagini vietate ed il pagamento per evitarne la pubblicazione, dal momento che l' imputato non avrebbe mai potuto divulgare foto pornografiche riferibili direttamente alla parte civile. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. d) c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva vale a dire l'audizione della teste, imputata di reato connesso, [OSCURATO:PERSONA] nonché le conversazioni telefoniche e telematiche intercorse, prove che apparivano determinanti al fine ricostruire il reale contenuto dei rapporti fra le parti ed il reale contenuto delle presunte condotte minacciose e, quindi, per verificare la versione fornita dalla Savoca. 2.3. Con il quarto motivo rileva vizio di motivazione in ordine mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche escluse con motivazione del tutto apodittica in ragione dei precedenti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la Corte non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex muitis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016;Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). 2.2. Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] erano da ritenersi intrinsecamente e oggettivamente attendibili in quanto la stessa aveva riferito dei fatti in questione in modo coerente e lineare sia in seno alla denunzia-querela sia allorquando era stata sentita in sede dibattimentale, precisando, altresì, come le stesse avevano trovato elementi di riscontro nelle s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato che l' imputato utilizzava il falso nome con il quale aveva contattato la persona offesa " [OSCURATO:PERSONA]". Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701) apparendo del tutto priva di pregio la contestazione relativa alla omessa valutazione dei motivi di appello in ordine alla attendibilità della persona offesa. A fronte della ricostruzione delle condotte delittuose in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente — il quale da un lato si limita a reiterare profili di inattendibilità della persona offesa oggetto di amplissima valutazione da parte dei giudici di merito e per altro verso non si confronta con l'intero compendio emerso a suo carico ovvero suggerisce una diversa lettura di taluni dei dati probatori - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare le argomentazioni di cui alla sentenza di appello quanto all' accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto. Osserva la Corte che, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, con congrue argomentazioni, l'imputato ha ricevuto delle somme di denaro dopo avere creato un falso profilo facebook a sfondo erotico riferibile alla Savoca (v. f. 8), minacciando la divulgazione di immagini porno della predetta. I giudici di appello, nel disattendere la censura in questa sede reiterata, hanno correttamente rilevato come "l'idoneità intimidatoria della minaccia di fare circolare profili pomo riconducibili alla persona offesa non può essere esclusa dal fatto che le foto intime non fossero riconducili alla persona offesa e che di ciò la stessa fosse ben consapevole, contenendo i profili pomo altri inequivocabili riferimenti come il nome, la professione il numero di telefono che consentivano di risalire alla persona offesa, come è avvenuto, essendo stata contattata con proposte hard", chiarendo come risultava acclarato che alcuni soggetti erano risaliti alla stessa tramite il profilo porno su facebook "Sono porca" con l' indicazione del nome di "[OSCURATO:PERSONA]" disponibile per appuntamenti erotici. Deve, invero, ritenersi che ben può integrare il delitto di estorsione la richiesta di una somma di danaro ad una donna ove l'autore del reato assuma di divulgare su un falso sito porno appositamente creato foto o immagini porno, pur non nella sua disponibilità, atteso che la minaccia può essere anche indeterminata ed indiretta, purchè idonea in concreto ad incutere timore, come avvenuto nella specie essendo stata, peraltro, la persona offesa, come detto, destinataria di proposte oscene e, quindi, preoccupata delle divulgazione di altri elementi per lei compromettenti. 4. Il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta, ex art. 606 lett. d) c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva vale a dire l'audizione della teste, imputata di reato connesso, [OSCURATO:PERSONA] nonché le conversazioni telefoniche e telematiche intercorse, è inammissibile trattandosi di questione che non risulta ritualmente dedotta con l'atto di appello. Va, peraltro, ricordato che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 3972 del 28/11/2013 Ud. (dep. 29/01/2014 ) Rv. 259136 — 01, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame. 5. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando i precedenti penali dell'imputato per diffamazione e furto. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure.6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro duemila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Sentenza Cassazione n. 36391/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris