CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 46748/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/12/2020 della Corte di Appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio della Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pistoia emessa il 24 novembre 2015, rideterminava in anni due e mesi dieci di reclusione la pena inflitta alla ricorrente in ordine ai reati di peculato contestatile.pr, L'estensione del giudizio di rinvio era relativa ad una nuova determinazione della pena a seguito della pronuncia di non sussistenza dei reati satellite di cui all'art. 490 cod.pen. del pari oggetto di originaria contestazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso dal calcolo della pena solo la sanzione relativa ai reati ex art. 490 cod.pen. compresi nel capo di imputazione n. 5, senza tenere conto che altri reati della stessa natura, aventi ad oggetto, peraltro, condotte numericamente superiori rispetto a quelle di cui al capo 5 (diciotto soppressioni di atti contro due), erano stati contestati al capo 7 della imputazione. La mancata valutazione di tali ulteriori condotte illecite non più sussistenti/secondo quanto stabilito dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, avrebbe influito in danno dell'imputata sul calcolo complessivo della riduzione del segmento di pena in continuazione, limitata a soli due mesi di reclusione; 2) vizio di motivazione in relazione alla determinazione della diminuzione di pena per effetto della insussistenza dei reati di cui all'art. 490 cod.pen., che la Corte non avrebbe adeguatamente argomentato con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Alla ricorrente era contestato, tra gli altri, anche il capo 7 della imputazione, contenente 18 condotte qualificate ex art. 490 cod.pen., del tutto identiche a quelle in relazione alle quali la Corte di cassazione aveva disposto l'annullamento senza rinvio con la formula perché il fatto non sussiste. Nel dispositivo di quella decisione di legittimità, che prevale sulla motivazione, si faceva, infatti, generico riferimento ai reati di cui all'art. 490 cod.pen., senza distinzione tra quelli di cui al capo 5 e quelli di cui al capo 7. Ne consegue che la Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto scomputare dalla pena base per il reato di peculato ritenuto più grave (unita all'aumento di pena per gli ulteriori fatti di peculato, in relazione ai quali non vi è questione), gli aumenti per continuazione relativi a tutti i reati di cui all'art. 490 cod.pen. e non soltanto quel segmento di aumento di pena inerente ai soli reati ex art. 490 cod.pen. contenuti nel capo 5 della imputazione, peraltro, come correttamente osservato in ricorso, numericamente inferiori rispetto a quelli di cui al capo 7. Tanto, invece, è avvenuto secondo quanto si legge a fg. 2 della sentenza impugnata.Da ciò e con assorbimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuova determinazione della pena da parte del giudice di merito nei limiti indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla eliminazione della pena in continuazione per i reati di cui all'art. 490 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.11.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]• a9 Paola p f