CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 29294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28718 R.G. anno2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 82/84 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrente avverso la SENTENZA n. 1079/2022 emessa da CORTE D'APPELLO ANCONA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 aprile 2024 dal Sez. I–RG 28718/2022 camera di consiglio18.4.2024 consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con sentenza del 6 luglio 2017 il Tribunale di Pesaro ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice di Banca dell’Adriatico s .p.a. . L’ingiunzione oppostaaveva ad oggetto il pagamento della somma di euro 69.597,67 oltre interessi, quale saldo risultante da certificazione di credito ex art. 50 t.u.b per ri cevute bancarie insolute relative al castelletto commerciale di M.C.R. s .r. l. . ; il credito della banca e ra garantitoda fideiussione omnibus prestata dagli opponenti . Il Tribunale ha ritenuto esistente laprova scritta del credito, respinto la domanda di nullità della fideiussione omnibuse reputato prive di fondamento le eccezioni sostanziali riguardanti il rapporto bancario controverso; ha così disatteso l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto. 2. ─ Avverso la citata pronunciahanno proposto appello Manenti e Cenciarini. La Corte di appello di Anconaha respinto il gravame. Ha in sintesi ritenuto che la documentazione prodotta dalla banca ingiungente fosse idonea a dar prova del credito azionato con il ricorso alla procedura monitoria; ha escluso sussistesse la dedotta nullità delle fideiussioni per indeterminatezza dell’oggetto; ha fatto applicazione del principio per cui ove coesistano, nella stessa persona,le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito; ha accertato che fosse generica la deduzione circa il computo di poste creditorie indebite. 3. ― E’ stato proposto , da parte dei predetti Manenti e Cenciarini un ricorso per cassazione basato su due motivi. Ha notificato Sez. I–RG 28718/2022 camera di consiglio18.4.2024 controricorso MB [OSCURATO:PERSONA].p.a., cessionaria del credito per cui è causa. Il Consigliere delegatoallo spoglio ha formulato una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa parte ricorrente ha domandato la decisione della causae ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La proposta ha il tenore che segue : «[I]l il primo motivo ― che lamenta l’insussistenza di prova scritta per l’emissione del provvedimento monitorio, con violazione degli artt. 115, 633-634 c.p.c., 50 t.u.b., in quanto l’estratto conto prodotto dalla banca non era invece idoneo, ma dovendo la banca produrre l’intera serie dei singoli estratti conto ― è inammissibile, sotto plurimi profili: in primo luogo, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende invero dalla Corte di legittimità una rivisitazione della vicenda concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass. 15 aprile 2021, n. 10029; Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass. 4 maggio 2020, n. 8444; Cass. 10 marzo 2020, n. 6692; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640); in secondo luogo, il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendosi la Corte territoriale proprio attenuta ai principi sanciti dalla S.C. (cfr. Cass. 24 dicembre 2020, n. 29577); «il secondo motivo ― che deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte d’appello disposto una c.t.u. contabile ― è inammissibile: infatti, la Corte territoriale ha motivato le ragioni di non opportunità di disporre una c.t.u., in ragione della completa genericità degli assunti, e tale opzione resta insindacabile in sede di legittimità; invero, il giudizio sulla necessità ed utilità di fare ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del Sez. I–RG 28718/2022 camera di consiglio18.4.2024 giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in Cassazione, se il giudice di merito ha motivato adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione (e multis, Cass. n. 20264/2022; Cass. n. 21904/2020; Cass. n. 11267/2020; Cass. n. 134/2020; Cass. n. 33230/2019; Cass.n. 21563/2019; Cass. n. 20899/2019; Cass. n. 12701/2019; Cass. n. 9896/2019; Cass. n. 25061/2018; Cass. n. 19840/2018; Cass. n. 18137/2018; Cass. n. 14290/2018; Cass. n. 6784/2018; Cass. n. 5492/2018; Cass. n. 5465/2018; Cass. n. 8521/2017; Cass. n. 7472/2017; Cass. n. 25732/2016; Cass. n. 17399/2015; Cass. n. 4853/2007) e, pertanto, la motivazione del diniego può addirittura essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice (Cass. n. 22622/2020; Cass. n. 326/2020; Cass. n. 6155/2009; Cass. n. 15219/2007): occorre prendere atto che nel caso di specie il rigetto dell’istanza è stata oggetto di motivazione e che la Corte d’appello ha ritenuto che la parte attrice non abbia neppure adeguatamente allegato i fatti costitutivi della domanda; il motivo è, altresì, inammissibile con riguardo all’art. 115 c.p.c., la cui violazione può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; e, analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice Sez. I–RG 28718/2022 camera di consiglio18.4.2024 abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma della norma rubricata appunto «della valutazione delle prove» (e multis, Sez. 3, 28.2.2017, n. 5009; Sez. 2, 14.3.2018, n. 6231); «il terzo motivo ― che deduce violazione degli artt. 1419 c.c., 2 l.n. 287/1990 e provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, in quanto le fideiussioni prestate erano integralmente nulle, perché redatte secondo il modello ABI ― è inammissibile, per molte ragioni: 1) anzitutto, il motivo difetta di autosufficienza, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., almeno per la presenza di una clausola sulla volontà delle parti; 2) inoltre, come questa Corte ha avuto occasione più volte di precisare con riferimento alla questione posta dal motivo (Cass. 13/12/2022, n. 36421; Cass. 13/12/2022, n. 36348; Cass.30/11/2022, n. 35190; Cass. 17/11/2021, n. 34799; cfr. anche Cass.30/09/2021, n. 26530), la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto, posto che la nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddove siano acquisiti agli attidel giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza (ex aliis, Cass. n. 4175 del 19/02/2020; n. 3556 del 13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020): ma, nella specie, in ordine alla ricavabilità di un tale accertamento dal giudizio di merito non vi è da parte del ricorrente assolvimento dell'onere di cui all'art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c., come esposto; 3) in terzo luogo, il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto la sentenza Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 ha sancito il principio di diritto secondo cui «[i] contratti di fideiussione ‘a valle’di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono Sez. I–RG 28718/2022 camera di consiglio18.4.2024 parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata –perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti»; dunque, le Sezioni Unite hanno escluso che operi la nullità integrale della fideiussione, limitando tale vizio alle mere clausole interessate, onde la nullità denunciata avrebbe carattere solo parziale (Cass. S.U. n. 41994/2021, n. 36183/2022), in sé irrilevante al fine di escludere la debenza del credito vantato». 2. ― I rilievi svolti nella nominata proposta meritano condivisione. Può aggiungersi, con riguardo al primo motivo, che esso risulta inammissibile anche in quanto verte (cfr. pure il richiamo, in rubrica, agli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 t.u.b.) su di una delle condizioni che giustificano l’emissione del decreto ingiuntivo (tale era, del resto, la questione posta col primo motivo di appello, che la Corte distrettuale ha definito nei termini che sono stati censurati in questa sede). Ebbene, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà notoriamente luogo a un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge: pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese di giudizio (Cass. 23 luglio 2014, n. 16767; Cass. 15 luglio 2005, n. 15037). Con riferimento al secondo motivo non appare poi concludente la doglianza avente ad oggetto il mancato accoglimento dell’istanza di Sez. I–RG 28718/2022 camera di consiglio18.4.2024 esibizione ex art. 210 c.p.c.: ciò in quanto il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, t.u.b. la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta ― non necessariamente stragiudiziale ― e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (Cass. 1 agosto 2022, n. 2386; Cass.13 settembre 2021, n. 24641): con riguardo a tale condizione nulla è dedotto in ricorso. Quanto al terzo mezzo, occorre tener conto che il ricorrente oppone chele fideiussioni prestate si sarebbero «pedissequamente e supinamente uniformate allo schema ABI vietato, con riflessa violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990, in conformità a quanto accertato dalla Banca d’Italia con il provvedimento del 2 maggio 2005, n. 553». Va osservato, nondimeno, che la questione risulta essere stata posta solo in questa sede di legittimità e avanti a questa Corte non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass.5 maggio 2006, n. 10319). 3. ─ Il ricorso è in conclusione da dichiararsi inammissibile 4. ─ Le spese processuali seguono la soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bisc.p.c., Sez. I–RG 28718/2022 camera di consiglio18.4.2024 sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione). Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540). In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 6.000,00oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Sez. I–RG 28718/2022 camera di consiglio18.4.2024 dà atto della sussistenza dei presupposti p