CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 39315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 19269/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l'uso personale, dalla disponibilità di somme di denaro di piccolo taglio in assenza di provati redditi da lavoro, dalla disponibilità di strumenti per la preparazione delle dosi e dagli appunti manoscritti riportanti cifre e nomi, quindi, sulla base di argomenti non illogici; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la questione della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata dedotta in modo assolutamente generico, tenuto conto di quanto affermato in sentenza sotto il profilo del valore commerciale non esiguo della droga detenuta e del profitto già conseguito; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull'assenza di apprezzabili elementi di favore; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il •n •gliere estensore