CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a SONDRIO il 12/07/1993 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la determinazione della pena — anche con riferimento agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché alla fissazione della pena base — rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, tale onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M