CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 2022
Cassazione n. 21302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lei formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 74 d. P. R. n. 309 del 1990 e 7 I. n 203 del 1991. 2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazicne, poiché la Corte di cassazione aveva ripetutamente ritenuto fondata l'impugnazione cautelare, annullando con rinvio in ordine alla contestazione cautelare del reato di cui all'art. 74 I. stup., con particolare riferimento alla stabili1:à del rapporto di fornitura di sostanza stupefacente asseritamente instaurato dalla Giuliano con il gruppo criminale dedito al traffico di droga. Nella sentenza assolutoria emessa dal G.u.p. nei confronti della Giuliano non si dà atto di alcuna condotta che possa integrare gli estremi della colpa grave ma soltanto della mancata prova dello stabile e duraturo inserimento della Giuliano nella compagine associativa in contestazione. Nè è stata mai contestata l'ipotesi di cui all'art 73 I. stup., ragion per cui ciò avrebbe potuto determinare la scelta di una misura meno gravosa o anche la denuncia a piede libero, secondo il principio della minima afflittività della scelta cautelare. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria depositata il 5-2-2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dalla ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argonnentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9- 2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum è puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un percorso concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato che dai dialoghi captati è emerso che la Giuliano, nel periodo di tempo in cui sono state effettuate le intercettazioni, svolgeva attività di spaccio di sostanze stupefacenti, probabilmente proprio presso la sua abitazione, dove sicuramente riceveva il rifornimento di cocaina da parte dei nipoti [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Luigi. Parte del ricavato della vendita illecita ella poi versava, sotto forma di quota, al "cartello camorristico". Infatti il giudice dell'assoluzione aveva indicato la Giuliano come uno di quei soggetti costretti a rifornirsi in termini preferenziali dal nuovo cartello. Plurimi sono, nei colloqui intercettati, i riferimenti alle consegne da effettuare ed ai pagamenti da ricevere, all'esito dei conteggi di fine settimana. La donna quindi acquistava cocaina dai nipoti camorristi, la rivendeva e pagava una tangente al clan. Questo è quanto è stato accertato dalla sentenza irrevocabile. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, nonostante la Giuliano sia stata assolta dall'imputazione inerente al reato associativo, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, poiché ella ha tenuto un comportamento gravemente negligente, imprudente e violativo di norme di legge di tipo extraprocessuale, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale ( Sez. U., n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034). Correttamente, pertanto, il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dalla richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, sotto il profilo del reato contestato, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U. , n. 32383 del 27-5-2010, D'Annbrosio; Sez. U., n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro). 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille, oltre accessori, come per legge. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di