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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06416/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi del ricorso del Selci, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione degli elementi probatori su cui si fonda il giudizio di penale responsabilità del ricorrente ed alla sussistenza delle circostanze aggravanti del travisamento e dell'uso dell'arma, sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul Selci, costituito da plurimi elementi convergenti, precisi e concordati e pag. 10 sulla corretta integrazione delle circostanze aggravanti contestate, in considerazione degli accorgimenti usati dal prevenuto per evitare il riconoscimento del volto e dell'uso di un coltello ai fini della consumazione del delitto); considerato che il motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta realmente con il testo della sentenza ove, a pg. 12, pur senza menzionare ed analizzare il contenuto della perizia, se ne recepisce l'esito nella prospettiva del bilanciamento delle circostanze; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de iso in Roma, il 21/01/2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi del ricorso del Selci, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione degli elementi probatori su cui si fonda il giudizio di penale responsabilità del ricorrente ed alla sussistenza delle circostanze aggravanti del travisamento e dell'uso dell'arma, sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul Selci, costituito da plurimi elementi convergenti, precisi e concordati e pag. 10 sulla corretta integrazione delle circostanze aggravanti contestate, in considerazione degli accorgimenti usati dal prevenuto per evitare il riconoscimento del volto e dell'uso di un coltello ai fini della consumazione del delitto); considerato che il motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta realmente con il testo della sentenza ove, a pg. 12, pur senza menzionare ed analizzare il contenuto della perizia, se ne recepisce l'esito nella prospettiva del bilanciamento delle circostanze; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de iso in Roma, il 21/01/2025 I
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