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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 15515/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen., limitatamente alla rideterminazione della pena finale - sono manifestamente infondate.

Invero, il provvedimento impugnato richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando deve procedere ex art. 671 cod. proc. pen. alla rideterminazione del più favorevole trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie e misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo il giudice dell'esecuzione soltanto operare, nell'ambito dell'aumento da apportare ai sensi dell' art. 81 cod. pen., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331/2014).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen., limitatamente alla rideterminazione della pena finale - sono manifestamente infondate. Invero, il provvedimento impugnato richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando deve procedere ex art. 671 cod. proc. pen. alla rideterminazione del più favorevole trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie e misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo il giudice dell'esecuzione soltanto operare, nell'ambito dell'aumento da apportare ai sensi dell' art. 81 cod. pen., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331/2014). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 15515/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris