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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23867/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 settembre 2022, ha parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano, pronunciata il 21 dicembre 2021 - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione ad esito di rito abbreviato - riducendo la pena per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conferma nel resto.

In via preliminare che i motivi di ricorso, proposti da tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, sono largamente sovrapponibili e possono essere trattati congiuntamente.

Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso quanto alla qualificazione giuridica del fatto o in diversa fattispecie (712 cod. pen.) o in fattispecie attenuata ai sensi dell'art. 648, comma quarto, cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, nel respingere le medesime doglianze oggetto dell'atto di appello, ha ampiamente motivato, in modo logico e persuasivo quanto alla condotta imputata, alla portata della stessa, alla chiara riferibilità ai ricorrenti, alla mancanza di adeguata giustificazione in ordine alla provenienza dei beni, anche considerata la loro mole e modalità di confezionamento, motivazione con la quale i ricorrenti non si confrontano, limitandosi a reiterare in modo non consentito i motivi di appello al fine di ottenere una lettura alternativa nel merito; considerato che anche i motivi in tema di trattamento sanzionatorio appaiono manifestamente infondati poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la stessa risulta adeguatamente motivata in assenza di qualsiasi illogicità o mancanza di ragionevolezza ( Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 settembre 2022, ha parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Milano, pronunciata il 21 dicembre 2021 - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione ad esito di rito abbreviato - riducendo la pena per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conferma nel resto. In via preliminare che i motivi di ricorso, proposti da tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, sono largamente sovrapponibili e possono essere trattati congiuntamente. Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso quanto alla qualificazione giuridica del fatto o in diversa fattispecie (712 cod. pen.) o in fattispecie attenuata ai sensi dell'art. 648, comma quarto, cod. pen., sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, nel respingere le medesime doglianze oggetto dell'atto di appello, ha ampiamente motivato, in modo logico e persuasivo quanto alla condotta imputata, alla portata della stessa, alla chiara riferibilità ai ricorrenti, alla mancanza di adeguata giustificazione in ordine alla provenienza dei beni, anche considerata la loro mole e modalità di confezionamento, motivazione con la quale i ricorrenti non si confrontano, limitandosi a reiterare in modo non consentito i motivi di appello al fine di ottenere una lettura alternativa nel merito; considerato che anche i motivi in tema di trattamento sanzionatorio appaiono manifestamente infondati poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la stessa risulta adeguatamente motivata in assenza di qualsiasi illogicità o mancanza di ragionevolezza ( Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore