CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 28862/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 5570-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difese ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 2678 /2022 d e lla [OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA, depositata l’ 8.9 .2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione propongono ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso l a sentenza n. 1690/2020 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Crotonein parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.avverso ingiunzione di pagamento. La contribuenteè rimasta intimat a . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primomotivo le ricorrent i denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo contro l’intimazione di pagamento, lamentando che l’intimazione di pagamento avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri, non per questioni quali la prescrizione del credito tributario che avrebbe dovuto essere contestata solo con l’impugnazione della cartella esattoriale. 1.2.Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2953 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato la prescrizione del credito erariale relativo alla cartella n. 13320070006462468000, in quanto soggetto al termine di prescrizione decennale, non quinquennale, ed avendo la notifica di atti interruttivi (pignoramento e avvisi di intimazione) fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione. 1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate. 1.4.In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella diprescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non pervizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato(cfr. Cass. nn. 22108/2024, 37259 /2021) . 1.5. Ne consegue che l’intimazione di pagamentoche faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo pervizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito, il che precludeva quindi al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione degli atti prodromicinon impugnati. 1.6.Occorre, inoltre, evidenziare che con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato. 1.7. In altri termini è stato ribadito come l'effetto della c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo. 1.8. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018). 1.8. Va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo un’altrettanta consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenutodefinitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. 1.9. Da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art.2946 c.c.,a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l'actio judicati. 1.10. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass., 15 aprile 2019, n. 10547), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018), dei contributi consortili (cfr. Cass. n. 26013/2014) e dei tributi locali, come l’ICI (cfr. Cass. n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale. 1.11. Nel caso in esame, i Giudici d’appello ha nno dunque erroneamente ritenuto il decorso della prescrizione dei tributi invocati quale eccezione opponibile senza termine , senza escludere , invece, la facoltà di eccepire la prescrizione dei crediti maturati in data anteriore alle cartelle esattoriali ed altri atti prodromici non impugnati. 1.12. Con riguardo poi alla prescrizione dei crediti maturata in data successiva ai suddetti atti, la Commissione tributaria regionale non risulta aver verificato la natura dei singoli crediti in relazione al termine di prescrizione ad essi specificamente attinente. 2. Sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va dunque accolto nei limiti dianzi indicati, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsonei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabriain diversa composizione in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camer