CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 1964
Cassazione n. 16353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che aveva condannato il ricorrente per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la mancata tempestiva comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore generale d'appello, essendosi proceduto con il rito cartolare previsto a seguito dell'emergenza da Covid-19; 2) vizio della motivazione per non avere la Corte offerto alcuna motivazione sulla eccezione processuale di cui al primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato. Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero non immediata - e tuttavia avvenuta prima della scadenza del termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni delle parti private - non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, salvo il caso in cui sia stata allegata la sussistenza di un concreto pregiudizio derivato alla difesa medesima (Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terracciano, Rv. 285040; Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941). Nel caso in esame, le conclusioni del Procuratore generale erano state comunicate al difensore con ritardo rispetto al termine di dieci giorni previsto dalla normativa (il 23 maggio 2023 rispetto all'udienza fissata per il 30 maggio 2023) e, tuttavia, prima della scadenza del termine di cinque giorni assegnato alla difesa per assumere le proprie conclusioni, adottate come risulta dagli atti. Il ricorso non delinea alcuna concreto pregiudizio ma si limita astrattamente ad eccepire la nullità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.03.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] B ltrani [OSCURATO:PERSONA]