CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 223 in relazione all'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., a lui ascritto nella veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 20 settembre 2013 (capo A). L'imputato era già stato assolto, in primo grado, da ulteriori imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e da operazioni dolose (capo C), con la formula "per non aver commesso il fatto". 2. Avverso l'indicata pronuncia, ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati e, in particolare, dall'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] riportate nel processo verbale di accertamento redatto dalla Agenzia delle Entrate e acquisito agli atti del dibattimento. Deduce, al riguardo, anche vizio di motivazione. 2.1.1. L'imputato ha ammesso di aver "movimentato" i conti corretti della società, in ciò persuaso da [OSCURATO:PERSONA] "vero dominus" della società, nella inconsapevolezza, però, "di fini propriamente distrattivi". La dichiarazione di responsabilità all'imputato trova fondamento sulla attribuzione allo stesso della qualifica di amministratore di fatto della fallita; veste che tuttavia viene ricavata dall'ingresso "incontrollato" nel fascicolo del dibattimento del processo verbale di accertamento della agenzia delle entrate. Il Tribunale dichiara che detto atto è stato acquisito limitatamente ai "dati oggettivi" in esso contenuti, ma l'affermazione viene poi smentita dalle successive modalità valutative che fanno ampiamente ricorso a tutti gli elementi (non solo quelli di carattere oggettivo) emergenti dal suddetto atto. 2.1.2. Sostiene il ricorrente, in primo luogo, che, a differenza di quanto affermato dalla Corte di appello, il processo verbale di accertamento è inutilizzabile per violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc:. pen., considerato che, al momento della sua redazione, era già emersa la "possibile" rilevanza penale dei fatti perché l'accertamento era scattato per una segnalazione di flussi finanziari anomali, indice, a sua volta, di "un'evasione sopra soglia" che, oltre a costituire ex se reato, integrava una della fattispecie di bancarotta fraudolenta oggetto della originaria contestazione (capo C). 2.1.3. In secondo luogo, si evidenzia come il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato sia ricavato sostanzialmente dalle dichiarazioni rese da Zanghi, senza l'assistenza di un difensore, riportate nel verbale di accertamento della agenzia. Dichiarazioni che vengono riferite in dibattimento dal curatore fallimentare e che fungono da "substrato anche della pronuncia di appello" come risulta dal punto 4.3.1. pagina 8 della sentenza impugnata.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità dei riconoscimenti fotografici compiuti da due responsabili delle aziende (Ganassin di Idealplast e Mezzadra della R.D.R. Impresa edile) in rapporto commerciale con la fallita. Costoro hanno indicato l'imputato come uno degli interlocutori per conto della fallita noto col nome di "[OSCURATO:PERSONA]" e la qualifica di "ragioniere". La Corte di appello ha ricondotto tali riconoscimenti alla categoria delle prove atipiche, facendo leva sulla giurisprudenza che ne riconosce l'idoneità probatoria, dimenticando, tuttavia, che Ganassin e Mezzadra non sono stati sentiti in dibattimento come testimoni, ma le loro dichiarazioni era contenute nel processo verbale di accertamento della agenzia delle entrate. 2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I tre motivi di ricorso concernono tutl:i il medesimo punto della decisione: la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente e contestano l'utilizzabilità o idoneità probatoria degli elementi posti a base della affermazione di responsabilità. L'impugnazione non coglie, però, il nucleo fondamentale della decisione di primo grado, poi recepito dalla Corte di appello. 2.1. L'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto — anche in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) e in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA] — per avere distratto "parte del patrimonio della fallita attraverso operazioni effettuate sui conti correnti della società prive di giustificazione, a mezzo di assegni circolari e/o bancari o bonifici" a favore di se stesso, della propria moglie [OSCURATO:PERSONA] o di società a lui riconducibili ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Masterint s.r.I.), per l'importo complessivo di 283.976,34. Depurando la sentenza di condanna dai riferimenti a elementi secondari, di fatto privi di rilevanza a fini decisori, risulta che la prova delle condotte distrattive viene tratta dalla documentazione bancaria che le certifica, nonché dalle stesse dichiarazioni spontanee rese in dibattimento dall'imputato il quale non ne ha negato la materialità (pag. 14 sentenza di primo grado). Sulla scorta di dati di carattere puramente obiettivo (e incontestato), i giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici, traggono la conclusione che sebbene dominus principale della fallita fosse Paduano (il quale ha definito la propria posizione separatamente ed è stato condannato in sede di giudizio abbreviato dal gip, condanna confermata in sede di appello, pag. 10 sentenza primo grado), tuttavia anche l'odierno ricorrente ha partecipato alla gestione societaria assumendo la veste di amministratore di fatto "tenuto conto della effettiva possibilità di disporre da parte dello stesso in maniera continuativa del conto corrente e della gestione economica della società" (pag. 13 sentenza primo grado). Invero l'imputato, non era solo delegato ad operare sui conti correnti della società, ma ne aveva la personale disponibilità, dimostrando di poter decidere, a proprio piacere, senza soluzione di continuità e senza sollevare obiezioni e contestazioni da parte di altri, le sorti del patrimonio liquido della fallita, destinandolo a se stesso, alla propria moglie e delle altre sue società. La conclusione viene corroborata da ulteriori elementi valorizzati in sentenza: - la condotta tenuta, durante l'accertamento fiscale, dal legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], il quale si rivolgeva a Giannì e Paduano per fornire risposte su data di costituzione società, principali clienti e fornitori, conti correnti movimentati (pag. 6 sentenza primo grado); - la presenza del Giannì all'interno della sede societaria dove, al pari di Paduano, disponeva di un proprio ufficio; - la circostanza che Giannì "aveva potere di firma sulle due società (Masterint e [OSCURATO:PERSONA]) maggiori clienti della fallita" (pag.7 sentenza primo grado) e titolari dei conti correnti su cui sono confluite parte delle somme illecitamente prelevate dalle posizioni bancarie attive della fallita. 2.2. A fronte di tale panorama probatorio, tratto da risLItanze oggettive e neppure contestato dall'imputato nelle sue dichiarazioni spontanee, le eccezioni di inutilizzabilità sollevate in ricorso non hanno presa, poiché non attingono fonti probatorie decisive nell'economia del giudizio. 2.3. Residua solo l'obiezione, coltivata nell'impugnazione, che l'imputato avrebbe "movimentato" i conti correnti della società in ciò persuaso da [OSCURATO:PERSONA] "vero dominus" della società, nella inconsapevolezza, però, "di fini propriamente distrattivi". La circostanza che Paduano fosse "vero dominus" della fallita non esclude la compartecipazione alla amministrazione da parte del Giannì; mentre la pretesa inconsapevolezza della finalità distrattiva rimane una affermazione generica e assertiva, priva di reale confronto argomentativo con le ragioni del decidere come sopra illustrate.3. Deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rig