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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06289/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-segt4t-e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e(hE GO h/ 443 [OSCURATO:PERSONA]01‘tA SCA& frn tta4/3 i fiw4 z3 tu. 451/7.notZ J'ufcc. dopo. i 4.,ta crti6:1.7-0 DRCLMInfonirì [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 10 giugno 2021, il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 21 maggio 2021 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i seguenti reati: - reato di cui agli artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen., per avere, in concorso con altro soggetto ancora non identificato, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] verso cui, disceso dalla [OSCURATO:PERSONA] condotta dal complice, aveva esploso otto colpi di pistola che lo avevano attinto determinandone il decesso, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa dell'associazione camorristica facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e dell'adozione del metodo mafioso (capo A); - reato di cui agli artt. 110, 56-575, 577, primo comma, n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen., per avere, nella stessa situazione di cui al capo che precede, esploso i colpi di pistola anche contro [OSCURATO:PERSONA], attinto alla regione lombare, tentando di ucciderlo, ma non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà, con la medesima aggravante mafiosa (capo B); - reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (modificativi degli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), e 416-bis.1 cod. pen., per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico la pistola impiegata per la perpetrazione dei delitti sub A) e B), con la medesima aggravante mafiosa (capo C); - fatti avvenuti in Casoria, in data 8 luglio 2020; - reato di cui agli artt. 56-629, 416-bis.1 cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a estorcere a [OSCURATO:PERSONA] una somma di danaro scaturente dai crediti usurari indicati in rubrica, con l'aggravante del metodo mafioso, in Casoria; il 5 novembre 2020 (capo F); - reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629, 416-bis.1 cod. pen., per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], estorto a [OSCURATO:PERSONA] la somma mensile di euro 500,00 quale quota imposta dal clan sull'attività di spaccio di stupefacenti svolta da Cerqua, con l'aggravante del metodo mafioso; in Casoria, fino al 10 novembre 2020 (capo H).

La difesa dell'indagato aveva contestato, in sede di riesame, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in subordine, aveva prospettato la sostituzione della misura cautelare inframuraria con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale ha richiamato la motivazione resa nell'ordinanza genetica sviluppando il tema scaturito dall'ipotesi - ritenuta fondata - secondo cui la vittima designata dell'agguato, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], era [OSCURATO:PERSONA], soggetto avente fattezze simili all'ucciso e gestore della piazza di spaccio della droga di Casoria; piazza che vedeva altre persone, fra cui [OSCURATO:PERSONA], ferito nell'agguato, quali esecutori dello spaccio, con l'effetto che la sparatoria andava collocata nell'ambito della violenta contrapposizione tra fazioni della criminalità organizzata per il controllo della suddetta zona, con riferimento al parco Smeraldo e al luogo corrispondente alla Palazzina

35. Nell'ambito di tale conflitto, in cui l'indagato era risultato coinvolto, il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di un testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA], pur se intervenuto qualche mese dopo i fatti, quando quest'ultimo aveva visto il primo in una pubblica piazza di Casoria, è stato ritenuto dai giudici del riesame elemento decisivo, unitamente al movente, per addivenire alla conclusione della gravità indiziaria relativamente ai reati di cui ai capi A), B) e C).

Per quanto non rilevi primariamente in questo contesto, si osserva che il Tribunale ha ritenuto sussistente anche la gravità indiziaria attinente alla tentata estorsione sub F), in relazione alla precisa denuncia della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva descritto l'aggressione messa in atto ai suoi danni da [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva strappato a morsi un frammento del padiglione auricolare per costringerlo a pagare il denaro che la vittima ascriveva a un precedente prestito usurario, denuncia valutata come circostanziata, tempestiva, corredata dal referto medico attestante la lesione cagionatagli dall'agente e soprattutto genuina nella descrizione delle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] era solito trattare i rivali; così come ha individuato l'evenienza dei gravi indizi di colpevolezza relativi all'estorsione aggravata sub H), in rapporto alla denuncia della moglie della vittima [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva descritto l'azione violenta compiuta dall'indagato presentatosi, con [OSCURATO:PERSONA], a riscuotere la somma di euro 500,00 mensili, denuncia dettagliata circa la violenza somministrata da [OSCURATO:PERSONA], prima, contro [OSCURATO:PERSONA] e, poi, contro la stessa Mancieri, seguita dall'individuazione fotografica di entrambi gli autori del reato.

Anche l'aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen. inerente a tutti i reati contestati è stata ritenuta supportata da gravità indiziaria, al pari delle esigenze cautelari, in virtù, oltre che della presunzione relativa determinata dalla contestazione per tutte le fattispecie della suddetta aggravante speciale, della pessima prognosi a carico dell'indagato in ordine al pericolo di reiterazione di ulteriori reati.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 292, comma 2-ter, e 273 cod. proc. pen., nonché il corrispondente vizio di motivazione.

Il provvedimento, con riguardo ai reati contestati sub A), B) e C), ha, secondo la difesa, ripercorso acriticamente le argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica ipotizzando un movente dell'azione di fuoco legato al conflitto per il controllo delle zone di spaccio della droga nel territorio di Casoria e individuando nell'azione un agguato organizzato nell'ambito del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nel quale aveva collocato l'indagato, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], pervasivo esponente del gruppo opposto, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ma nella specie confuso da chi aveva sparato con [OSCURATO:PERSONA]: così facendo, però, ha trascurato l'ipotesi, pure inerente al conflitto emerso nell'ambiente della droga e relativa alla sottrazione al gruppo del commercio della cocaina, ipotesi - alternativa alla prima - che ben avrebbe potuto indirizzare l'individuazione degli esecutori dell'azione di fuoco in un ambito diverso.

Né - sostiene il ricorrente - sono state adeguatamente valutate le dichiarazioni rese il 10 luglio 2020 da un abitante del luogo, [OSCURATO:PERSONA], relative al racconto di una rissa avvenuta la sera dell'8 luglio 2020, poco dopo le ore 21:00, quando il ragazzo, che poi dai giornali aveva appreso essere [OSCURATO:PERSONA], aveva litigato con un altro ragazzo con una maglietta bianca e un cappellino scuro e, dopo che erano stati divisi, quest'ultimo aveva preannunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la minaccia di volergli sparare andando fino a casa sua, mentre subito dopo un altro ragazzo aveva messo in guardia [OSCURATO:PERSONA] dicendogli che la testa di "Ciro" non era buona e che quello era veramente capace di sparargli, mentre poi nello stesso luogo, intorno alle ore 22:00, aveva udito l'arrivo di un'auto a tutta velocità, gli spari e la nuova partenza dell'auto, sempre a velocità sostenuta.

Un'ulteriore pista alternativa non verificata era, per il ricorrente, quella delle ragioni di astio esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dato che quest'ultimo, il giorno prima, era stato malmenato da [OSCURATO:PERSONA], tanto da costringerlo a recarsi in ospedale.

A questa pluralità di ipotesi ricostruttive la difesa aggiunge la critica relativa alle valutazioni compiute dai giudici della cautela in ordine allo spessore indiziario delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove essi avrebbero dovuto tenere in maggior conto il fatto che questi inizialmente aveva detto al padre della vittima di non aver riconosciuto nessuno e aveva riferito agli inquirenti che lo sparatore aveva anche la barba, mentre poi, il 23 novembre 2020, soltanto a distanza di quattro mesi, aveva dichiarato agli inquirenti che il killer era alto circa m. 1,90 e aveva la barba rasata e, ancora successivamente, il 24 novembre 2020, aveva riferito agli stessi inquirenti di aver incontrato e riconosciuto tale killer.A fronte di tali elementi, secondo il ricorrente, l'attendibilità delle dichiarazioni rese e dell'individuazione fatta quattro mesi dopo l'omicidio da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerarsi senz'altro inadeguata, in quanto il suo narrato risulta inficiato dal rilievo che nell'immediatezza l'informatore aveva dato una descrizione diversa del killer, non coincidente con quella fatta da [OSCURATO:PERSONA], smentita anche dal fotogramma inserito alla pagina 32 dell'ordinanza applicativa della misura, effigiante l'autore degli spari con maglia bianca, non nera, come aveva sostenuto [OSCURATO:PERSONA], così come aveva la maglia bianca il ragazzo che, un'ora prima dell'omicidio, aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA], secondo le dichiarazioni di Alvino.

D'altra parte, ad avviso della difesa, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] potevano essere state verosimilmente influenzate da [OSCURATO:PERSONA], padre della vittima, che aveva chiesto al primo, presente al momento del fatto, di indicargli l'assassino del figlio e che si trovava con [OSCURATO:PERSONA] quando questi aveva identificato lo sparatore in [OSCURATO:PERSONA].

Infine, l'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, ha violato l'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., per non aver indicato e valutato gli elementi a favore dell'indagato, in particolare le dichiarazioni di Alvino.

3. Il Procuratore generale, con la requisitoria rassegnata per iscritto ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con disciplina prorogata dall'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha prospettato la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'impugnazione, considerate la sua genericità e la mancanza di autosufficienza delle censure, la critica svolta non avendo dimostrato la decisività delle deduzioni difensive ed essendo, per contro, diretta verso apprezzamenti di fatto, inibiti nel giudizio di legittimità.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha replicato alle osservazioni dell'Autorità requirente contestando che la critica relativa alla mancata disamina di alcune determinanti evidenze probatorie abbia trasferito la censura sul piano del merito, giacché l'emersione della mancanza di valutazione di circostanze rilevanti acquisite agli atti costituisce una ragione sufficiente per dimostrare la carenza della motivazione del provvedimento impugnato.

Per il resto, l'avvenuta enucleazione delle indicate ipotesi alternative e delle contraddizioni fra le dichiarazioni del testimone oculare ritenuto attendibile dai giudici della cautela e gli altri elementi enumerati nel ricorso avrebbe dovuto ragionevolmente reputarsi preclusiva della positiva valutazione della sussistenza della gravità indiziaria, a parte la concorrente violazione dell'art. 292 cit.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile.

2. Va puntualizzato, in premessa, che l'omessa impugnazione da parte del ricorrente dell'ordinanza in esame con riguardo ai reati di estorsione aggravata sub F) e I-I) non costituito dato tale da elidere il suo interesse a impugnare il provvedimento sui restanti capi.

Deve, sul tema, considerarsi che la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso il provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui l'impugnazione sia limitata a una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza incidere sull'attuale assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati (Sez.

U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193746 - 01; fra le successive, Sez. 3, n. 16516 del 11/03/2021, Kasa, Rv. 281607 - 01; Sez. 6, n. 39465 del 20/07/2016, Jarmouni, Rv. 268266 - 01).

3. Con riferimento ai reati oggetto dei capi A), B) e C), ossia all'omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], al tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e alla detenzione e al porto illegali dell'arma con cui sono stati perpetrati i delitti precedenti, appare opportuno considerare, a integrazione di quanto già esposto in narrativa, che il Tribunale del riesame, sulla scorta delle fonti analizzate partitamente già nell'ordinanza applicativa (gli esiti dell'attività captativa, il materiale documentale, ivi inclusi la messaggistica WhatsApp e i tabulati del traffico telefonico, le sommarie informazioni testimoniali di svariati dichiaranti, fra cui [OSCURATO:PERSONA], gli esiti di ulteriori attività investigative), enucleato il conflitto insorto fra i descritti, contrapposti gruppi criminali per lo smercio della droga nel ricordato [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato che in tale conflitto l'indagato risultava pienamente coinvolto come componente del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan camorristico Moccia, in cui agiva con efficacia [OSCURATO:PERSONA], contrapposto al gruppo, pure transitato nel clan Moccia e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che ricomprendeva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi amici di [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, però, non era affatto coinvolto nel narcotraffico, ma si limitava a frequentarli e a consumare sostanza stupefacente.

I giudici del riesame hanno ricordato la pervasiva influenza che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato scarcerato nel marzo 2020, stava esercitando nell'attività di spaccio della droga nel parco Smeraldo, avendo egli circoscritto, con l'accordo raggiunto il 25 giugno 2020, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio della sola marijuana in corrispondenza della sola Palazzina

35. Tale accordo, però, non stato recepito dall'avversario [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preteso, per il gruppo di Barbaro, l'esclusiva del rifornimento ai distributori o, in alternativa, il versamento di una quota periodica a tacitazione della relativa posizione.

Questa pretesa non era stata accolta da [OSCURATO:PERSONA] e dal conseguente scontro era scaturita la violenta reazione di [OSCURATO:PERSONA] e del suo gruppo, di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato luogo all'agguato oggetto di processo.

Definita la gravità indiziaria inerente al movente dell'azione criminosa e alla situazione concreta in cui la vittima dell'omicidio si era trovata a causa dello scambio di persona fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne l'individuazione dell'indagato quale esecutore materiale dell'azione di sparo, anch'essa è stata dal Tribunale ritenuta sorretta dalla necessaria gravità indiziaria sulla scorta delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aiello e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla descrizione delle fattezze della persona che aveva sparato (un uomo alto m.1,80 - 1,85, di corporatura normale, senza barba, indossante un cappellino nero con visiera e un borsello nero, dal quale aveva estratto la pistola con cui aveva sparato, fattezze corrispondenti a quelle di [OSCURATO:PERSONA]), e dell'individuazione fotografica di quest'ultimo fatta da [OSCURATO:PERSONA], il quale, al momento dell'attentato, si trovava insieme alla vittima e aveva assistito all'intera scena.

I giudici del riesame hanno, al riguardo, specificato che, avvenuto l'omicidio 1'8 luglio 2020, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il successivo 24 novembre 2020, aveva incontrato l'indagato sulla pubblica via in Casoria, lo aveva riconosciuto, lo aveva ripreso con un breve video fatto con il suo cellulare avvertendo poi i Carabinieri, i quali avevano, poi, verificato che questi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] con assoluta certezza.

Sulla rilevanza di tale riconoscimento - evidentemente essenziale per il raggiungimento della gravità indiziaria tale da attingere l'indagato in ordine alla sua partecipazione all'azione di fuoco dell'8 luglio 2020 - il Tribunale, per un verso, ne ha acclarato la serietà e lo spessore, osservando che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva in precedenza [OSCURATO:PERSONA], ragione per la quale ne aveva potuto soltanto descriverne le fattezze e riconoscerlo in foto, mentre alcuni mesi dopo, avendolo fortuitamente incontrato, aveva immediatamente realizzato che costui era la persona che aveva sparato nell'attentato e, per altro verso, ha segnalato anche la produzione da parte del Pubblico ministero di intercettazioni comprovanti le minacce fatte al suddetto [OSCURATO:PERSONA] da appartenenti alla criminalità organizzata: rischio che - hanno argomentato i giudici del riesame - il dichiarante non avrebbe corso se non fosse stato certo di dire la verità.

In definitiva, l'individuazione dell'indagato da parte del succitato informatore, ritenuta univoca e seria, coniugata con l'emerso movente afferente anche alla persona di [OSCURATO:PERSONA], è stata reputata idonea a sorreggere la gravità indiziaria a carico dell'indagato in ordine ai reati commessi con l'analizzata azione di fuoco. 4.

Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa che connota il provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 23270 del 21/01/2021, Todaro, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).

5. Chiariti i connotati e i limiti dell'attuale verifica, si rileva che la contestazione dell'adeguatezza e della logicità della motivazione offerta dai giudici del riesame a sostegno della ritenuta gravità indiziaria rinviene un ostacolo non superabile nel dettagliato e completo discorso giustificativo che contraddistingue il provvedimento impugnato.

5.1. Sostanzialmente generica è la constatazione dell'avvenuta identificazione da parte dei giudici della cautela della causale dell'azione di fuoco.

Al riguardo, la prospettazione inerente alla mancata verifica delle piste alternative segnalate dal ricorrente non è in alcun modo suffragata dagli elementi allo stato esaminabili in questa sede.

Per quanto concerne l'ipotesi di un delitto maturato pur sempre all'interno del complesso ambiente del traffico degli stupefacenti nel territorio di Casoria, ma al di fuori del conflitto fra la fazione in cui si era introdotto [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua scarcerazione avvenuta nel marzo 2020, e quella capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], essa si basa su un acritico riferimento alle pagine da 116 a 130 dell'ordinanza genetica, che non tiene conto del ragionamento - svolto con dovizia di dettagli e senza apparenti cesure di ordine logico - dal Giudice per le indagini preliminari in senso diacronico.

Invero, si sono esposte, nel provvedimento ora richiamato, a sua volta recepito in modo argomentato nell'ordinanza impugnata, articolate considerazioni - agganciate, non a mere intuizioni ipotetiche, ma a fonti di prova specifiche, sia di matrice captativa, sia di natura dichiarativa - per ricostruire il, non agevole, ma chiaramente descritto, percorso compiuto nei mesi di giugno e poi di luglio 2020 dai vari protagonisti dello spaccio di droga nelle zone di Casoria inerenti al [OSCURATO:PERSONA] e alla Palazzina 35, all'esito del quale era restato irrisolto il contrasto tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intanto avvicinatosi al gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che ricomprendeva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi amici di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo estraneo al traffico di stupefacenti, ma di fattezze simili a [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza applicativa della misura cautelare e, poi, quella emessa dal Tribunale del riesame dettagliano circa tale causale, radicata nel contrasto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a cui l'attuale indagato viene ritenuto molto vicino (come si trae anche dalla contestazione sub H), offrono articolate giustificazioni individuando nel rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] delle condizioni imposte da [OSCURATO:PERSONA] (fatto non semplicemente supposto, ma ritenuto accertato anche sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e delle captazioni effettuate nella saletta ambientalizzata dagli inquirenti) il corto circuito che ha innescato il fatto di sangue.

La pista alternativa dedotta dal ricorrente estrapolando una porzione della ricostruzione fattuale operata dai giudici della cautela appare, quindi, la mera, assertiva indicazione di un'ipotesi sganciata da un ragionamento idoneo a porre in crisi quello sviluppato nell'ordinanza genetica e recepito nel provvedimento impugnato.

5.2. In ordine alla deduzione inerente al mancato approfondimento dell'alternativa individuazione del movente nelle ragioni di astio maturate il giorno prima dell'azione di fuoco tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione allo scontro consumatosi fra tali soggetti in data 7 luglio 2020, all'esito del quale Franzese aveva avuto la peggio e si era dovuto recare in ospedale, il ricorrente, che pure ha richiamato la parte dell'ordinanza genetica che aveva esaminato il punto, nel prendere atto che il Tribunale, sull'argomento, ha per relationem aderito alle ragioni esplicitate dal Giudice per le indagini preliminari, si è limitato a evocare in modo generico l'addotta alternativa, osservando che [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva malmenato Franzese per vendicarsi di una precedente coltellata ricevuta da quest'ultimo in tempi trascorsi, aveva fondata ragione di essere aggredito dal medesimo Franzese, senza però spendere alcun argomento a fronte della dettagliata disamina compiuta già nell'originario titolo cautelare (alle pagine 95 e ss.).

Si ricorda che, in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale del riesame richiami per relationem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate.

Pertanto, all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01).

Posto ciò, nell'ordinanza applicativa, la suddetta vicenda era stata vagliata attentamente, con la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito l'episodio, unitamente a quelle degli altri informatori, nonché dell'esito delle captazioni ambientali derivate dai colloqui registrati nell'autovettura di Franzese e dei tabulati del traffico telefonico, con l'approdo alla motivata conclusione che Franzese non aveva avuto alcun ruolo nei fatti oggetto del procedimento.

A fronte della corrispondente analisi, la difesa dell'indagato, come si è visto, si è limitata alla mera evocazione dell'addotta causale alternativa, senza nemmeno prospettare di avere segnalato in sede di riesame un qualche serio limite del discorso giustificativo connotante l'ordinanza genetica e, in ogni caso, senza svolgere nel ricorso una critica specifica contenente le ragioni per le quali fosse contraddittorio, illogico o comunque decisivamente carente il supporto motivazionale dato all'esclusione della rilevanza indiziaria della pista alternativa affermata nel suindicato provvedimento.

Non va, in tal senso, obliterato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di un elemento favorevole all'indagato ha l'onere di specificare per quale ragione detto elemento debba essere qualificato come decisivo per la situazione del medesimo (Sez. 2, n. 20662 del 29/11/2016, dep. 2017, Seminatore, Rv. 270516 - 01).

Pure questa censura si risolve, pertanto, in una critica generica.

5.3. Per quanto concerne, invece, la pista alternativa che la difesa trae dalle dichiarazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA], indicate come rese il 10 luglio 2020 e incentrate nella lite avuta da una persona, da lui individuata nel soggetto che i giornali avrebbero poi indicato in [OSCURATO:PERSONA], con un ragazzo indossante una maglia bianca un'ora prima di quella del delitto, si tratta di una prospettazione non autosufficiente, non essendo - gli stralci di quelle sommarie informazioni testimoniali inseriti nel ricorso - idonei a fornire il quadro completo della relativa deposizione, in guisa tale da consentirne l'apprezzamento al livello di una causale alternativa inerente all'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]; ciò, in disparte la verifica della sua valenza in ordine al coevo attentato costituito dal tentativo di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], pure preso di mira dal killer.

A tale deposizione il Tribunale non ha dato rilievo, spiegando invece con accuratezza la ragione per la quale si deve annettere assorbente importanza alla causale individuata e in precedenza citata.

La critica articolata sull'argomento dal ricorrente, quindi, non è autosufficiente, perché non è concretamente possibile arguire dal mero stralcio della deposizione riportato nell'atto di impugnazione il senso completo e, quindi, lo spessore della dichiarazione che, nella prospettazione difensiva, sarebbe stata illogicamente trascurata, se non travisata per omissione.

Sul tema, deve considerarsi che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11), trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali, comunque, si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01).

Nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto l'onere di completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio dell'autosufficienza del ricorso, non risultando avere specificamente indicato alla competente cancelleria (non dubitandosi che appartenga alla esclusiva sfera del ricorrente l'indicazione nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, al fine di consentirne l'enucleazione da parte dell'ufficio di cancelleria, a cui può essere demandato il compito - di natura non amministrativa - di identificare gli atti attraverso la lettura e l'interpretazione dell'atto di impugnazione) il verbale della deposizione in questione, al fine della sua trasmissione, in copia, nell'ambito di questo contesto procedinnentale, né risultando aver provveduto direttamente (come ancora avrebbe potuto) alla relativa acclusione.

5.4. A questo rilievo si connette lo scrutinio della censura inerente alla lamentata violazione da parte del Tribunale dell'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., per la mancata disamina della prova a favore dell'indagato costituita dalle dichiarazioni di Alvino.

In via già dirimente, la mancanza di autosufficienza dell'impugnazione con riferimento alle dichiarazioni di questo informatore rende generica la censura.

In tale situazione, essa appare anche manifestamente infondata, giacché essa presuppone che il giudice del riesame - per rendere una motivazione adeguata - debba trattare necessariamente ogni singolo elemento.

Al contrario, il disposto l'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. - al lume del quale l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'art. 327-bis cod. proc. pen. - non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare.

In tale direzione l'obbligo motivazionale non riguarda anche le deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandinnarte, Rv. 275053 - 01; Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Ioio, Rv. 254216 - 01; Sez. 6, n. 13919 del 28/02/2005, Baccarini, Rv. 232033 - 01).

Ora, da un lato, il Tribunale, nella parte narrativa del provvedimento, non ha segnalato l'avvenuta deduzione da parte della difesa, in sede di riesame, della ricostruzione alternativa prospettata come desumibile dalle dichiarazioni di Alvino e il ricorrente non ha lamentato il carattere eventualmente omissivo della corrispondente ricognizione; dall'altro, nell'atto di impugnazione, la rilevata carenza di specificità della censura non consente affatto di annettere alla prospettazione, quand'anche postuma, la dignità argomentativa di una concreta allegazione difensiva oggettivamente contrastante con gli elementi di accusa a carico di [OSCURATO:PERSONA] e ingiustificatamente restata inevasa.

Anche questa censura risulta, quindi, aspecifica.

5.5. Versata nel merito è, infine, l'ulteriore analisi svolta dalla difesa dell'indagato per destituire di gravità indiziaria il rilievo attribuito dal Tribunale all'individuazione fotografica di [OSCURATO:PERSONA] e al susseguente suo riconoscimento in immagine video (direttamente ritratta dallo stesso informatore) da parte di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici del riesame hanno reso, su questo cruciale argomento, l'accurata motivazione già richiamata, volta, con argomentazioni congrue, oltre che, all'individuazione del movente, al positivo vaglio dell'articolata serie di considerazioni svolte nell'ordinanza genetica per ritenere pienamente l'affidabile il riconoscimento dell'indagato da parte di [OSCURATO:PERSONA], supportandola anche con la valutazione delle minacce ricevute dall'informatore da quando questi ha effettuato l'individuazione.

Le diverse prospettazioni avanzate dal ricorrente propongono conclusivamente una lettura diversa dei dati istruttori su cui si sono fondati i giudici della cautela per formulare la valutazione di gravità indiziaria a carico dell'indagato.

Epperò, come si è puntualizzato in premessa, anche con riguardo alla materia in esame, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ovvero l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia direttamente la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, manifesta illogicità, la contraddittorietà della motivazione del provvedimento, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, oppure si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito: la censura in questione trasmoda proprio nella diversa valutazione degli elementi congruamente e coerentemente - dunque, insindacabilmente - ponderati dal Tribunale, senza possibilità della loro rivalutazione nella presente sede.

6. Alla stregua delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi che il complesso di dati indizianti valutati nell'ordinanza e non contrastati in modo effettivo dal ricorrente è stato adeguatamente posto dal Tribunale alla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati contestati sub A), B) e C), unici posti in questione nel ricorso.In definitiva, il complessivo motivo - limitato alla sola gravità indiziaria inerente ai tre indicati reati e non afferente ad alcuna questione in tema di esigenze cautelari - si rivela in parte aspecifico, anche lì dove è risultato non autosufficiente, e in parte versato nel merito e, dunque, nel suo insieme, inammissibile. • N Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente Cs.7 , C•••4 al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una Là- , somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione Cn4 dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Non comportando la presente decisione la rinnessione in libertà di [OSCURATO:PERSONA], segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-segt4t-e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e(hE GO h/ 443 [OSCURATO:PERSONA]01‘tA SCA& frn tta4/3 i fiw4 z3 tu. 451/7.notZ J'ufcc. dopo. i 4.,ta crti6:1.7-0 DRCLMInfonirì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 10 giugno 2021, il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 21 maggio 2021 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i seguenti reati: - reato di cui agli artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen., per avere, in concorso con altro soggetto ancora non identificato, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] verso cui, disceso dalla [OSCURATO:PERSONA] condotta dal complice, aveva esploso otto colpi di pistola che lo avevano attinto determinandone il decesso, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa dell'associazione camorristica facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e dell'adozione del metodo mafioso (capo A); - reato di cui agli artt. 110, 56-575, 577, primo comma, n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen., per avere, nella stessa situazione di cui al capo che precede, esploso i colpi di pistola anche contro [OSCURATO:PERSONA], attinto alla regione lombare, tentando di ucciderlo, ma non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà, con la medesima aggravante mafiosa (capo B); - reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (modificativi degli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), e 416-bis.1 cod. pen., per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico la pistola impiegata per la perpetrazione dei delitti sub A) e B), con la medesima aggravante mafiosa (capo C); - fatti avvenuti in Casoria, in data 8 luglio 2020; - reato di cui agli artt. 56-629, 416-bis.1 cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a estorcere a [OSCURATO:PERSONA] una somma di danaro scaturente dai crediti usurari indicati in rubrica, con l'aggravante del metodo mafioso, in Casoria; il 5 novembre 2020 (capo F); - reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629, 416-bis.1 cod. pen., per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], estorto a [OSCURATO:PERSONA] la somma mensile di euro 500,00 quale quota imposta dal clan sull'attività di spaccio di stupefacenti svolta da Cerqua, con l'aggravante del metodo mafioso; in Casoria, fino al 10 novembre 2020 (capo H). La difesa dell'indagato aveva contestato, in sede di riesame, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in subordine, aveva prospettato la sostituzione della misura cautelare inframuraria con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha richiamato la motivazione resa nell'ordinanza genetica sviluppando il tema scaturito dall'ipotesi - ritenuta fondata - secondo cui la vittima designata dell'agguato, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], era [OSCURATO:PERSONA], soggetto avente fattezze simili all'ucciso e gestore della piazza di spaccio della droga di Casoria; piazza che vedeva altre persone, fra cui [OSCURATO:PERSONA], ferito nell'agguato, quali esecutori dello spaccio, con l'effetto che la sparatoria andava collocata nell'ambito della violenta contrapposizione tra fazioni della criminalità organizzata per il controllo della suddetta zona, con riferimento al parco Smeraldo e al luogo corrispondente alla Palazzina 35. Nell'ambito di tale conflitto, in cui l'indagato era risultato coinvolto, il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di un testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA], pur se intervenuto qualche mese dopo i fatti, quando quest'ultimo aveva visto il primo in una pubblica piazza di Casoria, è stato ritenuto dai giudici del riesame elemento decisivo, unitamente al movente, per addivenire alla conclusione della gravità indiziaria relativamente ai reati di cui ai capi A), B) e C). Per quanto non rilevi primariamente in questo contesto, si osserva che il Tribunale ha ritenuto sussistente anche la gravità indiziaria attinente alla tentata estorsione sub F), in relazione alla precisa denuncia della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva descritto l'aggressione messa in atto ai suoi danni da [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva strappato a morsi un frammento del padiglione auricolare per costringerlo a pagare il denaro che la vittima ascriveva a un precedente prestito usurario, denuncia valutata come circostanziata, tempestiva, corredata dal referto medico attestante la lesione cagionatagli dall'agente e soprattutto genuina nella descrizione delle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] era solito trattare i rivali; così come ha individuato l'evenienza dei gravi indizi di colpevolezza relativi all'estorsione aggravata sub H), in rapporto alla denuncia della moglie della vittima [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva descritto l'azione violenta compiuta dall'indagato presentatosi, con [OSCURATO:PERSONA], a riscuotere la somma di euro 500,00 mensili, denuncia dettagliata circa la violenza somministrata da [OSCURATO:PERSONA], prima, contro [OSCURATO:PERSONA] e, poi, contro la stessa Mancieri, seguita dall'individuazione fotografica di entrambi gli autori del reato. Anche l'aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen. inerente a tutti i reati contestati è stata ritenuta supportata da gravità indiziaria, al pari delle esigenze cautelari, in virtù, oltre che della presunzione relativa determinata dalla contestazione per tutte le fattispecie della suddetta aggravante speciale, della pessima prognosi a carico dell'indagato in ordine al pericolo di reiterazione di ulteriori reati. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 292, comma 2-ter, e 273 cod. proc. pen., nonché il corrispondente vizio di motivazione. Il provvedimento, con riguardo ai reati contestati sub A), B) e C), ha, secondo la difesa, ripercorso acriticamente le argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica ipotizzando un movente dell'azione di fuoco legato al conflitto per il controllo delle zone di spaccio della droga nel territorio di Casoria e individuando nell'azione un agguato organizzato nell'ambito del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nel quale aveva collocato l'indagato, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], pervasivo esponente del gruppo opposto, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ma nella specie confuso da chi aveva sparato con [OSCURATO:PERSONA]: così facendo, però, ha trascurato l'ipotesi, pure inerente al conflitto emerso nell'ambiente della droga e relativa alla sottrazione al gruppo del commercio della cocaina, ipotesi - alternativa alla prima - che ben avrebbe potuto indirizzare l'individuazione degli esecutori dell'azione di fuoco in un ambito diverso. Né - sostiene il ricorrente - sono state adeguatamente valutate le dichiarazioni rese il 10 luglio 2020 da un abitante del luogo, [OSCURATO:PERSONA], relative al racconto di una rissa avvenuta la sera dell'8 luglio 2020, poco dopo le ore 21:00, quando il ragazzo, che poi dai giornali aveva appreso essere [OSCURATO:PERSONA], aveva litigato con un altro ragazzo con una maglietta bianca e un cappellino scuro e, dopo che erano stati divisi, quest'ultimo aveva preannunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la minaccia di volergli sparare andando fino a casa sua, mentre subito dopo un altro ragazzo aveva messo in guardia [OSCURATO:PERSONA] dicendogli che la testa di "Ciro" non era buona e che quello era veramente capace di sparargli, mentre poi nello stesso luogo, intorno alle ore 22:00, aveva udito l'arrivo di un'auto a tutta velocità, gli spari e la nuova partenza dell'auto, sempre a velocità sostenuta. Un'ulteriore pista alternativa non verificata era, per il ricorrente, quella delle ragioni di astio esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dato che quest'ultimo, il giorno prima, era stato malmenato da [OSCURATO:PERSONA], tanto da costringerlo a recarsi in ospedale. A questa pluralità di ipotesi ricostruttive la difesa aggiunge la critica relativa alle valutazioni compiute dai giudici della cautela in ordine allo spessore indiziario delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove essi avrebbero dovuto tenere in maggior conto il fatto che questi inizialmente aveva detto al padre della vittima di non aver riconosciuto nessuno e aveva riferito agli inquirenti che lo sparatore aveva anche la barba, mentre poi, il 23 novembre 2020, soltanto a distanza di quattro mesi, aveva dichiarato agli inquirenti che il killer era alto circa m. 1,90 e aveva la barba rasata e, ancora successivamente, il 24 novembre 2020, aveva riferito agli stessi inquirenti di aver incontrato e riconosciuto tale killer.A fronte di tali elementi, secondo il ricorrente, l'attendibilità delle dichiarazioni rese e dell'individuazione fatta quattro mesi dopo l'omicidio da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerarsi senz'altro inadeguata, in quanto il suo narrato risulta inficiato dal rilievo che nell'immediatezza l'informatore aveva dato una descrizione diversa del killer, non coincidente con quella fatta da [OSCURATO:PERSONA], smentita anche dal fotogramma inserito alla pagina 32 dell'ordinanza applicativa della misura, effigiante l'autore degli spari con maglia bianca, non nera, come aveva sostenuto [OSCURATO:PERSONA], così come aveva la maglia bianca il ragazzo che, un'ora prima dell'omicidio, aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA], secondo le dichiarazioni di Alvino. D'altra parte, ad avviso della difesa, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] potevano essere state verosimilmente influenzate da [OSCURATO:PERSONA], padre della vittima, che aveva chiesto al primo, presente al momento del fatto, di indicargli l'assassino del figlio e che si trovava con [OSCURATO:PERSONA] quando questi aveva identificato lo sparatore in [OSCURATO:PERSONA]. Infine, l'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, ha violato l'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., per non aver indicato e valutato gli elementi a favore dell'indagato, in particolare le dichiarazioni di Alvino. 3. Il Procuratore generale, con la requisitoria rassegnata per iscritto ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con disciplina prorogata dall'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ha prospettato la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'impugnazione, considerate la sua genericità e la mancanza di autosufficienza delle censure, la critica svolta non avendo dimostrato la decisività delle deduzioni difensive ed essendo, per contro, diretta verso apprezzamenti di fatto, inibiti nel giudizio di legittimità. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha replicato alle osservazioni dell'Autorità requirente contestando che la critica relativa alla mancata disamina di alcune determinanti evidenze probatorie abbia trasferito la censura sul piano del merito, giacché l'emersione della mancanza di valutazione di circostanze rilevanti acquisite agli atti costituisce una ragione sufficiente per dimostrare la carenza della motivazione del provvedimento impugnato. Per il resto, l'avvenuta enucleazione delle indicate ipotesi alternative e delle contraddizioni fra le dichiarazioni del testimone oculare ritenuto attendibile dai giudici della cautela e gli altri elementi enumerati nel ricorso avrebbe dovuto ragionevolmente reputarsi preclusiva della positiva valutazione della sussistenza della gravità indiziaria, a parte la concorrente violazione dell'art. 292 cit.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile. 2. Va puntualizzato, in premessa, che l'omessa impugnazione da parte del ricorrente dell'ordinanza in esame con riguardo ai reati di estorsione aggravata sub F) e I-I) non costituito dato tale da elidere il suo interesse a impugnare il provvedimento sui restanti capi. Deve, sul tema, considerarsi che la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso il provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui l'impugnazione sia limitata a una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza incidere sull'attuale assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati (Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193746 - 01; fra le successive, Sez. 3, n. 16516 del 11/03/2021, Kasa, Rv. 281607 - 01; Sez. 6, n. 39465 del 20/07/2016, Jarmouni, Rv. 268266 - 01). 3. Con riferimento ai reati oggetto dei capi A), B) e C), ossia all'omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], al tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e alla detenzione e al porto illegali dell'arma con cui sono stati perpetrati i delitti precedenti, appare opportuno considerare, a integrazione di quanto già esposto in narrativa, che il Tribunale del riesame, sulla scorta delle fonti analizzate partitamente già nell'ordinanza applicativa (gli esiti dell'attività captativa, il materiale documentale, ivi inclusi la messaggistica WhatsApp e i tabulati del traffico telefonico, le sommarie informazioni testimoniali di svariati dichiaranti, fra cui [OSCURATO:PERSONA], gli esiti di ulteriori attività investigative), enucleato il conflitto insorto fra i descritti, contrapposti gruppi criminali per lo smercio della droga nel ricordato [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato che in tale conflitto l'indagato risultava pienamente coinvolto come componente del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan camorristico Moccia, in cui agiva con efficacia [OSCURATO:PERSONA], contrapposto al gruppo, pure transitato nel clan Moccia e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che ricomprendeva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi amici di [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, però, non era affatto coinvolto nel narcotraffico, ma si limitava a frequentarli e a consumare sostanza stupefacente. I giudici del riesame hanno ricordato la pervasiva influenza che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato scarcerato nel marzo 2020, stava esercitando nell'attività di spaccio della droga nel parco Smeraldo, avendo egli circoscritto, con l'accordo raggiunto il 25 giugno 2020, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio della sola marijuana in corrispondenza della sola Palazzina 35. Tale accordo, però, non stato recepito dall'avversario [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preteso, per il gruppo di Barbaro, l'esclusiva del rifornimento ai distributori o, in alternativa, il versamento di una quota periodica a tacitazione della relativa posizione. Questa pretesa non era stata accolta da [OSCURATO:PERSONA] e dal conseguente scontro era scaturita la violenta reazione di [OSCURATO:PERSONA] e del suo gruppo, di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato luogo all'agguato oggetto di processo. Definita la gravità indiziaria inerente al movente dell'azione criminosa e alla situazione concreta in cui la vittima dell'omicidio si era trovata a causa dello scambio di persona fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne l'individuazione dell'indagato quale esecutore materiale dell'azione di sparo, anch'essa è stata dal Tribunale ritenuta sorretta dalla necessaria gravità indiziaria sulla scorta delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aiello e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla descrizione delle fattezze della persona che aveva sparato (un uomo alto m.1,80 - 1,85, di corporatura normale, senza barba, indossante un cappellino nero con visiera e un borsello nero, dal quale aveva estratto la pistola con cui aveva sparato, fattezze corrispondenti a quelle di [OSCURATO:PERSONA]), e dell'individuazione fotografica di quest'ultimo fatta da [OSCURATO:PERSONA], il quale, al momento dell'attentato, si trovava insieme alla vittima e aveva assistito all'intera scena. I giudici del riesame hanno, al riguardo, specificato che, avvenuto l'omicidio 1'8 luglio 2020, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il successivo 24 novembre 2020, aveva incontrato l'indagato sulla pubblica via in Casoria, lo aveva riconosciuto, lo aveva ripreso con un breve video fatto con il suo cellulare avvertendo poi i Carabinieri, i quali avevano, poi, verificato che questi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] con assoluta certezza. Sulla rilevanza di tale riconoscimento - evidentemente essenziale per il raggiungimento della gravità indiziaria tale da attingere l'indagato in ordine alla sua partecipazione all'azione di fuoco dell'8 luglio 2020 - il Tribunale, per un verso, ne ha acclarato la serietà e lo spessore, osservando che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva in precedenza [OSCURATO:PERSONA], ragione per la quale ne aveva potuto soltanto descriverne le fattezze e riconoscerlo in foto, mentre alcuni mesi dopo, avendolo fortuitamente incontrato, aveva immediatamente realizzato che costui era la persona che aveva sparato nell'attentato e, per altro verso, ha segnalato anche la produzione da parte del Pubblico ministero di intercettazioni comprovanti le minacce fatte al suddetto [OSCURATO:PERSONA] da appartenenti alla criminalità organizzata: rischio che - hanno argomentato i giudici del riesame - il dichiarante non avrebbe corso se non fosse stato certo di dire la verità. In definitiva, l'individuazione dell'indagato da parte del succitato informatore, ritenuta univoca e seria, coniugata con l'emerso movente afferente anche alla persona di [OSCURATO:PERSONA], è stata reputata idonea a sorreggere la gravità indiziaria a carico dell'indagato in ordine ai reati commessi con l'analizzata azione di fuoco. 4. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa che connota il provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 23270 del 21/01/2021, Todaro, non mass.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). 5. Chiariti i connotati e i limiti dell'attuale verifica, si rileva che la contestazione dell'adeguatezza e della logicità della motivazione offerta dai giudici del riesame a sostegno della ritenuta gravità indiziaria rinviene un ostacolo non superabile nel dettagliato e completo discorso giustificativo che contraddistingue il provvedimento impugnato. 5.1. Sostanzialmente generica è la constatazione dell'avvenuta identificazione da parte dei giudici della cautela della causale dell'azione di fuoco. Al riguardo, la prospettazione inerente alla mancata verifica delle piste alternative segnalate dal ricorrente non è in alcun modo suffragata dagli elementi allo stato esaminabili in questa sede. Per quanto concerne l'ipotesi di un delitto maturato pur sempre all'interno del complesso ambiente del traffico degli stupefacenti nel territorio di Casoria, ma al di fuori del conflitto fra la fazione in cui si era introdotto [OSCURATO:PERSONA], dopo la sua scarcerazione avvenuta nel marzo 2020, e quella capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], essa si basa su un acritico riferimento alle pagine da 116 a 130 dell'ordinanza genetica, che non tiene conto del ragionamento - svolto con dovizia di dettagli e senza apparenti cesure di ordine logico - dal Giudice per le indagini preliminari in senso diacronico. Invero, si sono esposte, nel provvedimento ora richiamato, a sua volta recepito in modo argomentato nell'ordinanza impugnata, articolate considerazioni - agganciate, non a mere intuizioni ipotetiche, ma a fonti di prova specifiche, sia di matrice captativa, sia di natura dichiarativa - per ricostruire il, non agevole, ma chiaramente descritto, percorso compiuto nei mesi di giugno e poi di luglio 2020 dai vari protagonisti dello spaccio di droga nelle zone di Casoria inerenti al [OSCURATO:PERSONA] e alla Palazzina 35, all'esito del quale era restato irrisolto il contrasto tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intanto avvicinatosi al gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che ricomprendeva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi amici di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo estraneo al traffico di stupefacenti, ma di fattezze simili a [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza applicativa della misura cautelare e, poi, quella emessa dal Tribunale del riesame dettagliano circa tale causale, radicata nel contrasto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a cui l'attuale indagato viene ritenuto molto vicino (come si trae anche dalla contestazione sub H), offrono articolate giustificazioni individuando nel rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] delle condizioni imposte da [OSCURATO:PERSONA] (fatto non semplicemente supposto, ma ritenuto accertato anche sulla scorta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e delle captazioni effettuate nella saletta ambientalizzata dagli inquirenti) il corto circuito che ha innescato il fatto di sangue. La pista alternativa dedotta dal ricorrente estrapolando una porzione della ricostruzione fattuale operata dai giudici della cautela appare, quindi, la mera, assertiva indicazione di un'ipotesi sganciata da un ragionamento idoneo a porre in crisi quello sviluppato nell'ordinanza genetica e recepito nel provvedimento impugnato. 5.2. In ordine alla deduzione inerente al mancato approfondimento dell'alternativa individuazione del movente nelle ragioni di astio maturate il giorno prima dell'azione di fuoco tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione allo scontro consumatosi fra tali soggetti in data 7 luglio 2020, all'esito del quale Franzese aveva avuto la peggio e si era dovuto recare in ospedale, il ricorrente, che pure ha richiamato la parte dell'ordinanza genetica che aveva esaminato il punto, nel prendere atto che il Tribunale, sull'argomento, ha per relationem aderito alle ragioni esplicitate dal Giudice per le indagini preliminari, si è limitato a evocare in modo generico l'addotta alternativa, osservando che [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva malmenato Franzese per vendicarsi di una precedente coltellata ricevuta da quest'ultimo in tempi trascorsi, aveva fondata ragione di essere aggredito dal medesimo Franzese, senza però spendere alcun argomento a fronte della dettagliata disamina compiuta già nell'originario titolo cautelare (alle pagine 95 e ss.). Si ricorda che, in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale del riesame richiami per relationem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. Pertanto, all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). Posto ciò, nell'ordinanza applicativa, la suddetta vicenda era stata vagliata attentamente, con la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito l'episodio, unitamente a quelle degli altri informatori, nonché dell'esito delle captazioni ambientali derivate dai colloqui registrati nell'autovettura di Franzese e dei tabulati del traffico telefonico, con l'approdo alla motivata conclusione che Franzese non aveva avuto alcun ruolo nei fatti oggetto del procedimento. A fronte della corrispondente analisi, la difesa dell'indagato, come si è visto, si è limitata alla mera evocazione dell'addotta causale alternativa, senza nemmeno prospettare di avere segnalato in sede di riesame un qualche serio limite del discorso giustificativo connotante l'ordinanza genetica e, in ogni caso, senza svolgere nel ricorso una critica specifica contenente le ragioni per le quali fosse contraddittorio, illogico o comunque decisivamente carente il supporto motivazionale dato all'esclusione della rilevanza indiziaria della pista alternativa affermata nel suindicato provvedimento. Non va, in tal senso, obliterato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di un elemento favorevole all'indagato ha l'onere di specificare per quale ragione detto elemento debba essere qualificato come decisivo per la situazione del medesimo (Sez. 2, n. 20662 del 29/11/2016, dep. 2017, Seminatore, Rv. 270516 - 01). Pure questa censura si risolve, pertanto, in una critica generica. 5.3. Per quanto concerne, invece, la pista alternativa che la difesa trae dalle dichiarazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA], indicate come rese il 10 luglio 2020 e incentrate nella lite avuta da una persona, da lui individuata nel soggetto che i giornali avrebbero poi indicato in [OSCURATO:PERSONA], con un ragazzo indossante una maglia bianca un'ora prima di quella del delitto, si tratta di una prospettazione non autosufficiente, non essendo - gli stralci di quelle sommarie informazioni testimoniali inseriti nel ricorso - idonei a fornire il quadro completo della relativa deposizione, in guisa tale da consentirne l'apprezzamento al livello di una causale alternativa inerente all'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]; ciò, in disparte la verifica della sua valenza in ordine al coevo attentato costituito dal tentativo di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], pure preso di mira dal killer. A tale deposizione il Tribunale non ha dato rilievo, spiegando invece con accuratezza la ragione per la quale si deve annettere assorbente importanza alla causale individuata e in precedenza citata. La critica articolata sull'argomento dal ricorrente, quindi, non è autosufficiente, perché non è concretamente possibile arguire dal mero stralcio della deposizione riportato nell'atto di impugnazione il senso completo e, quindi, lo spessore della dichiarazione che, nella prospettazione difensiva, sarebbe stata illogicamente trascurata, se non travisata per omissione. Sul tema, deve considerarsi che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11), trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali, comunque, si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto l'onere di completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio dell'autosufficienza del ricorso, non risultando avere specificamente indicato alla competente cancelleria (non dubitandosi che appartenga alla esclusiva sfera del ricorrente l'indicazione nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, al fine di consentirne l'enucleazione da parte dell'ufficio di cancelleria, a cui può essere demandato il compito - di natura non amministrativa - di identificare gli atti attraverso la lettura e l'interpretazione dell'atto di impugnazione) il verbale della deposizione in questione, al fine della sua trasmissione, in copia, nell'ambito di questo contesto procedinnentale, né risultando aver provveduto direttamente (come ancora avrebbe potuto) alla relativa acclusione. 5.4. A questo rilievo si connette lo scrutinio della censura inerente alla lamentata violazione da parte del Tribunale dell'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., per la mancata disamina della prova a favore dell'indagato costituita dalle dichiarazioni di Alvino. In via già dirimente, la mancanza di autosufficienza dell'impugnazione con riferimento alle dichiarazioni di questo informatore rende generica la censura. In tale situazione, essa appare anche manifestamente infondata, giacché essa presuppone che il giudice del riesame - per rendere una motivazione adeguata - debba trattare necessariamente ogni singolo elemento. Al contrario, il disposto l'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. - al lume del quale l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'art. 327-bis cod. proc. pen. - non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare. In tale direzione l'obbligo motivazionale non riguarda anche le deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari (Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandinnarte, Rv. 275053 - 01; Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Ioio, Rv. 254216 - 01; Sez. 6, n. 13919 del 28/02/2005, Baccarini, Rv. 232033 - 01). Ora, da un lato, il Tribunale, nella parte narrativa del provvedimento, non ha segnalato l'avvenuta deduzione da parte della difesa, in sede di riesame, della ricostruzione alternativa prospettata come desumibile dalle dichiarazioni di Alvino e il ricorrente non ha lamentato il carattere eventualmente omissivo della corrispondente ricognizione; dall'altro, nell'atto di impugnazione, la rilevata carenza di specificità della censura non consente affatto di annettere alla prospettazione, quand'anche postuma, la dignità argomentativa di una concreta allegazione difensiva oggettivamente contrastante con gli elementi di accusa a carico di [OSCURATO:PERSONA] e ingiustificatamente restata inevasa. Anche questa censura risulta, quindi, aspecifica. 5.5. Versata nel merito è, infine, l'ulteriore analisi svolta dalla difesa dell'indagato per destituire di gravità indiziaria il rilievo attribuito dal Tribunale all'individuazione fotografica di [OSCURATO:PERSONA] e al susseguente suo riconoscimento in immagine video (direttamente ritratta dallo stesso informatore) da parte di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del riesame hanno reso, su questo cruciale argomento, l'accurata motivazione già richiamata, volta, con argomentazioni congrue, oltre che, all'individuazione del movente, al positivo vaglio dell'articolata serie di considerazioni svolte nell'ordinanza genetica per ritenere pienamente l'affidabile il riconoscimento dell'indagato da parte di [OSCURATO:PERSONA], supportandola anche con la valutazione delle minacce ricevute dall'informatore da quando questi ha effettuato l'individuazione. Le diverse prospettazioni avanzate dal ricorrente propongono conclusivamente una lettura diversa dei dati istruttori su cui si sono fondati i giudici della cautela per formulare la valutazione di gravità indiziaria a carico dell'indagato. Epperò, come si è puntualizzato in premessa, anche con riguardo alla materia in esame, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ovvero l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia direttamente la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, manifesta illogicità, la contraddittorietà della motivazione del provvedimento, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, oppure si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito: la censura in questione trasmoda proprio nella diversa valutazione degli elementi congruamente e coerentemente - dunque, insindacabilmente - ponderati dal Tribunale, senza possibilità della loro rivalutazione nella presente sede. 6. Alla stregua delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi che il complesso di dati indizianti valutati nell'ordinanza e non contrastati in modo effettivo dal ricorrente è stato adeguatamente posto dal Tribunale alla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati contestati sub A), B) e C), unici posti in questione nel ricorso.In definitiva, il complessivo motivo - limitato alla sola gravità indiziaria inerente ai tre indicati reati e non afferente ad alcuna questione in tema di esigenze cautelari - si rivela in parte aspecifico, anche lì dove è risultato non autosufficiente, e in parte versato nel merito e, dunque, nel suo insieme, inammissibile. • N Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente Cs.7 , C•••4 al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una Là- , somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione Cn4 dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Non comportando la presente decisione la rinnessione in libertà di [OSCURATO:PERSONA], segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenz
Sentenza Cassazione n. 06289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris