CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 45122/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, ha confermato la sentenza del 1 febbraio 2022 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento e, ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente genericamente si duole della mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. Nel caso di specie, all'imputato è stata contestata ed è stata in sentenza ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Pertanto, il termine prescrizionale è pari ad anni dieci (anni 6 ex art. 157 comma 1 cod. pen. + 2/3 ex art. 161 comma 2 cod. pen.). I reati sono stati commessi in data 14 novembre 2014, dunque, il termine di prescrizione scadrebbe, di per sé, in data 14 novembre 2024; debbono peraltro essere ulteriormente conteggiate le sospensioni del termine di prescrizione dovute all'istanza di ammissione alla massa alla prova poi rigettata, ai sensi dell'art. 168 ter comma 1 cod. pen. e ai rinvii del processo a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C