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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25720/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29155-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - resistente - avverso la sentenza n. 333/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di intimazione relativo al pagamento di riprese contenute in una cartella di pagamento notificata alla contribuente e consolidatasi per mancata impugnazione; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Como che, con sentenza n. 277/2018, accolse parzialmente il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 333/2020, depositata il 6.2.2020, in riforma della decisione impugnata accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che, per effetto del principio di unitarietà del termine di prescrizione per tributi, interessi e sanzioni, l'atto di intimazione impugnato dalla CANTARINI dovesse considerarsi legittimo nella sua interezza e non solo limitatamente ai tributi, alcun termine di prescrizione quinquennale potendosi ritenere maturato - contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.P. - in relazione ad interessi e sanzioni; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, l'[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; Ric. 2020 n. 29155 sez.

Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il terzo motivo - da esaminare in via preliminare - parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 5 e 3, cod. proc. civ.), per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti...; omessa analisi e valutazione dei giudici di primo e secondo grado di elementi essenziali, omesso esame del principio di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 19.11.2002...e comunque erronea applicazione di noma di legge...in relazione alla seguente normativa: art. 60 lett. e) d.p.r. n. 600/1973", per non avere la C.T.R. considerato che "la controparte non ha dato prova dei tentativi di ricerca ai fini dell'avvenuta notifica della cartella [sottesa all'atto di intimazione]...asseritamente notificata il giorno 08.08.2008" (cfr. ricorso, p. 12); che il motivo è manifestamente inammissibile; che, indipendentemente dall'inestricabile cumulo di plurime doglianze (sub specie di vizio motivazionale e di violazione di legge) all'interno della medesma censura - ciò che già rende il motivo inammissibile (arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01) - osserva in ogni caso il Collegio come la stessa faccia riferimento a questioni e circostanze (i.e., la nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto di intimazione) di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata: sennonché, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente Ric. 2020 n. 29155 sez.

Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- íe ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. 2, 9.8.2018, n. 20694, Rv. 650009-01); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, degli artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ. nonché dell'art. 3, commi 9 e 10 della

I. n. 335 del 1995, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non prescritte le riprese per interessi e sanzioni contenute nell'atto di intimazione benché, trattandosi di crediti derivanti da cartella non opposta, dovesse trovare applicazione, la prescrizione breve quinquennale e non quella decennale, concernente la diversa ipotesi di cartella fondata su sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell'art. 28 della

I. n. 689 del 1981, per non avere la C.T.R. rilevato che, trattandosi di cartella di pagamento non opposta per crediti principali derivanti da violazioni al codice della strada, le relative sanzioni non potevano che prescriversi in cinque anni; che i due motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese - sono manifestamente fondati; che è sufficiente osservare che, in caso di notifica di cartella di pagamento non fondata - come nella specie - su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle Ric. 2020 n. 29155 sez.

Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -4- t sanzioni ed agli interessi è - come correttamente argomentato dalla difesa della contribuente - quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2022, n. 7486, Rv. 664137-01); che a tale principio non si è attenuta la C.T.R., la quale ha, al contrario, ritenuto unico e decennale il termine di prescrizione per le obbligazioni principale ed accessorie; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, in relazione ai primi due motivi, con la conseguente cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesaminì la vicenda processuale e liquidi, altresì le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Per l'effetto, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29155-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - resistente - avverso la sentenza n. 333/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di intimazione relativo al pagamento di riprese contenute in una cartella di pagamento notificata alla contribuente e consolidatasi per mancata impugnazione; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Como che, con sentenza n. 277/2018, accolse parzialmente il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 333/2020, depositata il 6.2.2020, in riforma della decisione impugnata accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che, per effetto del principio di unitarietà del termine di prescrizione per tributi, interessi e sanzioni, l'atto di intimazione impugnato dalla CANTARINI dovesse considerarsi legittimo nella sua interezza e non solo limitatamente ai tributi, alcun termine di prescrizione quinquennale potendosi ritenere maturato - contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.P. - in relazione ad interessi e sanzioni; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, l'[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; Ric. 2020 n. 29155 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il terzo motivo - da esaminare in via preliminare - parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 5 e 3, cod. proc. civ.), per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti...; omessa analisi e valutazione dei giudici di primo e secondo grado di elementi essenziali, omesso esame del principio di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 19.11.2002...e comunque erronea applicazione di noma di legge...in relazione alla seguente normativa: art. 60 lett. e) d.p.r. n. 600/1973", per non avere la C.T.R. considerato che "la controparte non ha dato prova dei tentativi di ricerca ai fini dell'avvenuta notifica della cartella [sottesa all'atto di intimazione]...asseritamente notificata il giorno 08.08.2008" (cfr. ricorso, p. 12); che il motivo è manifestamente inammissibile; che, indipendentemente dall'inestricabile cumulo di plurime doglianze (sub specie di vizio motivazionale e di violazione di legge) all'interno della medesma censura - ciò che già rende il motivo inammissibile (arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01) - osserva in ogni caso il Collegio come la stessa faccia riferimento a questioni e circostanze (i.e., la nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto di intimazione) di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata: sennonché, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente Ric. 2020 n. 29155 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- íe ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. 2, 9.8.2018, n. 20694, Rv. 650009-01); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, degli artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ. nonché dell'art. 3, commi 9 e 10 della I. n. 335 del 1995, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non prescritte le riprese per interessi e sanzioni contenute nell'atto di intimazione benché, trattandosi di crediti derivanti da cartella non opposta, dovesse trovare applicazione, la prescrizione breve quinquennale e non quella decennale, concernente la diversa ipotesi di cartella fondata su sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell'art. 28 della I. n. 689 del 1981, per non avere la C.T.R. rilevato che, trattandosi di cartella di pagamento non opposta per crediti principali derivanti da violazioni al codice della strada, le relative sanzioni non potevano che prescriversi in cinque anni; che i due motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese - sono manifestamente fondati; che è sufficiente osservare che, in caso di notifica di cartella di pagamento non fondata - come nella specie - su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle Ric. 2020 n. 29155 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -4- t sanzioni ed agli interessi è - come correttamente argomentato dalla difesa della contribuente - quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2022, n. 7486, Rv. 664137-01); che a tale principio non si è attenuta la C.T.R., la quale ha, al contrario, ritenuto unico e decennale il termine di prescrizione per le obbligazioni principale ed accessorie; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, in relazione ai primi due motivi, con la conseguente cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesaminì la vicenda processuale e liquidi, altresì le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Per l'effetto, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimit