CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09190/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza n. 185/23, del 16 febbraio 2023, nel procedimento promossoda: D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto RIC.[OSCURATO:PERSONA] (CONS. [OSCURATO:PERSONA].) Conflitto negativo di competenza sollevato dal TRAP - Inammissibilità - Ragioni R.G.N.8885/2023 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Napoli ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, in relazione all’ordinanza del 29 giugno 2016, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il proprio difetto di competenza, in favore del predetto Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], a conoscere della controversia risarcitoria promossa da [OSCURATO:PERSONA]Arco e [OSCURATO:PERSONA], in origine contro il solo Comune di [OSCURATO:PERSONA], per il risarcimento dei danni subiti da due immobili di loro proprietà, inghiottiti da una voragine apertasi nel terreno a causa di una perdita della rete acquedottistica e fognaria presente “in loco”. 2.Si legge, nell’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto negativo di competenza, che i predetti D’Arco e Pagnano, radicato il giudizio risarcitorio, venivano autorizzati a integrare il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, costituitasi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale e contestuale istanza di chiamata in garanzia nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., che, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di competenza dell’adito Tribunale partenopeo. Accolta siffatta eccezione, il giudizio veniva riassunto innanzi al predetto Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], il quale, a propria volta, con ordinanza n. 185/23, del 16 febbraio 2023, provvedeva a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., dubitando della propria competenza a conoscere della suddetta controversia risarcitoria. Si rileva, a titolo di premessa, in detta ordinanzache – ai fini dell’individuazione delle controversie appartenenti alla competenza dei Tribunali delle [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 –“occorre tener presenti” le previsioni di cui all’art. 822 cod. civ. Difatti, ai sensidi tale articolo, mentre resta “tassativamente escluso che possano esservi beni del Comune o della Provincia della specie di quelli indicati nella prima alinea dell’art. 822, fra i quali le acque pubbliche”, non altrettanto potrebbe dirsi “per gli «acquedotti», che, essendo menzionati nella seconda parte dell’art. 822, possono, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 824, formare oggetto del demanio pubblico della Provincia o del Comune, se appartengono a questi enti”.Su tali basi, dunque, si assume che rientr i no “ nella competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre) le controversie risarcitorie che involgono il governo delle acque pubbliche appartenenti al demanio (solo) statale (fiumi, torrenti, ghiacciai, sorgenti, acquedotti, canali e acque anche estratte dal sottosuolo)”, ma con esse pure“quelle dipendenti direttamente dalla gestione di opere idrauliche, e cioè di quelle opere costruite ai fini del buon regime delle suddette acque pubbliche”, tra lequali “occorre annoverare anche gli acquedotti, in quanto opere idrauliche costruite per la raccolta e adduzione di acqua dalle acque pubbliche (come sopra descritte), al fine di distribuirle ad usi civili e in quanto fanno parte del servizio idrico integrato”. Ciò posto, “non appartengono” – secondo il provvedimento con cui è stato sollevato il presente conflitto negativo di competenza –“alla competenza speciale del medesimo Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] le controversie risarcitorie, come quella delcaso di specie, relative a danni cagionati dalla rottura di una condotta idrica comunale, in quanto quest’ultima non deve essere qualificata opera idraulica (né tantomeno come acqua pubblica)”, trattandosi di “una mera opera idrica (comunale) costruita per la distribuzione di acqua prelevata a sua volta da un’opera idraulica (acquedotto) e quindi non prelevata da un acqua qualificabile come pubblica ai sensi dell’art. 822 cod. civ. e della normativa in materia di acque pubbliche”. In ogni caso, poi, conclude il provvedimento adottato a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., la ripartizione delle competenze tra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere effettuata nel senso di attribuire alla cognizione di quest’ultimo “le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta all’esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice, in sede ordinaria, le controversie aventi ad oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque”. Tale ultima sarebbe l’ipotesi che occupa, giacché i danni dei quali è stato chiesto il ristoro deriverebbero, nella prospettazione attorea, dalla rottura di una condotta idrica comunale, “a causa di difetti di manutenzione e gestione della stessa”, che però “non dipendono da scelte di governo delle acque e del territorio” compiute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nessuna delle parti del suddetto giudizio risarcitorio ha presentato memoria. 4. La trattazione del regolamento è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto rinvio a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite di questa Corte si pronuncino sulla questione ad esse devoluta in virtù di ordinanza interlocutoria di questa Terza Sezione, n. 23018/23, del 28 luglio 2023.[OSCURATO:PERSONA] 6.Il regolamento va dichiarato inammissibile , per una duplice gradata ragione. 6.1. In primo luogo, perché il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Napoli non ha proceduto ad elevare il conflitto nella prima udienza di trattazione, ma ha addirittura fissato udienza di precisazione delle conclusioni e di decisione (dopo una riassunzione avvenuta nel lontano 2016). Deve, pertanto, ribadirsi che, davanti al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], “il regolamento di competenza d’ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l’art. 38 cod. p roc . c iv ., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell’art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, posto che l’art. 161 dello stesso regio decreto regola specificamente soltanto l’ipotesi del regolamento di competenza rimesso all’iniziativa delle parti” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 20 settembre 2016,n. 18357, Rv. 642122 - 01 ; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., ord.25 novembre 2011, n. 24903 , Rv. 620167-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 23 luglio 2010, n. 17452 , Rv. 615038-01). 6.2. In secondo luogo, il regolamento è comunque inammissibile,perché diretto a garantire l’osservanza non già di una regola di competenza per materia, esistente in capo ad un ufficiogiudiziario (nella specie, in ipotesi, il Tribunale ordinario di Napoli), bensì di una regola di competenza per valore. Difatti,il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Napoli, nel negare la propria competenza per materia, non afferma l’esistenza di competenza di eguale natura in capo al Tribunale ordinariodi Napoli, davanti al quale, pertanto, la causa dovrebbe tornare solo in assenza di competenza per materia del giudice che ha elevato il conflitto negativo, e dunque in forza di una competenza per valore del giudice indicato , da esso, come competente. Anche sotto questo profilo, quindi , l’iniziativa si palesa inammissibile, in applicazione del principio – già enunciato da questa Corte –secondo cui, “quando il giudice della riassunzione riceve la causa di cui altro giudice ha dismesso la competenza, non è sufficiente a giustificare l’elevazione del conflitto di competenza la circostanza che il giudice ad quem dissenta dalla valutazione circa lasussistenza della sua competenza per ragioni di materia”, come ha fatto il Tribunale Regionale per le [OSCURATO:PERSONA], “ma, perché il potere di conflitto si configuri è necessario che individui l’esistenza sulla controversia di una competenza per materia del giudice a quo o di un terzo giudic e” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 10 luglio 2013, n. 17074, non massimata). PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il r