CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 18 giugno 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Torino il 24 settembre 2019 alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 9.000 di multa per il reato di cui al capo A), in esso assorbito il reato sub B), limitatamente alla parte in cui si contesta l'offerta di hashish, ex artt. 73, comma 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990 (in Asti, il 4 dicembre 2008). L'imputato è stato assolto dal reato sub B quanto all'offerta di cocaina perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tal sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020; la Corte di appello, calcolata la prescrizione al 4 giugno 2021, avrebbe erroneamente aggiunto la sospensione della prescrizione prevista dal decreto- legge citato per l'epidemia Covid in un periodo in cui non sarebbe stata svolta alcuna attività processuale né sarebbe stato adottato alcun provvedimento né disposto il rinvio del processo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa risposta il vizio della motivazione al motivo di appello sull'estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato: il processo è pervenuto alla Corte di appello di Torino il 18 dicembre 2019; il decreto di fissazione dell'udienza per la celebrazione dell'appello al 18 giugno 2021 è del 20 maggio 2021; il processo si è concluso in una sola udienza. 1.1. Il periodo di sospensione della prescrizione a causa della pandemia non si applica nel processo de quo, poiché non vi era alcun termine pendente nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen., atteso che l'unico atto da adottarsi ed adottato era il decreto presidenziale di citazione, da emettersi «senza ritardo» (art. 601, comma 1, cod. proc. pen.), e dunque non entro un termine posto dalla legge a ore, giorni, mesi o anni (cfr. Sez. 6, n. 18457 del 19/03/2007, Orlandi, Rv. 236501 - 01). 1.2. Il periodo di sospensione della prescrizione per la pandemia non deve essere computato in applicazione del principio stabilito da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432: «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui wilienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)». Nello stesso senso Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, del). 2022, Fava, Rv. 282431, alla cui motivazione per ragioni di sintesi si rirnanda, per cui la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti; in applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello. 1.3. Già prima della pronuncia della sentenza di appello del 18 giugno 2021 il reato si era estinto per prescrizione; tenuto conto della contestazione della circostanza aggravante della ingente quantità il termine massimo per il delitto ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 è di 12 anni e 6 mesi e risultava decorso il 4 giugno 2021, tenuto conto della data del commesso reato al 4 dicembre 2008. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, ferma restando la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il rea