CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale ha concluso chiedendol'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24 febbraio 2026, il Tribunale di Firenze rigettaval’istanza di riesame proposta dalla difesa dell’odierno ricorrente avversol’ordinanza del Gip del Tribunale di Livorno che gli aveva applicato la misuradell’obbligo di dimora con divieto di uscita notturna, avendo ritenuto sussistenti igravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 575, 61, n.1 cod. pen. per avere, in concorso con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto diomicidio nei confronti di una pluralità di persone. Con l’aggravante della recidivae dei futili motivi.Ricostruiva la vicenda sulla base della testimonianza dei presenti e, inparticolare, di due testimoni, i quali riferivano che l’odierno ricorrente era abordo della vettura guidata da XXXXXXX mentre costei lanciava la propria autor i p e t u t a m e n t e c o n t r o l a p e r s o n a o f f e s aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. In particolare, emergeva che ladonna, salita inizialmente in auto da sola, puntava l’auto verso gli astanti; unavolta sopraggiunto, saliva in auto anche XXXXXXX ed aveva inizio la gravecondotta tesa all’omicidio delle persone presenti. Osservava che talericostruzione dei fatti trovava conferma in due video: l’uno, prodotto dallapersona offesa XXXXXXXXXXXXXX, nel quale si vede la vettura investitrice con abordo, sul lato passeggero, un uomo di corporatura robusta con una magliabianca (identificato nell’odierno ricorrente) ed un altro, denominato “videotentato omicidio”, dal quale si comprende chiaramente la volontà omicida “di chisi trovava a bordo del suv”, che si lanciava per investire le persone che siriparavano dietro o sopra la vettura [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungeva che testimoniavevano riferito che XXXXXXX aveva picchiato XXXXXXXXXXXXXX mentre questitentava di soccorrere XXXXXXXXXXXXXX, già colpita dall’auto, mentre XXXXXXXlanciava l’ultimo assalto. Infine, aggiungeva che uno degli addetti alla sicurezzaaveva sentito l’odierno ricorrente irato con la compagna per aver distrutto l’autoe gridare minacce verso gli astanti. Riteneva la misura necessaria a contenere leesigenze cautelari desumibili dalla gravità dei fatti e dalla personalità delricorrente e valutava idonea la misura dell’obbligo di dimora con divieto di uscitanotturna applicata all’indagato.2. Avverso la memoria propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando sette motivi di ricorso.2.1. Con i primi tre motivi che, in quanto strettamenteconnessi, possono essere riferiti congiuntamente, censural’ordinanza per avere ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza sulla base della deposizione di due testimoni, senzaprendere in considerazione gli elementi di prova contraria offertidalla difesa o superandoli con motivazione illogiche, contraddittoriee fondate su travisamento delle prove, e, in particolare: 1) ladeposizione di un teste il quale aveva escluso con certezza chel’odierno ricorrente fosse a bordo del suv; 2) la deposizione di altroteste il quale aveva riferito che XXXXXXX aveva aggreditoXXXXXXXXXXXXXX mentre questi tentava di porre in salvoXXXXXXXXXXXXXX, circostanza che rendeva impossibile che eglifosse, contemporaneamente, sulla vettura investitrice; 3) lamenta,inoltre, che il Tribunale abbia travisato i due video ritenendo chefossero relativi alla medesima fase dell’azione, mentre erano statigirati in momenti diversi. In particolare, quello nel quale è visibileil ricorrente a bordo dell’auto, così come il fotogramma tratto dalvideo, sarebbero relativi ad una fase nella quale la condottaomicidiaria era già cessata e la presenza sul veicolo sarebbe statanecessitata dall’esigenza di ripararsi dal tiro di bottiglie e pietreeffettuato dai presenti. Evidenzia che la ricostruzione effettuata dalTribunale fornisce versioni dei fatti logicamente incompatibili traloro relativamente al ruolo avuto dal ricorrente nella vicenda.2.2. Con il quarto motivo lamenta che il Tribunale nonabbia chiarito quale apporto causale avrebbe fornito il ricorrentealla condotta, sì da poter integrare il concorso contestato e, alcontempo, avrebbe omesso di valutare elementi dai quali sidesumeva la sua contrarietà alla condotta assunta dallacompagna, evincibili dal fatto che egli l’aveva rimproverata perquanto accaduto e per aver distrutto l’auto.2.3. Con il quinto motivo, lamenta che il Tribunale abbiaomesso di pronunciarsi su un punto di impugnazione specifico,relativo alla aggravante dei motivi futili.2.4. Con il sesto e il settimo motivo, censura la decisioneper avere ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari sulla basedi elementi, la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato,inidonei a dimostrare il pericolo concreto ed attuale dellacommissione di nuovi delitti in futuro, sottovalutando sia che ilprecedente penale è remoto, sia che egli ha rispettatopedissequamente le prescrizioni imposte, sia la risonanza localedell’episodio con il conseguente effetto deterrente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.4. Con memoria depositata il 2.6.2026, la difesa del ricorrente haformulato motivi aggiunti ribadendo la contraddittorietà della motivazione sotto ilprofilo della partecipazione del ricorrente all’investimento della persona offesaXXXXXXXXXXXXXX in base agli elementi evidenziati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio.2. Preliminarmente, giova ricordare che le Sezioni Unite, consentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che«In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, conricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emessodal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie.[...]». Il ricorso percassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica dellecensure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice dimerito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Rv. 276976-01).3. Nel caso in esame, il GIP e il Tribunale del riesame hannoricostruito la vicenda in termini sostanzialmente conformi, ritenendoprovata la presenza dell’odierno ricorrente a bordo dell’auto nelmomento in cui la conducente XXXXXXX investiva la persona offesa,XXXXXXXXXXXXXX. Tanto desumevano sia dalle testimonianze di duedelle numerose persone presenti sia dai fotogrammi di un video cheriprendeva la presenza di XXXXXXX a bordo dell’auto, mentre facevaretromarcia dopo aver già investito la persona offesa.Seppur sinteticamente illustrata, la valutazione delle provedichiarative non pecca di i l logicità né presenta profi l i dicontraddittorietà. Il Tribunale ha chiarito le ragioni per le quali haritenuto sufficiente la deposizione di due dei numerosi testimoni e perle quali ha ritenuto non attendibile sul punto la deposizione del testeXXXXXXXXXXX. Ha, altresì, illustrato i motivi per i quali ha ritenutoche la presenza in auto del ricorrente, desunta dal video, fosserelativa alla fase attiva della condotta aggressiva, avendo evidenziatoche l’uomo era visibile nell’auto, mentre questa faceva retromarciadopo aver già investito la persona offesa.4. L’ordinanza pecca, invece, nella motivazione relativaal l ’e lemento soggett ivo del reato contestato: non r isultaadeguatamente chiarito l’apporto fornito dal ricorrente allacommissione della grave azione della quale si è resa esecutricemateriale la XXXXXXX.Ai fini del concorso nel delitto di tentato omicidio è, infatti,necessario che il concorrente diverso dall’esecutore materiale forniscaun apporto causalmente efficiente, quantomeno nelle formedell’ideazione o del rafforzamento del proposito criminoso. QuestaCorte, esprimendo principi consolidati, ha ribadito che «In temadi concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributoc a u s a l e d e l c o n c o r r e n t e m o r a l e p o s s a m a n i f e s t a r s i(istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazionealla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del propositocriminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione oapprovazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso)non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla provadell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa opreparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si siamanifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste inessere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità dellacondotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen.,con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suomanifestarsi nella realtà [...]» (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep.2015, Rv. 262310 – 01; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101- 01).Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Lacircostanza che XXXXXXX si trovasse a bordo del veicolo nelle fasidell’investimento costituisce argomento ambiguo, non sufficiente aritenere che egli abbia moralmente contribuito all’azione, nonrisultando chiarito in quale forma si sia estrinsecata l’ipotizzatapartecipazione morale all’azione.D’altro canto, non risulta adeguatamente sviluppato neanchel’ulteriore fatto ritenuto probante del concorso morale. Sia il GIP sia ilTribunale del riesame hanno ritenuto di trovare conferma dellapartecipazione morale e materiale del ricorrente nella condottaomic id iar ia nel fatto che egl i abbia aggredito e colp i toXXXXXXXXXXXXXX mentre questi era in procinto di soccorrere lapersona o f fesa, in ta l modo impedendog l i d i sot t rarreXXXXXXXXXXXXXX alla furia di XXXXXXX. Tuttavia, nell’ordinanzaimpugnata tale segmento di condotta non è adeguatamente illustratosotto il profilo della scansione temporale degli accadimenti e dellaconcatenazione causale degli stessi. Non risulta, cioè, compiutamenteargomentata la finalizzazione della condotta ad agevolare l’azioneomicidiaria, non essendo stati illustrati gli elementi dai quali ilTribunale ha desunto che l’aggressione a XXXXXXXXXXXXXX fossef inal izzata ad impedirgl i i l soccorso del la persona offesaXXXXXXXXXXXXXX e, quindi, a portare a termini l’azione omicidiaria ose, invece, le due azioni fossero totalmente autonome e giustificatedalla precedente discussione e di tale frangente abbia approfittatoXXXXXXX per portare a conclusione il proprio proposito.In tal modo, la componente soggettiva del concorso nel reato nonè stata adeguatamente verificata e l’ordinanza impugnata non puòsuperare il vaglio di questa Corte di legittimità.5. Alla luce degli argomenti esposti, l’ordinanza deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze,competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. perchécolmi le lacune motivazionali con riferimento ai profili evidenziati.L'accoglimento del ricorso sotto il profilo dell'elemento soggettivo delreato contestato assorbe gli ulteriori motivi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze,competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.