Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26597/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 22286/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 40 , presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - N. 22286/21R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Veneziaasseritamente recante il n. 1638/2021 e asseritamente depositata il4.6.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte, confermate oralmente all’udienza,del P.G. d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Si espone in ricorso che [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Prato un sequestro conservativo nei confronti del marito, [OSCURATO:PERSONA], finalmente determinato, con ordinanza collegiale del 30.12.2010, fino a concorrenza dell’importo di € 1.400.000,00.

Frattanto, la Ponzecchi aveva posto in esecuzione il provvedimento cautelare già ottenuto (fino a concorrenza dell’importo di € 2.000.000,00) con atti del 17.10.2012, notificati ai terzi sequestratari [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che resero dichiarazioni negative nelle date, rispettivamente, del 30.12.2012 e del 24.10.2012.

Venne dunque introdotto il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo, esitato dal Tribunale di Vicenza con sentenza del 20.2.2020, con cui: a)vennero dichiarate improcedibili le domande proposte nei confronti della Banca (frattanto posta in l.c.a.); b)venne altresì accertato che, alla data del 17.10.2012, la Compagnia era“depositaria e/o custode e/o comunque deteneva le seguenti polizze denominate [OSCURATO:PERSONA], stipulate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambe aventi premio versato di € 700.000,00 N. 22286/21R.G. e durata di 5 anni e scadenza 19/11/2015”. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, che venne respinto dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza asseritamente pubblicata il 4.6.2021.

La Corte lagunare, nel rigettare l’unico articolato motivo d’appello, parrebbe aver rilevato che: a a) le prove documentali tardivamente introdotte nel giudizio (verbale dell’udienza presidenziale di divorzio tra la Ponzecchi e il Conti, nonché la sentenza del Tribunale di Prato n. 44/2017, relativa al merito susseguente al giudizio cautelare) non avevano assunto valore decisivo nella considerazione del Tribunale, ed erano in parte successive alla stessa scadenza dei termini istruttori; b b ) la dedotta cessione delle polizze, in data antecedente all’esecuzione del sequestro conservativo, non risultava adeguatamente provata con atti di data certa; cc) quanto alla dedotta impignorabilità delle polizze vita, ex art. 1923 c.c., la questione era stata tardivamente posta dalla Compagnia,cioè solo nella comparsa conclusionale d’appello, ed in ogni caso il limite non poteva essere dedotto dal terzo sequestratario.

Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di fusione per incorporazione) propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, mentre il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, confermate all’udienza pubblica di discussione del giorno 11.7.2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2914, n. 2, 1264 e 2704 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., N. 22286/21R.G. per aver la Corte d’appello deciso la controversia limitandosi a verificare se vi fosse o meno la data certa sull’atto di cessione, benché tale questione non fosse necessario delibare, giacché, ai fini dell’opponibilità della cessione stessa, solo occorre tener conto della notifica al ceduto, ex art. 1265 c.c. 1.2 – Con il s econdo motivo si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte lagunare pronunciato sulla domanda svolta da essa ricorrente sin dal primo grado di giudizio, ossia quella di “accertare e dichiarare l’inesistenza di qualsivoglia ragione di debito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. 1.3 – Con il terzo motivo , infine, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1923 c.c. e 545, 547 e 671 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto di non poter rilevare d’ufficio il vincolo di impignorabilità, nonché per aver ritenuto che un tale vincolo non possa essere eccepito dal terzo sequestratario. 2.1 – Il ricorso è improcedibile per almeno tr e concorrenti r agioni, tra loro indipendenti e ciascuna delle quali di per sé sufficiente a tal fine, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. 3.1- L a ricorrente , infatti, ha depositato una copia della sentenza che non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; né, a ben vedere, alcuna attestazione di conformità all’originale informatico, e neanche che la copia prodotta sia stata tratta dal fascicolo telematico; men che meno, che sia N. 22286/21R.G. conforme alla copia notificata, come meglio si dirà infra.

Va, per inciso, rilevato che nelricorso si afferma che il numero assegnato alla sentenza sarebbe il 1638/2021 e che la data della sua pubblicazione sarebbe il 4.6.2021. 3.2.1- Ora, a i sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.

Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché èda tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati ” (Cass. n. 2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021).

Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi [cfr. Cass. n. 29803/2020; allo stesso modo , con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia prodotta del provvedimento, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, v.

N. 22286/21R.G.

Cass., n. 14875/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che la disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2010, conv. in legge n. 221/2012 –introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014– che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”,attribuisce al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico”,ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza); più di recente, un simile approdo è stato compendiato nel seguente principio di diritto: “Èimprocedibile il ricorso per cassazi one nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento delricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato” (Cass.n. 5771/2023; conf.

Cass. n. 10180/2023). 3.2.2- In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la N. 22286/21R.G. sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) d’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza.

Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di c ancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema.

In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione.

La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della N. 22286/21R.G. impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.

Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibilegià per tale autonoma ragione. 3.3 – Ma vi è di più.

Infatti, manca, a ben vedere, la stessa specifica attestazione di provenienza del documento prodotto dal fascicolo informatico e la stessa attestazione di conformità all’originale.

In proposito, occorre anche più specificamente soggiungere che, a parte la copia della sentenza apparentemente emessa in modalità digitale, non risulta che la ricorrente abbia versato in atti non solo qualsivoglia attestazione di conformità (adempimento cui avrebbe potuto procedere in autonomia lo stesso procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art. 16-bis, c omma 9 - bis , del d.l. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, che appunto consente all'avvocato di attestare la conformità di atti odocumenti tratti dal fascicolo telematico) di un documento contenente la sentenza gravata e munita dei visti indispensabili dati, ma neppure la copia conforme de lla sentenza come ad essa asseritamente notificata il 21.6.2021 e quindi completa della relata di notifica, nonostante quanto invece indic ato in ricorso ( ove tale produzione viene individuata come allegato “C”; al riguardo,dall’esame del fascicolo telematico non solo non emerge alcun file con una tale denominazione, ma neppure esso risulta inserito nella cartella “[OSCURATO:PERSONA] ex art. 366 n 6 cpc”).

N. 22286/21R.G.

Il che evidenzia una ulteriore ragione di improcedibilità, giacché il ricorso è stato notificato il 23.8.2021, e quindi oltre i sessantagiorni dalla asserita data di pubblicazione della sentenza stessa (che sarebbe avvenuta, come più volte detto, il 4.6.2021); in dette condizioni, dunque, non risultano in ogni caso rispettati i parametri che consentono di superare il deficit documentale, relativo alla sola relata di notifica, in cui sia eventualmente incorsa parte ricorrente (v.

Cass. n. 17066/2013), perché non v’è prova che l’impugnazione possa con certezza considerarsi tempestiva(ovviamente, ove si voglia per un momento prescindendereda quanto già rilevato). 3.4– Il ricorso in esame è pertanto improcedibile , sia perché l’unica copia della sentenza prodotta è priva di qualsivoglia attestazione di cancelleriacirca il numero identificativo e la data di pubblicazione, sia perché manca qualsiasi attestazione di conformità all’originale informatico, sia perché manca l’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con la relativa relata di notifica, ai fini della decorrenza del termine breve. 4.1 –In definitiva, il ricorso è per tutte tali ragioni, e per ciascuna di esse, improcedibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente; nulla va disposto in relazione allaparte intimat a , che non ha svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

N. 22286/21R.G.

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoimprocedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente , che liquida in € 18.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 22286/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 40 , presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - N. 22286/21R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Veneziaasseritamente recante il n. 1638/2021 e asseritamente depositata il4.6.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte, confermate oralmente all’udienza,del P.G. d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Si espone in ricorso che [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Prato un sequestro conservativo nei confronti del marito, [OSCURATO:PERSONA], finalmente determinato, con ordinanza collegiale del 30.12.2010, fino a concorrenza dell’importo di € 1.400.000,00. Frattanto, la Ponzecchi aveva posto in esecuzione il provvedimento cautelare già ottenuto (fino a concorrenza dell’importo di € 2.000.000,00) con atti del 17.10.2012, notificati ai terzi sequestratari [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che resero dichiarazioni negative nelle date, rispettivamente, del 30.12.2012 e del 24.10.2012. Venne dunque introdotto il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo, esitato dal Tribunale di Vicenza con sentenza del 20.2.2020, con cui: a)vennero dichiarate improcedibili le domande proposte nei confronti della Banca (frattanto posta in l.c.a.); b)venne altresì accertato che, alla data del 17.10.2012, la Compagnia era“depositaria e/o custode e/o comunque deteneva le seguenti polizze denominate [OSCURATO:PERSONA], stipulate il [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambe aventi premio versato di € 700.000,00 N. 22286/21R.G. e durata di 5 anni e scadenza 19/11/2015”. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, che venne respinto dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza asseritamente pubblicata il 4.6.2021. La Corte lagunare, nel rigettare l’unico articolato motivo d’appello, parrebbe aver rilevato che: a a) le prove documentali tardivamente introdotte nel giudizio (verbale dell’udienza presidenziale di divorzio tra la Ponzecchi e il Conti, nonché la sentenza del Tribunale di Prato n. 44/2017, relativa al merito susseguente al giudizio cautelare) non avevano assunto valore decisivo nella considerazione del Tribunale, ed erano in parte successive alla stessa scadenza dei termini istruttori; b b ) la dedotta cessione delle polizze, in data antecedente all’esecuzione del sequestro conservativo, non risultava adeguatamente provata con atti di data certa; cc) quanto alla dedotta impignorabilità delle polizze vita, ex art. 1923 c.c., la questione era stata tardivamente posta dalla Compagnia,cioè solo nella comparsa conclusionale d’appello, ed in ogni caso il limite non poteva essere dedotto dal terzo sequestratario. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di fusione per incorporazione) propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, mentre il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, confermate all’udienza pubblica di discussione del giorno 11.7.2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2914, n. 2, 1264 e 2704 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., N. 22286/21R.G. per aver la Corte d’appello deciso la controversia limitandosi a verificare se vi fosse o meno la data certa sull’atto di cessione, benché tale questione non fosse necessario delibare, giacché, ai fini dell’opponibilità della cessione stessa, solo occorre tener conto della notifica al ceduto, ex art. 1265 c.c. 1.2 – Con il s econdo motivo si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte lagunare pronunciato sulla domanda svolta da essa ricorrente sin dal primo grado di giudizio, ossia quella di “accertare e dichiarare l’inesistenza di qualsivoglia ragione di debito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. 1.3 – Con il terzo motivo , infine, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1923 c.c. e 545, 547 e 671 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto di non poter rilevare d’ufficio il vincolo di impignorabilità, nonché per aver ritenuto che un tale vincolo non possa essere eccepito dal terzo sequestratario. 2.1 – Il ricorso è improcedibile per almeno tr e concorrenti r agioni, tra loro indipendenti e ciascuna delle quali di per sé sufficiente a tal fine, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. 3.1- L a ricorrente , infatti, ha depositato una copia della sentenza che non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; né, a ben vedere, alcuna attestazione di conformità all’originale informatico, e neanche che la copia prodotta sia stata tratta dal fascicolo telematico; men che meno, che sia N. 22286/21R.G. conforme alla copia notificata, come meglio si dirà infra. Va, per inciso, rilevato che nelricorso si afferma che il numero assegnato alla sentenza sarebbe il 1638/2021 e che la data della sua pubblicazione sarebbe il 4.6.2021. 3.2.1- Ora, a i sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché èda tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati ” (Cass. n. 2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi [cfr. Cass. n. 29803/2020; allo stesso modo , con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia prodotta del provvedimento, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, v. N. 22286/21R.G. Cass., n. 14875/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che la disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2010, conv. in legge n. 221/2012 –introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014– che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”,attribuisce al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico”,ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza); più di recente, un simile approdo è stato compendiato nel seguente principio di diritto: “Èimprocedibile il ricorso per cassazi one nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento delricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato” (Cass.n. 5771/2023; conf. Cass. n. 10180/2023). 3.2.2- In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la N. 22286/21R.G. sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) d’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di c ancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della N. 22286/21R.G. impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibilegià per tale autonoma ragione. 3.3 – Ma vi è di più. Infatti, manca, a ben vedere, la stessa specifica attestazione di provenienza del documento prodotto dal fascicolo informatico e la stessa attestazione di conformità all’originale. In proposito, occorre anche più specificamente soggiungere che, a parte la copia della sentenza apparentemente emessa in modalità digitale, non risulta che la ricorrente abbia versato in atti non solo qualsivoglia attestazione di conformità (adempimento cui avrebbe potuto procedere in autonomia lo stesso procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art. 16-bis, c omma 9 - bis , del d.l. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, che appunto consente all'avvocato di attestare la conformità di atti odocumenti tratti dal fascicolo telematico) di un documento contenente la sentenza gravata e munita dei visti indispensabili dati, ma neppure la copia conforme de lla sentenza come ad essa asseritamente notificata il 21.6.2021 e quindi completa della relata di notifica, nonostante quanto invece indic ato in ricorso ( ove tale produzione viene individuata come allegato “C”; al riguardo,dall’esame del fascicolo telematico non solo non emerge alcun file con una tale denominazione, ma neppure esso risulta inserito nella cartella “[OSCURATO:PERSONA] ex art. 366 n 6 cpc”). N. 22286/21R.G. Il che evidenzia una ulteriore ragione di improcedibilità, giacché il ricorso è stato notificato il 23.8.2021, e quindi oltre i sessantagiorni dalla asserita data di pubblicazione della sentenza stessa (che sarebbe avvenuta, come più volte detto, il 4.6.2021); in dette condizioni, dunque, non risultano in ogni caso rispettati i parametri che consentono di superare il deficit documentale, relativo alla sola relata di notifica, in cui sia eventualmente incorsa parte ricorrente (v. Cass. n. 17066/2013), perché non v’è prova che l’impugnazione possa con certezza considerarsi tempestiva(ovviamente, ove si voglia per un momento prescindendereda quanto già rilevato). 3.4– Il ricorso in esame è pertanto improcedibile , sia perché l’unica copia della sentenza prodotta è priva di qualsivoglia attestazione di cancelleriacirca il numero identificativo e la data di pubblicazione, sia perché manca qualsiasi attestazione di conformità all’originale informatico, sia perché manca l’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con la relativa relata di notifica, ai fini della decorrenza del termine breve. 4.1 –In definitiva, il ricorso è per tutte tali ragioni, e per ciascuna di esse, improcedibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente; nulla va disposto in relazione allaparte intimat a , che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). N. 22286/21R.G. P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoimprocedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente , che liquida in € 18.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
Sentenza Cassazione n. 26597/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris