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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1955

Cassazione n. 00108/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1955 avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto alla base del giudizio di responsabilità penale del ricorrente, è generico poiché è fondato su deduzioni che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, con argomenti logici e giuridicamente corretti, e, pertanto, non specifiche (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. d), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di effettiva correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1955 avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto alla base del giudizio di responsabilità penale del ricorrente, è generico poiché è fondato su deduzioni che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, con argomenti logici e giuridicamente corretti, e, pertanto, non specifiche (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. d), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di effettiva correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.
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