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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 29556/2026

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seliti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Policastro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]e da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trani in data 14/04/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto, in parziale accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero,l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizioneconcernente la revoca del sequestro preventivo dei terreni, del fabbricato edell’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e del dissequestro per sproporzione dellasomma di euro 582.113, 10, con rinvio al Tribunale di Trani per l’ulteriore corsoed il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] anche conriferimento al primo motivodella memoria difensiva depositata in data 29/06/2026;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale anche e in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsopresentato dal Pubblico Ministero e l’accoglimento del ricorso propostonell’interesse del proprio assistito.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Trani, ritenuti fondati gli appelliproposti avverso il provvedimento di rigetto della istanza di revoca del sequestropreventivo disposto dal GIP del Tribunale di Trani in data 24/3/2025, disponevala revoca del sequestro preventivo cd.

“impeditivo” ex art. 321, comma 1, cod.proc. pen., avente ad oggetto aree demaniali del Comune di Minervino, terreni diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] con annesso fabbricato, l’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], lasomma di euro 182.229,30 di [OSCURATO:PERSONA] ed euro 6.0863,31 di [OSCURATO:PERSONA],valori per complessivi euro 582.113,10 con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] e percomplessivi euro 74.790,27 con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (con esclusione dellasomma di denaro di euro 175.365,99 ritenuta profitto di reato).

Ha altresìritenuto insussistente il periculum in mora dato che le condotte contestate,consistite nell’occultamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della carenza dei requisiti perottenere le concessioni demaniali per poi accedere ai contributi pubblici e neltrasferire a titolo di locazione alla convivente [OSCURATO:PERSONA] i terreni al finedi presentare la prima domanda di finanziamento, fossero di “difficilereiterazione” e, con riferimento al sequestro disposto ai sensi dell’art. 321,comma 2, cod. proc. pen., (sequestro a fini di confisca) che i terreni demanialinon fossero suscettibili di confisca, mentre degli altri beni non fosse dimostratala strumentalità funzionale alla realizzazione del reato di cui all’art. 640, comma2, cod. pen.1.1.

Quanto al sequestro preventivo cd. per sproporzione ex art. 240 biscod. pen., poi, il Tribunale ne disponeva la revoca sull’assunto che non fossestato rispettato il parametro della “ragionevolezza temporale” poiché le condotteillecite risultavano contestate come commesse tra aprile 2017 e ottobre 2024,mentre gli acquisti immobiliari risalivano agli anni 2007- 2009 e quelli ricadentinel perimetro temporale di interesse presentavano un valore non sproporzionatorispetto al reddito prodotto.1.2.

Il Tribunale della cautela riteneva, tuttavia, legittimo il sequestro aisensi degli artt. 322 ter cod. proc. pen. e 640 quater cod. proc. pen., del profittodel reato determinato in euro 175.365,99, in relazione alle condotte contestate aicapi 1, 2, 8, di cui gli appellanti non aveva contestato il fumus e rispetto allequali il Tribunale riteneva sussistere il periculum in mora.2.

Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso tanto il PubblicoMinistero presso il Tribunale di Trani, quanto la parte privataAsseliti.Il Pubblico Ministero con il primo motivo lamenta:2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 322 bis, 598, 591 cod. proc.pen. avendo il Tribunale ritenuto ammissibili gli appelli attinenti alle condizioni diapplicabilità del sequestro preventivo, nonostante l’intervenuto rinuncia, da partedegli stessi, al riesame, erroneamente assimilando la mancata proposizionedell’istanza di riesame che, secondo quanto affermato dalle Sez.

U. n.46201 del31/05/2018, Rv.274092, impedisce la formazione del giudicato cautelare, allarinuncia al riesame, istituto che secondo quanto affermato dalla giurisprudenzadi legittimità preclude la possibiltà di svolgere, attraverso l’appello, censure284475-01);2.2. con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art321, comma 1, cod. proc. pen., avendo il Tribunale ritenuto insussistente ilpericulum in mora sulla base della asserita “difficoltà” dell’indagato di reiterare ilreato senza considerare che, ai fini del sequestro cd. impeditivo, è sufficiente lapossibilità di reiterare i reati, da valutare in relazione alle concrete modalità direalizzazione delle condotte contestate, avuto riguardo sia agli artifici e raggiriche alle interposizione fittizia, quale meccanismo utilizzato per la consumazionedelle truffe;2.3. con il terzo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 321,comma 2, cod. proc. pen. avuto riguardo alla ritenuta insussistenza del requisitodella strumentalità dei beni (terreni demaniali, terreni di [OSCURATO:PERSONA] e aziendaagricola) alla realizzazione delle truffe ex art. 640 bis cod. pen.;2.4. con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt.321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen., con riferimento al sequestrofinalizzato alla confisca allargata, rilevando come il Tribunale avesseerroneamente delimitato il periodo di riferimento, ai fini dell’osservanza delcriterio di ragionevolezza temporale, agli anni 2017 – 2024 e non al più ampioperiodo 2006 – 2024 in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva subito diverse condanne penali pergravi delitti ( come risulta dal casellario giudiziale ) ed era stato sottoposto amisure di prevenzione personali e patrimoniali.3.

Avverso il provvedimento del Tribunale di Trani ha proposto ricorso ancheAsseliti, tramite il difensore il quale ha proposto due motivi di ricorso, articolati inpiù punti:3.1. violazione di legge per erronea quantificazione del profitto del reato dicui al capo 1), individuato in euro 90.231,08, senza considerare che la voceprevalente di detto profitto ovvero euro 68.105,00, non derivava direttamenteda reato, trattandosi di risultato derivante da attività produttive e commercialidel tutto autonome e indipendenti rispetto alla condotta decettiva originaria, percui il profitto del reato andava determinato nella misura strettamentecorrispondente al reddito dominicale dei terreni ( euro 22.126,08), scomputato ilcanone annuo corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] (pari ad euro 2.688,00), per un importo dieuro 19.438,08.3.2. violazione di legge per erronea quantificazione del profitto del reato dicui al capo 2) determinato in euro 85.134,91, senza considerare l’intervenutaprescrizione di alcune condotte truffaldine (quelle poste in essere negli anni 2017e nel 2018), maturata prima della emissione della misura cautelare (del24/03/2025), posto che nella specie ci si troverebbe al cospetto non di un’unicafattispecie di truffa a consumazione prolungata, ma di una pluralità di episodidelittuosi autonomi, con la conseguenza che il sequestro poteva riguardare solola campagna del 2020 e quindi solo la somma di euro 24.433,92.Il Tribunale, a fronte di tale specifica deduzione difensiva, avrebbe omessodi motivare incorrendo nel vizio di violazione di legge ( art. 125 comma 3 cod.proc. pen.).4.

Con memoria depositata in data 29/06/2026 la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] haulteriormente eccepito:4.1. l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero per avvenuto depositodell’atto in forma cartacea anzichè in via telematica come imposto dalle normeregolamentari in subiecta materia (D.M. 217/2023 D.M. 206/20244 e D.M.206/2025);4.2. l’inammissibilità della richiesta del Pubblico Ministero volta alladeclaratoria dell’inammissibilità degli appelli cautelari, basata su una asseritaintervenuta rinuncia al riesame ( che in realtà non vi è mai stata);4.3. l’infondatezza del primo motivo del ricorso del Pubblico Ministero circala sussistenza del periculum ai fini del sequestri preventivo;4.4. l’inammissibilità del motivo di gravame con il quale il Pubblico Ministeroha contestato la ritenuta non strumentalità dei beni alla esecuzione dei reati;4.5. l’inammissibilità del motivo con il quale il Pubblico Ministero hacontestato il giudizio relativo alla insussistenza del criterio di ragionevolezzatemporale ai fini della confisca allargata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso del Pubblico Ministero è parzialmente fondato, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato per le ragioni che seguono.1.

Va esaminata in primis la doglianza difensiva con la quale la parte privatadeduce l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, dovuta al depositodell’atto in forma cartacea e non per via telematica attraverso il Portale PDP per isoggetti abilitati interni.La deduzione è priva di fondamento.

Nel processo penale, ai sensi degli artt.582 e 111-bis cod. proc. pen., il Pubblico Ministero è tenuto a presentarel’impugnazione esclusivamente con modalità telematiche tramite il PortaleDeposito [OSCURATO:PERSONA] (PDP), salva la facoltà transitoria, limitata al ricorso percassazione fino al 31 dicembre 2026, di deposito in forma cartacea.Ed invero il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206, art. 1 comma 1,sostituisce l’art. 3 del D.M. 217/2023 rendendo obbligatorio in via esclusiva dal1° gennaio 2025 per soggetti abilitati interni ed esterni il deposito telematico exart. 111-bis cod. prod. pen. di atti, documenti, richieste e memorie nei seguentiuffici giudiziari: Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; Procuraeuropea; sezione del Giudice delle indagini preliminari del tribunale ordinario;Tribunale ordinario; Procura generale presso la Corte di appello, limitatamente alprocedimento di avocazione.I commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del D.M. 206/2024 prevedono alcune derogheconsentendo, fino al 31/12/2025, anche il deposito con modalità nontelematiche.I commi 5, 6, 7 e 8 disciplinano il regime transitorio relativo a ufficigiudiziari diversi.In particolare, per quel che qui interessa, il comma 5 prevede: “A decorreredal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da partedei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anchenei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura dellaRepubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d)tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la cortedi appello; g) Corte di cassazione; h) Procura generale presso la Corte dicassazione".Da quanto precede si deduce quindi che, avuto riguardo all’Ufficio didestinazione (Corte di cassazione), il ricorso del Pubblico Ministero datato12/05/2026, poteva essere depositato in via cartacea non essendo ancoraobbligatorio il deposito con modalità telematiche, in via esclusiva.Ritenuta, dunque, l’ammissibilità del ricorso, occorre ora procedere alladisamina dei motivi proposti dal Pubblico Ministero.2.

Il primo motivo è infondato.Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermatodalle Sezioni Unite con la sentenza n. 46201 del 31/05/2018 Rv. 274092,secondo cui “La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, dellarichiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelarereale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità,neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibilel'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca,non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di unarinuncia all'impugnazione”.Osservano le S.U. che “ Revoca e riesame non si configurano come duecerchi concentrici, per la differenza ontologica dei due istituti che impone diescluderne la sovrapponibilità in quanto: - il riesame ha la funzione di consentireal giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, unaverifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi dellamisura;- la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profilisostanziali, della restrizione in essere, ed ha la funzione di adeguare la situazionecautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa lasussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storicisuccessivi all'emissione della misura cautelare.

L'unica preclusione conseguentealla mancata proposizione del riesame attiene, dunque, alla verifica dei solirequisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell'art. 99disp. att. cod. proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali”.

Sulla base ditale ricostruzione il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che l’unico caso chepotrebbe sorreggere la pronuncia di inammissibilità dell’appello cautelare è larinuncia all’impugnazione alla luce delle tassative previsioni di inammissibilitàdell’appello di cui all’art. 591 cod. proc. pen.Ciò posto deve ritenersi correttalaconclusione del Tribunale della cautela cheha giudicato ammissibili gli appelli proposti dagli indagati avverso ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro poiché, dall’esamedegli atti cui la Corte di cassazione ha accesso in ragione della naturaprocessuale del vizio, non si rinviene alcuna rinuncia, in senso stretto, da partedegli indagati.Il riferimento alla cd.

“rinuncia”, contenuto nell’istanza avanzata daidifensori in data 14/04/2025 richiamata dal P.M. ricorrente, altro non è che unamancata tempestiva proposizione del riesame posto che, come osservato dallaDifesa, l’espressione “ abbiano rinunciato” , deve essere letta unitamente allafrase successiva, “lasciando trascorrere il termine per le impugnazionistesse”, sicchè è evidente che, vertendosi in tema di mancata proposizionedell’istanza di riesame, non poteva dirsi preclusa la facoltà della parte dipresentare appello.3.

Tanto chiarito, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato meritadi essere censurato in quanto, come rilevato dal Pubblico ministero ricorrente, lamotivazione risulta gravemente carente.4.Va ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelarireali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge nonessendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazioneper espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno, lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge sianoricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante ocomunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice,con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U.,n.25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del14/03/2017, Rv. 269656).5.

Nel caso in esame il Tribunale di Trani, a fronte della allegazione da partedel P.M. ricorrente della realizzazione non solo di una serie di artifici e raggiri daparte di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di operazioni di interposizione fittizia, qualemeccanismo complesso posto in essere per truffare gli Enti ed ottenere benefici,ha parametrato la motivazione solo su una porzione delle condotte illecite,omettendo totalmente la disamina del periculum in relazione alla complessivavicenda e cioè alle ulteriori condotte contestate agli indagati e cioè quelleriguardanti l’utilizzo della ditta intestata a [OSCURATO:PERSONA] (compagna diAsseliti) per usufruire dei finanziamenti agevolati o per subentrare nellaconcessione; al trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA], con contratto di locazione, delladisponibilità dei terreni di [OSCURATO:PERSONA] o concessi ad [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di consentirealla stessa di presentare le domande per ottenere i contributi agevolati.Il provvedimento impugnato a pag. 12 ha bene evidenziato come le condottecontestate ad [OSCURATO:PERSONA] fossero plurime e tra loro funzionalmente collegate inquanto consistite “nell’occultare la carenza dei requisiti previsti per ottenereconcessioni per l’utilizzo di beni demaniali, o per fruire dei contributi agricoli;nell’utilizzare la ditta intestata a [OSCURATO:PERSONA] (compagna conviventedell’[OSCURATO:PERSONA]) per usufruire di finanziamenti agevolati di cui l’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbepotuto essere destinatario o per subentrare nella concessione a titolo onerososulle aree demaniali già concesse, (grazie all’occultamento della carenza deirequisiti necessari) ad [OSCURATO:PERSONA]; nel trasferire alla [OSCURATO:PERSONA] mediante contratto dilocazione, la disponibilità dei terreni di [OSCURATO:PERSONA] o concessi ad [OSCURATO:PERSONA] , allo scopodi consentire alla prima la presentazione di domande per usufruire deifinanziamenti agevolati”, limitando, tuttavia, la verifica del periculumesclusivamente al compimento di truffe nel territorio di operatività delle impresedi [OSCURATO:PERSONA].

Ha del tutto omesso, invece, di motivare sui requisiti di concretezzaed attualità del pericolo di reiterazione, in relazione al complesso meccanismo diesecuzione delle truffe, realizzato nonostante la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] amisure di prevenzione antimafia (di cui veniva omessa la comunicazione) efacendo ricorso ad operazioni di interposizione fittizia dei quali quest'ultimo simostrava abile ed esperto conoscitore.In sostanza, il provvedimento si concentra solo su una frazione dellecondotte delittuose, nonostante la più ampia portata dell'incolpazione.6.

Quanto poi al motivo che contesta l’asserita assenza di strumentalità deibeni sottoposti a sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. allarealizzazione dei reati, osserva il collegio come anche in questo caso lamotivazione del provvedimento impugnato sia priva dei requisiti minimi dicompletezza perché limitata a rilevare al riguardo“una (evidente) autonomiafunzionale” di detti beni, senza esplicitare le ragioni di tale conclusione e senzaoffrire alcun reale argomento giuridico o fattuale ai fini del controllo delladecisione, posto che le truffe sono state commesse, secondo l’imputazioneprovvisoria, mediante l’utilizzo di tutti i terreni e dell’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA],la cui produttività è legata proprio alla commissione degli illeciti, mentre, conriferimento ai terreni demaniali, come correttamente osservato dal P.M.impugnante, la natura pubblica del bene non esclude la legittimità del sequestroc.d. impeditivo (Sez. 4, n. 17129 del 19/02/2020, Rv. 279244 – 01).7.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al quartomotivo con cui il Pubblico Ministero contesta la ritenuta mancanza di correlazionetemporale tra gli acquisti immobiliari risalenti agli anni 2007 e 2009 e le condottecontestate.Il provvedimento è affetto da violazione di legge laddove, nel richiamare ilcriterio di ragionevolezza temprale ai fini della confisca allargata, non haspiegato la ragione per la quale la sproporzione riportata nel decreto applicativo,calcolata per [OSCURATO:PERSONA] per un tempo pari a 18 anni, “appare inappropriata inrelazione alle condotte contestate”, atteso che la confisca allargata è daannoverare, per scelta legislativa, tra le misure di sicurezza e che in quanto taleva necessariamente correlata alla sussistenza di reati-spia.Relativamente al periodo di tempo in cui la "sproporzione" può giustificarel'adozione di un provvedimento ablatorio, occorre ribadire che la presunzione diillegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionatorispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve esserecircoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che ibeni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo ditempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (cfr., tra le tantissime,Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Rv. 286594 – 01; Sez. 2, n. 52626 del26/10/2018, Rv. 274468 – 01 ; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997 –01).Ciò posto, occorre anche precisare che i termini di raffronto dello squilibrio,oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, sonofissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento dellamisura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquistirispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la"giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loroprovenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato percuiè stata inflitta condanna (Sez.

U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep.2004,Montella, Rv. 226491).Sulla falsariga di tale pronuncia, si è ritenuto che, in tema di confisca aisensi dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioninella legge 7 agosto 1992 n. 356 ( oggi art. 240 bis cod. pen. ), essendoirrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si èproceduto, la confisca non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti inepoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il lorovalore superi il provento del medesimo reato (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Rv. 269657; Sez. 3, n. 38429 del 09/07/2008, Rv. 241273; Sez. 1, n. 8404 del15/01/2009, Rv. 242863; Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009, Rv. 243493, Sez. 6,n. 22020 del 22/11/20111, dep.2012, Rv. 252849).8.

Applicando tali principi al caso in esame, dalla motivazione delprovvedimento impugnato risulta che il giudice ha erroneamente applicato ilcriterio di ragionevolezza temporale poiché ha parametrato il giudizio sullasproporzione tra la capacità di reddito e gli acquisti agli anni dal 2017 al 2018,avendo riguardoall e date di consumazione dei reati contestati nel presenteprocedimento, mentre occorreva tener conto, proprio in virtù del criterio diragionevolezza temporale, anche degli acquisiti realizzati negli anni precedenti(dal 2006), posto che, secondo la prospettiva accusatoria, a partire da tale annoAsseliti ha manifestato la sua pericolosità sociale, commettendo plurimi reati dinatura lucro genetica, in epoca antecedente al 2017 per i quali ha riportatocondanne (si segnala in particolare la condanna irrevocabile nel 2007 per cinqueepisodi di ricettazione).Ne consegue che, con riguardo specifico ai beni acquistati negli anni dal2006 – 2014, occorre una nuova e più approfondita valutazione di merito, nelsenso che si è indicato.

L'ordinanza impugnata, in proposito, è del tutto carentee, dunque, affetta da vizio di violazione di legge, relativamente all'affermazionedella insussistenza dei presupposti per l'operatività della confisca c.d. persproporzione, per assoluta mancanza di motivazione in proposito, nonostante glielementi risultanti dagli atti e le allegazioni del Pubblico Ministero ricorrente.9.

Circa i motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso principale e riferiti aicapi 1 e 2 dell’incolpazione, gli stessi appaiono infondati.Il Tribunale della cautela alle pagine 14 e 15 dell’ordinanza impugnata haquantificato il profitto del reato avendo riguardo non solo al reddito dominicaledei terreni fraudolentemente avuti in concessione, ma anche al profitto derivatodall’utilizzazione di tali beni posto che si tratta di utilità di diretta derivazione dalreato e cioè di profitto collegato, dal punto di vista logico e cronologico, allecondotte illegali e, in particolare, alla acquisizione fraudolenta dei terreni inconcessione, secondo i criteri indicati dalle Sez.

U. “Massini” .[OSCURATO:PERSONA] nel delineare il concetto di confisca diretta, rispettoalla confisca per equivalente, ha spiegato che la confisca è diretta “Anche nei casiin cui cioè non si "colpisce" il bene direttamente derivato dal reato, la confisca, intanto è qualificabile come diretta, in quanto si dimostri che i beni oggettodell'ablazione siano stati effettivamente conseguiti attraverso l'impiego delprezzo o del profitto del reato; nel caso di confisca diretta del bene checostituisce il reimpiego di quello derivante dal reato, è necessaria, come rilevatoin dottrina, la prova degli «elementi che riconducano con certezza il bene allale trasformazioni del profitto originario (cfr., sul tema, Sez.

U, n. 20208 del25/10/2007,dep. 2008, Miragliotta, cit.; Sez.

U, n. 29951 del 24/05/2004,dell'ablazione diretta ad ogni bene nella disponibilità del reo: il concetto di«provenienza indiretta» concerne il bene da confiscare e non il vantaggiopatrimoniale, che, invece, deve essere sempre causalmente ricollegabile al reato.Dunque, una confisca, quella diretta, che, da una parte, conserva la suatradizionale natura di misura di sicurezza, ma, dall'altra, tende, in misura semprecrescente, a scolorirne la valenza, perché sempre più spesso prescinde dallapericolosità intrinseca del bene oggetto della misura ablativa; una confisca voltaad ampliare il proprio oggetto, ricomprendendovi anche beni che non sonoimmediatamente derivanti dal reato”.10.

Il secpndo motivo concernente la erronea quantificazione del profittoderivante dalle truffe, in ragione della mancata rilevazione della prescrizione,relativamente alle condotte degli anni 2017 e 2018, è generico.La censura , infatti, non tiene conto che, nella specie, l’episodio più risalente( di cui al capo 2) riguarda una truffa del 2017 contestata “con condottaperdurante” sicchè deve ritenersi che, in mancanza di specifiche allegazioni circala data di conseguimento dell’ingiusto profitto ai fini del perfezionamentoistantaneo del reato, esso non sia ancora estinto per prescrizione.11.

I motivi esposti nella memoria difensiva depositata il 29/06/2026 sonosuperati dalle considerazioni esposte ai punti 1, 2 e 3 (quanto alla dedottainammissibilità del ricorso del P.M., alla infondatezza del primo motivo delricorso del P.M. ed alla infondatezza del secondo motivo del ricorso del P.M.) eda quanto osservato ai punti 4 e 5 ( sulla strumentalità dei beni e sulla confiscaper sproporzione).

P.Q.MIn accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, annulla l’ordinanza impugnatae rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell’art. 309,co. 7, c.p.p.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seliti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Policastro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]e da:[OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trani in data 14/04/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto, in parziale accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero,l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizioneconcernente la revoca del sequestro preventivo dei terreni, del fabbricato edell’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e del dissequestro per sproporzione dellasomma di euro 582.113, 10, con rinvio al Tribunale di Trani per l’ulteriore corsoed il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] anche conriferimento al primo motivodella memoria difensiva depositata in data 29/06/2026;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale anche e in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsopresentato dal Pubblico Ministero e l’accoglimento del ricorso propostonell’interesse del proprio assistito.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Trani, ritenuti fondati gli appelliproposti avverso il provvedimento di rigetto della istanza di revoca del sequestropreventivo disposto dal GIP del Tribunale di Trani in data 24/3/2025, disponevala revoca del sequestro preventivo cd. “impeditivo” ex art. 321, comma 1, cod.proc. pen., avente ad oggetto aree demaniali del Comune di Minervino, terreni diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] con annesso fabbricato, l’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA], lasomma di euro 182.229,30 di [OSCURATO:PERSONA] ed euro 6.0863,31 di [OSCURATO:PERSONA],valori per complessivi euro 582.113,10 con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] e percomplessivi euro 74.790,27 con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (con esclusione dellasomma di denaro di euro 175.365,99 ritenuta profitto di reato). Ha altresìritenuto insussistente il periculum in mora dato che le condotte contestate,consistite nell’occultamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della carenza dei requisiti perottenere le concessioni demaniali per poi accedere ai contributi pubblici e neltrasferire a titolo di locazione alla convivente [OSCURATO:PERSONA] i terreni al finedi presentare la prima domanda di finanziamento, fossero di “difficilereiterazione” e, con riferimento al sequestro disposto ai sensi dell’art. 321,comma 2, cod. proc. pen., (sequestro a fini di confisca) che i terreni demanialinon fossero suscettibili di confisca, mentre degli altri beni non fosse dimostratala strumentalità funzionale alla realizzazione del reato di cui all’art. 640, comma2, cod. pen.1.1. Quanto al sequestro preventivo cd. per sproporzione ex art. 240 biscod. pen., poi, il Tribunale ne disponeva la revoca sull’assunto che non fossestato rispettato il parametro della “ragionevolezza temporale” poiché le condotteillecite risultavano contestate come commesse tra aprile 2017 e ottobre 2024,mentre gli acquisti immobiliari risalivano agli anni 2007- 2009 e quelli ricadentinel perimetro temporale di interesse presentavano un valore non sproporzionatorispetto al reddito prodotto.1.2. Il Tribunale della cautela riteneva, tuttavia, legittimo il sequestro aisensi degli artt. 322 ter cod. proc. pen. e 640 quater cod. proc. pen., del profittodel reato determinato in euro 175.365,99, in relazione alle condotte contestate aicapi 1, 2, 8, di cui gli appellanti non aveva contestato il fumus e rispetto allequali il Tribunale riteneva sussistere il periculum in mora.2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso tanto il PubblicoMinistero presso il Tribunale di Trani, quanto la parte privataAsseliti.Il Pubblico Ministero con il primo motivo lamenta:2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 322 bis, 598, 591 cod. proc.pen. avendo il Tribunale ritenuto ammissibili gli appelli attinenti alle condizioni diapplicabilità del sequestro preventivo, nonostante l’intervenuto rinuncia, da partedegli stessi, al riesame, erroneamente assimilando la mancata proposizionedell’istanza di riesame che, secondo quanto affermato dalle Sez. U. n.46201 del31/05/2018, Rv.274092, impedisce la formazione del giudicato cautelare, allarinuncia al riesame, istituto che secondo quanto affermato dalla giurisprudenzadi legittimità preclude la possibiltà di svolgere, attraverso l’appello, censure284475-01);2.2. con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art321, comma 1, cod. proc. pen., avendo il Tribunale ritenuto insussistente ilpericulum in mora sulla base della asserita “difficoltà” dell’indagato di reiterare ilreato senza considerare che, ai fini del sequestro cd. impeditivo, è sufficiente lapossibilità di reiterare i reati, da valutare in relazione alle concrete modalità direalizzazione delle condotte contestate, avuto riguardo sia agli artifici e raggiriche alle interposizione fittizia, quale meccanismo utilizzato per la consumazionedelle truffe;2.3. con il terzo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 321,comma 2, cod. proc. pen. avuto riguardo alla ritenuta insussistenza del requisitodella strumentalità dei beni (terreni demaniali, terreni di [OSCURATO:PERSONA] e aziendaagricola) alla realizzazione delle truffe ex art. 640 bis cod. pen.;2.4. con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt.321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen., con riferimento al sequestrofinalizzato alla confisca allargata, rilevando come il Tribunale avesseerroneamente delimitato il periodo di riferimento, ai fini dell’osservanza delcriterio di ragionevolezza temporale, agli anni 2017 – 2024 e non al più ampioperiodo 2006 – 2024 in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva subito diverse condanne penali pergravi delitti ( come risulta dal casellario giudiziale ) ed era stato sottoposto amisure di prevenzione personali e patrimoniali.3. Avverso il provvedimento del Tribunale di Trani ha proposto ricorso ancheAsseliti, tramite il difensore il quale ha proposto due motivi di ricorso, articolati inpiù punti:3.1. violazione di legge per erronea quantificazione del profitto del reato dicui al capo 1), individuato in euro 90.231,08, senza considerare che la voceprevalente di detto profitto ovvero euro 68.105,00, non derivava direttamenteda reato, trattandosi di risultato derivante da attività produttive e commercialidel tutto autonome e indipendenti rispetto alla condotta decettiva originaria, percui il profitto del reato andava determinato nella misura strettamentecorrispondente al reddito dominicale dei terreni ( euro 22.126,08), scomputato ilcanone annuo corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] (pari ad euro 2.688,00), per un importo dieuro 19.438,08.3.2. violazione di legge per erronea quantificazione del profitto del reato dicui al capo 2) determinato in euro 85.134,91, senza considerare l’intervenutaprescrizione di alcune condotte truffaldine (quelle poste in essere negli anni 2017e nel 2018), maturata prima della emissione della misura cautelare (del24/03/2025), posto che nella specie ci si troverebbe al cospetto non di un’unicafattispecie di truffa a consumazione prolungata, ma di una pluralità di episodidelittuosi autonomi, con la conseguenza che il sequestro poteva riguardare solola campagna del 2020 e quindi solo la somma di euro 24.433,92.Il Tribunale, a fronte di tale specifica deduzione difensiva, avrebbe omessodi motivare incorrendo nel vizio di violazione di legge ( art. 125 comma 3 cod.proc. pen.).4. Con memoria depositata in data 29/06/2026 la Difesa di [OSCURATO:PERSONA] haulteriormente eccepito:4.1. l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero per avvenuto depositodell’atto in forma cartacea anzichè in via telematica come imposto dalle normeregolamentari in subiecta materia (D.M. 217/2023 D.M. 206/20244 e D.M.206/2025);4.2. l’inammissibilità della richiesta del Pubblico Ministero volta alladeclaratoria dell’inammissibilità degli appelli cautelari, basata su una asseritaintervenuta rinuncia al riesame ( che in realtà non vi è mai stata);4.3. l’infondatezza del primo motivo del ricorso del Pubblico Ministero circala sussistenza del periculum ai fini del sequestri preventivo;4.4. l’inammissibilità del motivo di gravame con il quale il Pubblico Ministeroha contestato la ritenuta non strumentalità dei beni alla esecuzione dei reati;4.5. l’inammissibilità del motivo con il quale il Pubblico Ministero hacontestato il giudizio relativo alla insussistenza del criterio di ragionevolezzatemporale ai fini della confisca allargata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso del Pubblico Ministero è parzialmente fondato, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato per le ragioni che seguono.1. Va esaminata in primis la doglianza difensiva con la quale la parte privatadeduce l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, dovuta al depositodell’atto in forma cartacea e non per via telematica attraverso il Portale PDP per isoggetti abilitati interni.La deduzione è priva di fondamento. Nel processo penale, ai sensi degli artt.582 e 111-bis cod. proc. pen., il Pubblico Ministero è tenuto a presentarel’impugnazione esclusivamente con modalità telematiche tramite il PortaleDeposito [OSCURATO:PERSONA] (PDP), salva la facoltà transitoria, limitata al ricorso percassazione fino al 31 dicembre 2026, di deposito in forma cartacea.Ed invero il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206, art. 1 comma 1,sostituisce l’art. 3 del D.M. 217/2023 rendendo obbligatorio in via esclusiva dal1° gennaio 2025 per soggetti abilitati interni ed esterni il deposito telematico exart. 111-bis cod. prod. pen. di atti, documenti, richieste e memorie nei seguentiuffici giudiziari: Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; Procuraeuropea; sezione del Giudice delle indagini preliminari del tribunale ordinario;Tribunale ordinario; Procura generale presso la Corte di appello, limitatamente alprocedimento di avocazione.I commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del D.M. 206/2024 prevedono alcune derogheconsentendo, fino al 31/12/2025, anche il deposito con modalità nontelematiche.I commi 5, 6, 7 e 8 disciplinano il regime transitorio relativo a ufficigiudiziari diversi.In particolare, per quel che qui interessa, il comma 5 prevede: “A decorreredal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da partedei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anchenei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura dellaRepubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d)tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la cortedi appello; g) Corte di cassazione; h) Procura generale presso la Corte dicassazione".Da quanto precede si deduce quindi che, avuto riguardo all’Ufficio didestinazione (Corte di cassazione), il ricorso del Pubblico Ministero datato12/05/2026, poteva essere depositato in via cartacea non essendo ancoraobbligatorio il deposito con modalità telematiche, in via esclusiva.Ritenuta, dunque, l’ammissibilità del ricorso, occorre ora procedere alladisamina dei motivi proposti dal Pubblico Ministero.2. Il primo motivo è infondato.Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermatodalle Sezioni Unite con la sentenza n. 46201 del 31/05/2018 Rv. 274092,secondo cui “La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, dellarichiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelarereale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità,neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibilel'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca,non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di unarinuncia all'impugnazione”.Osservano le S.U. che “ Revoca e riesame non si configurano come duecerchi concentrici, per la differenza ontologica dei due istituti che impone diescluderne la sovrapponibilità in quanto: - il riesame ha la funzione di consentireal giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, unaverifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi dellamisura;- la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profilisostanziali, della restrizione in essere, ed ha la funzione di adeguare la situazionecautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa lasussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storicisuccessivi all'emissione della misura cautelare. L'unica preclusione conseguentealla mancata proposizione del riesame attiene, dunque, alla verifica dei solirequisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell'art. 99disp. att. cod. proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali”. Sulla base ditale ricostruzione il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che l’unico caso chepotrebbe sorreggere la pronuncia di inammissibilità dell’appello cautelare è larinuncia all’impugnazione alla luce delle tassative previsioni di inammissibilitàdell’appello di cui all’art. 591 cod. proc. pen.Ciò posto deve ritenersi correttalaconclusione del Tribunale della cautela cheha giudicato ammissibili gli appelli proposti dagli indagati avverso ilprovvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro poiché, dall’esamedegli atti cui la Corte di cassazione ha accesso in ragione della naturaprocessuale del vizio, non si rinviene alcuna rinuncia, in senso stretto, da partedegli indagati.Il riferimento alla cd. “rinuncia”, contenuto nell’istanza avanzata daidifensori in data 14/04/2025 richiamata dal P.M. ricorrente, altro non è che unamancata tempestiva proposizione del riesame posto che, come osservato dallaDifesa, l’espressione “ abbiano rinunciato” , deve essere letta unitamente allafrase successiva, “lasciando trascorrere il termine per le impugnazionistesse”, sicchè è evidente che, vertendosi in tema di mancata proposizionedell’istanza di riesame, non poteva dirsi preclusa la facoltà della parte dipresentare appello.3. Tanto chiarito, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato meritadi essere censurato in quanto, come rilevato dal Pubblico ministero ricorrente, lamotivazione risulta gravemente carente.4.Va ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelarireali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge nonessendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazioneper espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge sianoricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante ocomunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice,con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U.,n.25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del14/03/2017, Rv. 269656).5. Nel caso in esame il Tribunale di Trani, a fronte della allegazione da partedel P.M. ricorrente della realizzazione non solo di una serie di artifici e raggiri daparte di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di operazioni di interposizione fittizia, qualemeccanismo complesso posto in essere per truffare gli Enti ed ottenere benefici,ha parametrato la motivazione solo su una porzione delle condotte illecite,omettendo totalmente la disamina del periculum in relazione alla complessivavicenda e cioè alle ulteriori condotte contestate agli indagati e cioè quelleriguardanti l’utilizzo della ditta intestata a [OSCURATO:PERSONA] (compagna diAsseliti) per usufruire dei finanziamenti agevolati o per subentrare nellaconcessione; al trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA], con contratto di locazione, delladisponibilità dei terreni di [OSCURATO:PERSONA] o concessi ad [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di consentirealla stessa di presentare le domande per ottenere i contributi agevolati.Il provvedimento impugnato a pag. 12 ha bene evidenziato come le condottecontestate ad [OSCURATO:PERSONA] fossero plurime e tra loro funzionalmente collegate inquanto consistite “nell’occultare la carenza dei requisiti previsti per ottenereconcessioni per l’utilizzo di beni demaniali, o per fruire dei contributi agricoli;nell’utilizzare la ditta intestata a [OSCURATO:PERSONA] (compagna conviventedell’[OSCURATO:PERSONA]) per usufruire di finanziamenti agevolati di cui l’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbepotuto essere destinatario o per subentrare nella concessione a titolo onerososulle aree demaniali già concesse, (grazie all’occultamento della carenza deirequisiti necessari) ad [OSCURATO:PERSONA]; nel trasferire alla [OSCURATO:PERSONA] mediante contratto dilocazione, la disponibilità dei terreni di [OSCURATO:PERSONA] o concessi ad [OSCURATO:PERSONA] , allo scopodi consentire alla prima la presentazione di domande per usufruire deifinanziamenti agevolati”, limitando, tuttavia, la verifica del periculumesclusivamente al compimento di truffe nel territorio di operatività delle impresedi [OSCURATO:PERSONA]. Ha del tutto omesso, invece, di motivare sui requisiti di concretezzaed attualità del pericolo di reiterazione, in relazione al complesso meccanismo diesecuzione delle truffe, realizzato nonostante la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] amisure di prevenzione antimafia (di cui veniva omessa la comunicazione) efacendo ricorso ad operazioni di interposizione fittizia dei quali quest'ultimo simostrava abile ed esperto conoscitore.In sostanza, il provvedimento si concentra solo su una frazione dellecondotte delittuose, nonostante la più ampia portata dell'incolpazione.6. Quanto poi al motivo che contesta l’asserita assenza di strumentalità deibeni sottoposti a sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. allarealizzazione dei reati, osserva il collegio come anche in questo caso lamotivazione del provvedimento impugnato sia priva dei requisiti minimi dicompletezza perché limitata a rilevare al riguardo“una (evidente) autonomiafunzionale” di detti beni, senza esplicitare le ragioni di tale conclusione e senzaoffrire alcun reale argomento giuridico o fattuale ai fini del controllo delladecisione, posto che le truffe sono state commesse, secondo l’imputazioneprovvisoria, mediante l’utilizzo di tutti i terreni e dell’azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA],la cui produttività è legata proprio alla commissione degli illeciti, mentre, conriferimento ai terreni demaniali, come correttamente osservato dal P.M.impugnante, la natura pubblica del bene non esclude la legittimità del sequestroc.d. impeditivo (Sez. 4, n. 17129 del 19/02/2020, Rv. 279244 – 01).7. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al quartomotivo con cui il Pubblico Ministero contesta la ritenuta mancanza di correlazionetemporale tra gli acquisti immobiliari risalenti agli anni 2007 e 2009 e le condottecontestate.Il provvedimento è affetto da violazione di legge laddove, nel richiamare ilcriterio di ragionevolezza temprale ai fini della confisca allargata, non haspiegato la ragione per la quale la sproporzione riportata nel decreto applicativo,calcolata per [OSCURATO:PERSONA] per un tempo pari a 18 anni, “appare inappropriata inrelazione alle condotte contestate”, atteso che la confisca allargata è daannoverare, per scelta legislativa, tra le misure di sicurezza e che in quanto taleva necessariamente correlata alla sussistenza di reati-spia.Relativamente al periodo di tempo in cui la "sproporzione" può giustificarel'adozione di un provvedimento ablatorio, occorre ribadire che la presunzione diillegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionatorispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve esserecircoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che ibeni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo ditempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (cfr., tra le tantissime,Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Rv. 286594 – 01; Sez. 2, n. 52626 del26/10/2018, Rv. 274468 – 01 ; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997 –01).Ciò posto, occorre anche precisare che i termini di raffronto dello squilibrio,oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, sonofissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento dellamisura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquistirispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la"giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loroprovenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato percuiè stata inflitta condanna (Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep.2004,Montella, Rv. 226491).Sulla falsariga di tale pronuncia, si è ritenuto che, in tema di confisca aisensi dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioninella legge 7 agosto 1992 n. 356 ( oggi art. 240 bis cod. pen. ), essendoirrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si èproceduto, la confisca non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti inepoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il lorovalore superi il provento del medesimo reato (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Rv. 269657; Sez. 3, n. 38429 del 09/07/2008, Rv. 241273; Sez. 1, n. 8404 del15/01/2009, Rv. 242863; Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009, Rv. 243493, Sez. 6,n. 22020 del 22/11/20111, dep.2012, Rv. 252849).8. Applicando tali principi al caso in esame, dalla motivazione delprovvedimento impugnato risulta che il giudice ha erroneamente applicato ilcriterio di ragionevolezza temporale poiché ha parametrato il giudizio sullasproporzione tra la capacità di reddito e gli acquisti agli anni dal 2017 al 2018,avendo riguardoall e date di consumazione dei reati contestati nel presenteprocedimento, mentre occorreva tener conto, proprio in virtù del criterio diragionevolezza temporale, anche degli acquisiti realizzati negli anni precedenti(dal 2006), posto che, secondo la prospettiva accusatoria, a partire da tale annoAsseliti ha manifestato la sua pericolosità sociale, commettendo plurimi reati dinatura lucro genetica, in epoca antecedente al 2017 per i quali ha riportatocondanne (si segnala in particolare la condanna irrevocabile nel 2007 per cinqueepisodi di ricettazione).Ne consegue che, con riguardo specifico ai beni acquistati negli anni dal2006 – 2014, occorre una nuova e più approfondita valutazione di merito, nelsenso che si è indicato. L'ordinanza impugnata, in proposito, è del tutto carentee, dunque, affetta da vizio di violazione di legge, relativamente all'affermazionedella insussistenza dei presupposti per l'operatività della confisca c.d. persproporzione, per assoluta mancanza di motivazione in proposito, nonostante glielementi risultanti dagli atti e le allegazioni del Pubblico Ministero ricorrente.9. Circa i motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso principale e riferiti aicapi 1 e 2 dell’incolpazione, gli stessi appaiono infondati.Il Tribunale della cautela alle pagine 14 e 15 dell’ordinanza impugnata haquantificato il profitto del reato avendo riguardo non solo al reddito dominicaledei terreni fraudolentemente avuti in concessione, ma anche al profitto derivatodall’utilizzazione di tali beni posto che si tratta di utilità di diretta derivazione dalreato e cioè di profitto collegato, dal punto di vista logico e cronologico, allecondotte illegali e, in particolare, alla acquisizione fraudolenta dei terreni inconcessione, secondo i criteri indicati dalle Sez. U. “Massini” .[OSCURATO:PERSONA] nel delineare il concetto di confisca diretta, rispettoalla confisca per equivalente, ha spiegato che la confisca è diretta “Anche nei casiin cui cioè non si "colpisce" il bene direttamente derivato dal reato, la confisca, intanto è qualificabile come diretta, in quanto si dimostri che i beni oggettodell'ablazione siano stati effettivamente conseguiti attraverso l'impiego delprezzo o del profitto del reato; nel caso di confisca diretta del bene checostituisce il reimpiego di quello derivante dal reato, è necessaria, come rilevatoin dottrina, la prova degli «elementi che riconducano con certezza il bene allale trasformazioni del profitto originario (cfr., sul tema, Sez. U, n. 20208 del25/10/2007,dep. 2008, Miragliotta, cit.; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004,dell'ablazione diretta ad ogni bene nella disponibilità del reo: il concetto di«provenienza indiretta» concerne il bene da confiscare e non il vantaggiopatrimoniale, che, invece, deve essere sempre causalmente ricollegabile al reato.Dunque, una confisca, quella diretta, che, da una parte, conserva la suatradizionale natura di misura di sicurezza, ma, dall'altra, tende, in misura semprecrescente, a scolorirne la valenza, perché sempre più spesso prescinde dallapericolosità intrinseca del bene oggetto della misura ablativa; una confisca voltaad ampliare il proprio oggetto, ricomprendendovi anche beni che non sonoimmediatamente derivanti dal reato”.10. Il secpndo motivo concernente la erronea quantificazione del profittoderivante dalle truffe, in ragione della mancata rilevazione della prescrizione,relativamente alle condotte degli anni 2017 e 2018, è generico.La censura , infatti, non tiene conto che, nella specie, l’episodio più risalente( di cui al capo 2) riguarda una truffa del 2017 contestata “con condottaperdurante” sicchè deve ritenersi che, in mancanza di specifiche allegazioni circala data di conseguimento dell’ingiusto profitto ai fini del perfezionamentoistantaneo del reato, esso non sia ancora estinto per prescrizione.11. I motivi esposti nella memoria difensiva depositata il 29/06/2026 sonosuperati dalle considerazioni esposte ai punti 1, 2 e 3 (quanto alla dedottainammissibilità del ricorso del P.M., alla infondatezza del primo motivo delricorso del P.M. ed alla infondatezza del secondo motivo del ricorso del P.M.) eda quanto osservato ai punti 4 e 5 ( sulla strumentalità dei beni e sulla confiscaper sproporzione). P.Q.MIn accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, annulla l’ordinanza impugnatae rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell’art. 309,co. 7, c.p.p. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29556/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris