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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 1963

Cassazione n. 01722/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1963 avverso la sentenza emessa il 20/02/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese come da separata notula [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20/02/20, la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato ascritto, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Milano, in data 11/02/2019, con la quale - per quanto qui rileva - ODIERNA Generoso era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., a lui ascritto in concorso, e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita.

2. Ricorre per cassazione l'ODIERNA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni civili.

Si censura la sentenza impugnata per essersi limitata ad una sorta di "copia- incolla" della sentenza di primo grado, senza compiere i necessari accertamenti sulla sussistenza del reato, imposti dalla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la sentenza, oltre a richiamare la decisione di primo grado, aveva esaminato le risultanze processuali ben oltre la prospettiva indicata dall'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente evidenziata l'infondatezza della richiesta di differimento dell'odierna udienza, formulata dal difensore del ricorrente allegando una certificazione medica attestante il proprio impedimento.

Risulta invero assorbente la circostanza che l'odierno procedimento è stato trattato con il contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, con conseguente insussistenza di un diritto a presenziare all'udienza, ed irrilevanza di un eventuale impedimento fisico del difensore quale quello prospettato.

2. Il ricorso è inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato.

3. Ben lungi dal limitarsi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, e dal valutare la vicenda nella sola ottica dell'esclusione della sussistenza di cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha disatteso l'appello proposto dall'ODIERNA ripercorrendo gli snodi essenziali della vicenda, e le ragioni poste a base della condanna in primo grado, dando così luogo ad una motivata decisione di conferma della sentenza agli effetti civili.

Assumono in particolare rilevanza, da un lato, gli elementi valorizzati al fine di smentire l'assunto difensivo secondo cui l'ODIERNA avrebbe venduto il veicolo a FRANCO Vittorio prima del sinistro per cui è causa (inesistenza del "foglio di responsabilità" e di qualsiasi altro documento attestante il passaggio di proprietà; dichiarazioni della vedova del FRANCO, la quale aveva escluso di aver mai visto una [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità del marito, che peraltro non guidava più da epoca ben precedente all'asserito passaggio di proprietà), D'altro lato, la Corte d'Appello si è soffermata sulla circostanza - di evidentissimo rilievo accusatorio - della rinuncia al mandato da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo la scoperta che le fotografie 2 prodotte dall'ODIERNA si riferivano in realtà ad altro sinistro (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata).

4. L'assenza di qualsiasi effettivo confronto con il percorso motivazionale fin qui richiamato impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'ODIERNA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, che si ritiene equo liquidare in Euro 450,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in complessivi Euro 450,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 18 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1963 avverso la sentenza emessa il 20/02/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese come da separata notula [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20/02/20, la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato ascritto, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Milano, in data 11/02/2019, con la quale - per quanto qui rileva - ODIERNA Generoso era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., a lui ascritto in concorso, e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita. 2. Ricorre per cassazione l'ODIERNA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni civili. Si censura la sentenza impugnata per essersi limitata ad una sorta di "copia- incolla" della sentenza di primo grado, senza compiere i necessari accertamenti sulla sussistenza del reato, imposti dalla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la sentenza, oltre a richiamare la decisione di primo grado, aveva esaminato le risultanze processuali ben oltre la prospettiva indicata dall'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziata l'infondatezza della richiesta di differimento dell'odierna udienza, formulata dal difensore del ricorrente allegando una certificazione medica attestante il proprio impedimento. Risulta invero assorbente la circostanza che l'odierno procedimento è stato trattato con il contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, con conseguente insussistenza di un diritto a presenziare all'udienza, ed irrilevanza di un eventuale impedimento fisico del difensore quale quello prospettato. 2. Il ricorso è inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato. 3. Ben lungi dal limitarsi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, e dal valutare la vicenda nella sola ottica dell'esclusione della sussistenza di cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha disatteso l'appello proposto dall'ODIERNA ripercorrendo gli snodi essenziali della vicenda, e le ragioni poste a base della condanna in primo grado, dando così luogo ad una motivata decisione di conferma della sentenza agli effetti civili. Assumono in particolare rilevanza, da un lato, gli elementi valorizzati al fine di smentire l'assunto difensivo secondo cui l'ODIERNA avrebbe venduto il veicolo a FRANCO Vittorio prima del sinistro per cui è causa (inesistenza del "foglio di responsabilità" e di qualsiasi altro documento attestante il passaggio di proprietà; dichiarazioni della vedova del FRANCO, la quale aveva escluso di aver mai visto una [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità del marito, che peraltro non guidava più da epoca ben precedente all'asserito passaggio di proprietà), D'altro lato, la Corte d'Appello si è soffermata sulla circostanza - di evidentissimo rilievo accusatorio - della rinuncia al mandato da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo la scoperta che le fotografie 2 prodotte dall'ODIERNA si riferivano in realtà ad altro sinistro (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata). 4. L'assenza di qualsiasi effettivo confronto con il percorso motivazionale fin qui richiamato impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'ODIERNA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, che si ritiene equo liquidare in Euro 450,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in complessivi Euro 450,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 18 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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