CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 29420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7309/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], (Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 35/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO d e l l 'AQUILA n. 1140/2020depositata il 11/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di cessionaria del credito vantato dalla casa di cura INI (prestazioni sanitarie in regime di convenzione) nei confronti della ASL n. 1 ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento, opposto dalla ASL. Il Tribunale ha riconosciuto il credito ma in misura inferiore a quello preteso nel ricorso monitorio . Avverso la sentenza di primo grado la ASL ha proposto appello e la UBI appello incidentale. L a Corte ha parzialmente accolto l’appello principale proposto dalla ASL e respinto l’appello incidentale e segnatamente: a) ha respintol’eccezione, proposta dalla ASL, di invalidità della cessione di credito per il mancato rispetto della procedura prevista dal R.D.n.2440/1923 artt. 69 e 70 in relazione alle formalità di accettazione. La Corte ha dichiarato che pur non estendendosi automaticamente questa procedura anche alle aziende sanitarie, essa è tuttavia espressamente richiamata nel contratto quindi nel caso di specie si applica; ha osserva to che la cessione risulta da atto pubblico e che la disciplina legale richiamata non prevedeforme particolari per l’accettazione, né leprevede il contratto pur se parla di “formale adesione”; secondo la Corte ciò non è idoneo ad “aggravare” la disciplina legale richiamata; di conseguenza si devono considerare prove idonee dell’esistenza dell'accettazione gli avvenuti pagamenti successivi alla cessione. b) ha accolto il secondo motivo di appello della A SL relativo alla mancanza,in talune fatture inviate all'azienda sanitaria, dei nomi dei pazienti e degli altri elementi previsti dal contratto, tra i quali il codice nosologico; c) s ull'appello incidentale ha richiamato le ragioni relative all'accoglimento del secondo motivo d'appello principale sul quantum del creditoe, in ordine alla tipologia degli interessi dovuti , ha rilevato che la clausola contrattuale, in derog a al D.lgs. 231/2002, è stata oggetto di specifica negoziazione e doppia sottoscrizione da parte del creditore,e dunque non può considerarsi iniqua nel contesto e in difetto di specifiche e deduzioni volte a sostenere la tesi dell'iniquità; inoltre, sulla mora la Corte ha osservato che la UBI non ha censurato il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado nella quale si rileva la mancata dimostrazione da parte dell'opposto della data di ricezione delle fatture. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la UBI affidandosi a quattro motivi. Si è costituita con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria proponendo anche ricorso incidentale autonomo. Entrambe le parti hanno depositatomemorie. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 21 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 e 5 c.p.c., la n ullità della sentenza per violazione dell'articolo 24 Cost. nonché degli articoli 101 , 170 e 330 c.p.c. La parte lamenta che la Corte d'appello abbiaerroneamente dichiarato l’inammissibilità dell'appello principale di UBI in quanto notificato alla parte e non già al domicilio eletto, mentre avrebbe dovuto ritenere che la notifica era stata regolarmente eseguita presso il domicilio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale risultante dall'albo professionale nonché dagli atti di giudizio di primo grado. Deduce di avere notificato, oltre che all'azienda sanitaria personalmente, anche al procuratore della ASL il quale risultava irreperibile in loco ma non trasferito, sicché alla prima udienza di comparizione ha formulato istanza di rimessionein termini per rinnovare la notifica. 2.-Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, ai sensi dell’art 360 n. 3 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p. c . nonché degli art t. 2697 -2729 c.c. in ordine alla valutazione delle prove e alla idoneità probatoria dei fatti non contestati. La Corte avrebbe dovuto applicare il principio di non contestazione e ritenere provate le prestazioni, attesa la val enza probatoria dell e fatture de gli intervenuti pagamenti e la decurtazione per inappropriatezza della verifica ispettiva del CIP. 3.-Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli articoli 1-2-5 del decreto legislativo 231/2002 per avere ritenuto erroneamente non applicabili alla fattispecie gli interessi al tasso di mora previsti per le transazioni commerciali nonostante la diretta applicabilità della norma alla fattispecie in esame. La Corte avrebbe dovuto ritenere nulla la clausola pattizia che prevede una deroga al tasso moratorio per la sua contrarietà alla legge. 4.- Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 c .c. in tema di interpretazione di contratti e atti unilaterali, nonché dell'art. 1219 c.c. La parte deduce che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato gliatti di cessione nella misura in cui è stata negata l'efficacia della messa in mora. La parte censura la decisione del giudice d’appello nella parte in cui, dopo aver affermato che la UBI non aveva provato in giudizio la dat a di ricevimento delle fatture e dopo aver ritenutonecessaria la messa in mora per la decorrenza degli interessi, ha negato che gli atti di cessione di credito ritualmente notificati avessero tale efficacia, attribuendo ad essiuna mera funzione informativa. La parte osserva altresì che il T ribunale in primo grado nulla aveva argomentato al riguardo, limitandosi ad affermare che andavano riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda monitoria sino al soddisfo. La parte infine deduce che l'atto di cessione di credito, oltre avere funzione informativa di comunicare l'avvenuto trasferimento riportato, prova per esplicito l'intimazione di provvedere al pagamento dei crediti ceduti direttamente in favore del cessionario. 5.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c.,la n ullità della sentenza per violazione degli art.112, 153 e 345 c.p.c. nonché dell’art. 111 della Costituzione. La parte deduce che la Corte avrebbe stravolto il motivo di impugnazione disattendendo il profilo di censura evocato prioritariamente dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rimarcato che la necessità di un formale atto di adesione da parte della azienda alla cessione avesse origine pattizia, avente valore cogente indipendentemente dal richiamo alla generale previsione in materia di contabilità di Stato e che , in ogni caso , la motivazione presenta profili contraddittori laddove da un lato si accerta che il contratto richiama espressamente la normativa in materia di contabilità di Stato resa così cogente tra le parti e dall'altro ritiene che alla espressione “formaleaccettazione” non può essere attribui to alcuno specifico intento di aggravamento della disciplina legale richiamata che non prevede nessuna specifica formalità per l'accettazione. Di conseguenza, si osserva, la Corte ha erroneamente ritenuto che l'esistenza di pagamenti effettuati in favore della società dopo la cessione doveva esse re considerata come prova dell’ esistenza di idonea accettazione della cessione. 6.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli artt.1362,1363,1366,1369 c.c. in relazione all’art. 1326 c.c. e 1352 c.c., in combinato disposto con l’art. 1324 c.c.e in relazione all’ art 1260 c.c. nonché in relazione agli artt. 16,17, 69 e 7 0 della legge sulla contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 192 3 n. 2440) in combinato disposto art 9 all. E della legge 2248/1865 (LAC) e in relazioneall’art. 3 del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502. Secondo la parte la Corte avrebbe male interpretato il contratto, venendo meno al criterio dalla interpretazione letterale perché ha ritenuto equipollente all’ “assenso formale” un comportamento concludente. Rileva che è prevista la forma scritta ad substantiam per la manifestazione di volontà della pubblica amministrazione e che gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà non surrogabili con un comportamento concludente. Deduce inoltre che la Corte non ha correttamente guardato al comportamento complessivo, anche posteriore , perché non ha preso in considerazione quanto dedotto dall'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria nel proprio atto d'appello nella parte in cui rileva che -come ammesso dalla stessa controparte- l' A zienda ha eseguito ingenti pagamenti direttamente in favore della casa di cura ritenendolo l'unico legittimato. 7.-I motivi d i ricorso incidentale, in quanto potenzialmente assorbenti, devono essere esaminati preliminarmente e sono fondati, nei termini di cui appresso si dirà. L’art 69 del R.D. 2440/2023 dispone che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.…Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”. I l successivo art 70 dispone che “ Gli atti considerati nel preceden te articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. A sua volta l’art 9 allegato E dispone che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. E' principio solido nella giurisprudenza di questa Corte che , con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass.n.24758/2021; Cass. 18339/2014). L a legge di c ontabilità di Stato stabilisce che , quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass. 2541/2007). E’ bene precisare che l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019). 8.- Tuttavia, nel caso di specie, come la Corte stessa rileva, sono state le part i , nell’ambito della loro autonomia negoziale , a richiamare l’applicabilità della disciplina normativa di cui si è detto , posto che l'articolo 13 del contratto del 6 agosto 2009, trascritto a pagina 34 del controricorso, prevede che “nel caso di cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto relativamente all'anno 2009 nei limiti delle prestazioni verificate positivamente la struttura ha obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.La cessione potrà essere accettata solo mediante assenso formale della ASL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 - 70 del Regio decreto numero 2440 del 18 novembre 1923” Le parti hanno quindi richiamato la normativa sulla contabilità di Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazionedella cessione di credito, da farsi con “assenso formale” , così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all’altrui negozio e quindi , di conseguenza,la forma scritta ad substantiam di detta a desione . Ha errato pertantola Corte di merito a ritenere che questo richiamo non comporti un “aggravamento” della disciplina legale richiamata che non prevede(rebbe) formalità per l’accettazione; le formalità sono imposte perché richiamando la normativa sulla contabilità di Stato le partihanno derogato alla disciplina codicistica, in virtù della quale invece è richiesta (in alternativa alla notificazione) la solaaccettazione del debitore ceduto. Esul punto è appena il caso di rilevare che , trattandosi di forma scritta ad substantiam , si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto (Cass.n.27972/2022). Può ricordarsi infatti che anche la ricognizione di debito da parte della p.a. richiede necessariamente la forma scritta ad substantiame la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita aliunde (Cass. n. 25435 /2017 ) , potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite (Cass.2091/2022). Ne consegue,in accoglimento per quanto di ragione del primo e secondo motivo del ricorso incidentale,assorbiti i motivi del ricorso principale, la c assazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte di merito provvederàanche sulle spese processuali comprensive diquelle del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglieil primo e secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i motivi di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia Corte d’appello dell’Aquila