CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2018
Cassazione n. 09026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. – p . i . v.a. 02984320 651 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei medesimi difensori. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Salerno, alla via Diaz, n. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alcontroricorso. CONTRORICORRENTE e FALLIMENTO dellaFATROTEK [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n.589/2019 della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 dicembre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso al Tribunale di Salerno la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] soc . coop . chiedeva di di chiarar e il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di esser creditrice della società in virtù dei saldi debitori di taluni conti correnti. 2. Con ricorso depositato in data 11.3.2018 la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Allegava piano contemplante la prosecuzione dell’attività d’impresa. Di seguito, all’udienza del 21.5.2018, formulava richiesta, anche a norma dell’art. 162, 1° co., l.fall., di concessione di un termine onde apportare al piano le opportune integrazioni e modifiche. 3.Il Tribunale di Salerno denegava l’ammissione alla procedura di concordato e con sentenza n. 41 del 5.6.2018 dichiarava il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 4.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva reclamo ex art. 18 l.fall. Resisteva il curatore del fallimento. Resisteva laBanca di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. 5.Con sentenza n. 589/2019 la Corte d’Appello di Salerno rige ttava il reclamo e condannavala reclamante a rimborsare alle controparti le spese di lite.Evidenziava la Corte di Salerno che erano da condividere le valutazioni, in termini di carenza e di insufficienza, espresse dal tribunale in ordine alla relazione exart. 161, 3° co., l.fall., “con particolare riferimento alle prospettive di realizzazione degli obiettivi prefissati” (così sentenza impugnata, pag. 3). Evidenziava segnatamente che il professionista designato si era limitato a richiamare e a riprodurre i dati esposti nel piano concordatario- “senza alcun serio e ponderato approfondimento riguardo alle concrete possibilità di realizzazione degli obiettivi prestabiliti ed alle modalità attraverso le quali sarebbe stato possibile ottenere (…) l’ammontare occorrente per assolvere agli impegni concordatari” (così sentenza impugnata, pag. 4) - e ad esprimere “giudizi ancorati a mere petizioni di principio, se non ad affermazioni apodittiche” (così sentenza impugnata, pag. 4). Evidenziava dunque che la relazione era “assolutamente vaga e generica riguardo ai fattori potenzialmente ostativi all’attuazione del piano concordatario” (così sentenza impugnata, pag. 5). Evidenziava che “ad ogni modo, al di là delle carenze che contraddistinguono la relazione dell’attestatore, destinate già a revocare in dubbio la regolarità e l’ammissibilità della procedura concordataria, non [erano] emerse, tenuto conto degli elementi complessivamente desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio, la fattibilità e la ragionevolezza della proposta concordataria” (così sentenza impugnata, pag. 5). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ; ne ha chiesto sulla scorta di novemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione . [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso; ha chiesto di di chiarar e l’inammissibilità o di rigettarel’avverso ricorso con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] dellaFatrotek s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo l a ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 162 e 186 bis, 2° co., lett. a) e b), l.fall. Deduce che , contrariamente agli assunti del la Corte di Salerno , i l professionistaattestatore, in linea con i principi elaborati dal C.N.D.C.E.C. e da “Borsa Italiana”, ha fornito tutti i dati richiesti dalla normativa vigente (cfr. ricorso, pag. 7). Deduce che del resto la corte d’appello non ha rilevato, nella proposta, alcun contrasto con norme imperative (cfr. ricorso, pag. 8) né ha opinato per la manifesta assoluta inettitudine del piano (cfr. ricorso, pag. 8), viepiù che la prosecuzione dell’attività d’impresa è inevitabilmente connotata da elementi di incertezza (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce che la dichiarazione di fallimento ha azzerato qualsivoglia ragionevole certezza di soddisfazione pur parziale del ceto creditorio (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce che la corte distrettuale per nulla ha motivato la mancata concessione del termine di quindici giorni di cui all’art. 162 l.fall.(cfr. ricorso, pag. 10). 8.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 2° co., lett. e), e 162, 1° co., l.fall. Deduce che il tribunale non le ha accordato termine per integrare la documentazione ritenuta mancante e neppur e le ha concesso di integrare il piano a seguito del contratto siglato con la “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 12).9.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 2° co., lett. e) –come introdotto dalla legge n. 132/2015 – 160, 1° co., lett. a), e 186 bis , 1° co., l.fall. Deduce che la descrizione della sua situazione patrimoniale ed economica – oggetto della relazione exart. 161, 2° co., lett. a), l.fall. - riflette puntualmente la circostanza per cui lo stato di crisi in cui versa, si è prodotto a seguito della sua “illegittima segnalazione a sofferenza nel 2004” (cfr. ricorso, pag. 14). Deduce quindi che a tale fine sono state allegate le risultanze di alcuni procedimenti civili e penali intrapresi onde conseguire la restituzione delle somme che taluni istituti di credito le hanno illegittimamente addebitato (cfr. ricorso, pag. 14). 10.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 160, 1° co., lett. a), e 161, 2° co., lett. e), l.fall. Premette che, in ordine al contezioso promosso nei confronti di taluni istituti di credito onde conseguire la restituzione delle somme che le sono state illegittimamente addebitate, la Corte di Salerno ha ritenuto che non fosse possibile, “in mancanza di dati ed elementi certi (…), stabilire in alcun modo se e quando le somme vantate, pretese nell’ambito dei giudizi da essa instaurati, saranno mai liquidate in suo favore”(così sentenza impugnata, pag. 9). Indi deduce che in tal guisa la corte d’appello ha omesso “di considerare che tale finanza, ove e se eventualmente ottenuta all’esito dei giudizi (…), non è assolutamente posta alla base del pagamento del piano concordatario (…), ma rappresenta una ulteriore utilità” (così ricorso, pag. 15), un ulteriore vantaggio che si aggiunge “al pagamento economico monetario già descritto nel piano” (così ricorso, pag. 16), quindi integrativo dell’apporto economico di cui alla proposta concordataria (così ricorso, pag. 16). Deduce altresì che con il reclamo exart. 18 l.fall. ha specificamente addotto che il piano conteneva puntuale descrizione di tutti i diversi metodi di calcolo di siffatta ulteriore attività (cfr. ricorso, pag. 17). 11.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 2° co., 4° co. e 6° co., legge n. 108/1996, degli artt. 21, 3° co., e 23, 1° co. e 2° co., d.P.R. n. 60/2014 e dell’art. 20 legge n.44/1999. Premette che la Corte di Salerno in ordine al terzo motivo di reclamo, con cui aveva addotto che aveva errato il tribunale a disconoscere che fosse stata vittima “di fenomeni usurari, da cui potesse scaturire il diritto ad ottenere emolumenti, rimborsi o risarcimenti” (così sentenza impugnata, pag. 9), ha reputato che non era possibile affermare, alla stregua degli elementi di valutazione acquisiti, se, in quale misura e quando a tale titolo importi pecuniari ad essa reclamante sarebbero stati liquidati (così sentenza impugnata, pag. 11). Indi deduce che la Corte di Salerno non ha considerato che “tale eventuale nuova finanza non è posta alla base del pagamento del piano concordatario (…), ma rappresenta una ulteriore utilità” (così ricorso, pag. 19). Deduce altresì che, nel piano, ha provveduto alla puntuale descrizione del procedimento pendente innanzi al Ministero degli Interni – [OSCURATO:PERSONA] e Antiusura e ha rimarcato che, in caso di fallimento, sarebbe venuto meno il diritto alla percezione a tale titolo di qualsivoglia importo (cfr. ricorso, pag. 20).12.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n.5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 160 e 186 bis l.fall. Premette che la corte d’appello ha ritenuto che il piano determini il riavvio e non la prosecuzione dell’attività d’impresa (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce viceversa che la corte non ha dato rilievo al fatturato prodotto negli anni, alle positività correlate alle commesse straordinarie ed a ll’attività di engineeringin corso (cfr. ricorso, pag. 22). Premette che la corte d’appello ha disconosciuto che l’incremento del fatturato nell’anno 2016 sia sufficiente alla ripresa (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce viceversa che la corte non ha tenuto conto che il fatturato è in linea con il fatturato degli esercizi precedenti ed è destinato all’incremento per effetto delle nuove commesse e delle attività straordinarie (cfr. ricorso, pag. 23). Premette che la c orte d ’appello ha opinato per il cambiamento dell’oggetto sociale, incompatibile con la continuità aziendale (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce viceversa che gli elementi allegati e la descrizione dell’attività da svolgere dimostrano che non vi è possibilità di alcuna modifica dell’oggetto sociale (cfr. ricorso, pag. 23). Premette che la c orte d ’appello ha opinato per l’assenza di liquidità, di macchinari e di impianti ai fini della prosecuzione dell’attività d’impresa nonché per l’insufficienza dei proventi destinati a derivare dalla continuità aziendale (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce viceversa che la consulenza tecnica di parte dà ragione della funzionalità degli impianti ai fini della continuitàdell’attività aziendale e che il prospetto finanziario inserito nel piano dà ragione della redditività e di un significativo flusso di cassa (cfr. ricorso, pag. 23).Premette che la c orte d ’appello ha ritenuto che le commesse straordinarie non siano documentate (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce viceversa che in ordine al progetto “MIUR” la commissione interministeriale “MIUR –Ministero del Lavoro” ha espresso parere favorevole, tant’è che il progetto è stato ammesso allasuccessiva valutazione istruttori a (cfr. ricorso, pag. 24). Premetteche la c orte d ’appello ha reputato “i contratti di Engineering conto terzi (…) mere enunciazioni prive di riscontri economici” (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce viceversa che con i terzi erano in corso trattative in attesa di contrattualizzazione e che successivamente alla presentazione del piano è stato siglato contratto con la “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 24). Deduce infine che ha errato la corte d’appello a ritenere che il contratto con “Gesi” per l’acquisto dell’immobile al terzo anno sia finalizzato all’acquisizione di liquidità per il pagamento anziché alla costituzione di una garanzia e che i versamenti in conto capitale avvengano solo a decorrere dal secondo anno del piano anziché dal primo (cfr. ricorso, pagg. 22 e 25 -26). 13.Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 182 tere 161, 1° co. e 2° co., l.fall. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Salerno, la presentazione della proposta ex art. 182 ter l.fall. è espressione di una scelta dell’impresa, che “può, se lo ritiene, interpellare preventivamente il Fisco” (così ricorso, pag. 27). Deduce che del resto la transazione fiscale è facoltativa, sicché il contribuente è abilitato alla presentazione di una domanda di concordato preventivo contemplante il pagamento non integrale dei crediti tributari e contributivi senza che sia necessaria l’attivazione del procedimento di cui all’art. 182 terl.fall. (così ricorso, pagg. 27 -28). Deduce infine che la corte d’appellonon ha rilevato la specifica distinzione dei crediti fiscali (così ricorso, pag. 28). 14.Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 160, 2° co., l.fall. Deduce che ha errato la Corte di Salerno, a fronte del mancato integrale pagamento dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione, a ritenere carente la relazione siccome inidonea – a giudizio della c orte - a da r riscontro della non alterazione delle classi di privilegio (cfr. ricorso, pag. 29). Deduce invero che il disposto del 2° co. dell’art. 160 l.fall. risulta nella specie in toto rispettato alla stregua del tenore della relazione del professionista attestatore (cfr. ricorso, pagg. 30 -31). Deduce in ogni caso che il piano, per l’ipotesi ivi indicata al n. 4, contempla il pagamento integrale dei privilegiati e dei chirografari, sicché l’attestazione è comunque integrativa (cfr. ricorso, pag. 32). 15.Con il nono motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 161, 2° co., lett. e), l.fall. Deduce che la Corte di Salerno non ha tenuto conto che la sua esposizione debitoria è solo “apparente” ed è sub iudice alla stregua delle contestazioni addotte avverso le pretese creditorie (cfr. ricorso, pag. 33).Deduce che la corte d’appellonon ha tenuto conto che i suoi debiti sono stati integralmente esposti con enunciazione delle ragioni di contestazione “in merito alle somme che si assumono non dovute” (così ricorso, pag. 33). Deduceche l’espunzione dei crediti contestati è stata comunque rimessa alla valutazione del tribunale unicamente in relazione alle ipotesi previste dalla legge antiusura. 16.Il primo motivo di ricor so va respinto. 17.Esso reca, in fondo, censura del giudizio “di fatto” cui la C orte d i Salerno ha atteso nel senso della inidoneità della relazione exart. 161, 3° co., l.fall. del professionista deputato ad attestare la veridicitàdei dati aziend ali e la fattibilità del piano. In tal guisa il motivo in disamina si qualifica essenzialmente in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., siccome è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054. Ulteriormente la ricorrente adduce, in merito evidentemente a l giudizio “di fatto”, che “l’attestatore, nel Capitolo 6 Valutazionedi fattibilità del Piano , analizza i dati in tema di fattibilità e continuazione aziendale , il c.d. going concern (…) calando i dati nel contesto di riferimento ed esprime giudizi su tali dati (…)”: così ricorso, pag. 7). 18.Ebbene, nel solco della previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale”rilevanti nel s egno della statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile i l semplice difetto di “sufficienza” della motivazione - possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui, in partequa, risulta ancorato il dictum della c orte d ’appell o. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito:cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha , così come si è dapprima evidenziato,compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. In pari tempo, la corte di meritoper nulla ha omesso l’esame del “ fatt o ” dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in partequa, la res litigiosa . 19.D’altra parte, con il motiv o in esame la ricorrente sollecita questo Giudice alla rivalutazionedegli esiti di causa. Invero la [OSCURATO:SOCIETA] ha ulteriormente addotto che la veridicità dei dati rilevati dall’attestatore ha trovato riscontro nelle valutazioni del curatore fallimentare e dei legali dal curatore nominati (cfr. ricorso, pag. 11). E tuttavia con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità(cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 20.Si tenga conto, poi, che, quando concede il termine previsto dall’art. 162, 1° co., l.fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, il tribunale esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l’obbligo di corredare la domanda diconcordato di tutta la documentazione prescritta dall’art. 161 l.fall. (cfr. Cass.4.6.2014, n. 12549).In tal guisa la ricorrente non ha ragione di dolersi per l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del termine anzidetto. 21.Si giustifica la disamina contestuale del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo, dell’ottavo e del nono motivo; invero medesime sono le ragioni che inducono al loro rigetto. 22.È ben evidente, viepiù alla luce delle espresse puntualizzazioni operate dalla Corte di Salerno (“ad ogni modo, al di là delle carenza che contraddistinguono la relazione dell’attestatore, destinate già a revocare in dubbio la regolarità e l’ammissibilità della procedura concordataria, (…)”: così sentenza impugnata, pag. 5),che le motivazioni che hanno indotto la medesima corte di merito a respingere la prima ragione di doglianza (concernente la relazione del professionista attestatore)addotta dalla [OSCURATO:SOCIETA] con il reclamo ex art. 18 l.fall., integrano un’autonoma “ ratio decidendi ”, giustapposta alle ulteriori motivazioni, integranti a loro volta autonome “r atio nes decidendi ”, fondanti il rigetto delle aggiuntiveragioni di doglianza veicolate dal reclamo. In tal guisa sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass.14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493).23. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto nei suoi confronti assunta. 24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigettail ricorso; condanna la ricorrente, F a trotek s.r.l., a rimborsare a l la controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA],le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore