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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 20235/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10365/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D’ACQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 3354/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2007,innanzi al Tribunale di Napoli, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i di loro figli [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], perché fosse ordinato il ripristino della servitù di aria e di luce in favore del sottostante immobile di sua proprietà e perché i convenuti fossero condannati alla demolizione delle opere illegittimamente intraprese e portate a termine, così ripristinando lo stato dei luoghi.

A sostegno della domanda espose: (a)di avere acquistato nel 1977, in comunione con il marito [OSCURATO:PERSONA], un appartamento sito in Capri, che godeva di una servitù atipica di luce e di aria, esercitata attraverso due aperture orizzontali ubicate nel terrazzo sovrastante di proprietà dei coniugiMaria Nocera e [OSCURATO:PERSONA] ; (b) che quest’ ultimi avevano trasformato il terrazzo in un vano del loro appartamento, determinando l’oscuramento degli ambientisottostanti e l’occlusione delle aperture per l’aria ; (c) di avere proposto, con ricorso del 1990, unitamente al proprio coniuge(deceduto nel 2003, lasciando quale unica erede la moglie),denuncia di nuova opera nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ottenendo dal Pretore di Capri la sospensione dei lavori; (d) che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 1993, aveva accertato il diritto di servitù atipica di aria e luce rivendicato; (e) che la Corte di Napoli, con sentenza del 1996, accolta l’impugnazione della controparte, aveva negato il diritto di servitù; (f) che la Corte di cassazione, nel 1999, aveva cassato con rinvio la decisione d’appello; (g) che la Corte di Napoli, nel 2002, decidendo in sede di rinvio, aveva rigettato l’impugnazione avversa, così confermando la sentenza di primo grado e, quindi, l’esistenza del diritto di servitù.

Osservò l’attrice che, poichè dopo la sentenza del 2002, la controparte aveva continuato e portato a termine la costruzione del vano con l’interclusone delle aperture per luce e per aria , si era reso necessario adire nuovamente il Tribunale di Napoli , al fine di veder accolta la richiesta di demolizione delle opere e la “restitutio in integrum”dello stato dei luoghi.

Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] , costituitosi, chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, invocò l’applicazione dell’art. 1068,co. 2, cod. civ.

Eccepì, in particolare , l’inopponibilità del giudicato promanante dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 2002, che aveva accertato l’esistenza della servitù di luce e di aria, non avendo egli partecipato al relativo giudizio.

Da ciò conseguiva l’inammissibilità della domanda nei suoi confronti, nonché la possibilità di contestare, a sua volta, l’esistenza delle pretese servitù atipiche di luce e di aria. [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (divenuti nudi proprietari, insieme al germano Alessandro), contestarono la domanda attorea , proponendo identica domanda riconvenzionale tesa ad ottenere, in subordine, lo spostamento delle due servitù. [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace.

Il Tribunale di Napoli, all’esito dell’istruttoria, rigettò la domanda della attrice.

Successivamente, la Trapani donò la nuda proprietà del suo appartamento ai nipoti Francesca, Alfonso, Dario e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza di primo grado proposero appello la Trapani e i soli nipoti Alfonso e DarioBrancaccio.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettatol’appello confermando la decisione di primo grado.

Questi, in sintesi, i passaggi salienti della sentenza, per quel che qui rileva: - non poteva condividersi l’assunto d e gli appellanti secondo cui, nel caso di specie, sussisteva l’efficacia riflessa anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (coniuge dell’attrice in regime di comunione legale rimasto estraneo al giudizio ) del giudicato esterno promanante dalla precedente sentenza di mero accertamento dell’esistenza dellapostulata servitù; - se l’ “ actio confessoria servitutis ” , proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e diretta a far dichiarare l’esistenza della servitù di aria e di luce, non configurava una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del comproprietario [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza richiesta non è “inutiliter data”, importando l’effetto di ordinare la cessazione della molestia; invece, quella di ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle opere, incidendo su di un rapporto comune a più soggetti, in guisa inscindibile ed autonoma, rendeva necessario il litisconsorzio nei confronti di tutti i proprietari; conseguenza, l’inesorabile necessità di dovere verificare nuovamente l’esistenza della servitù vantata dall’attrice - l’ efficacia riflessa del giudicato esige che il diritto del litisconsorte pretermesso sia un diritto dipendente dalla situazione giuridica definita nel processo cui il detto litisconsorte non ha partecipato o, comunque, un diritto subordinato a tale situazione - essa spiega i suoi effetti nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione; c) l’efficacia riflessa riguardi soltanto l’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di diverso accertamento condizioni che nella fattispecie non ricorrevano; - stante, dunque, la necessità di accertare nuovamente la servitù di aria e di luce nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, dovevano accogliersi le valutazioni operate dal giudice di primo grado,secondo cui l’attrice non aveva provato l’esistenza del diritto di servitù mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto previsti dagli artt. 1058 e 1062 cc, non potendo essere sufficiente a tal fine l’esistenza di opere visibili e permanenti.

L’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA], nonché Alfonso e [OSCURATO:PERSONA] (nudi proprietari del presunto fondo dominante) propongono ricorso fondato su tre motivie illustrato da memoria.

Resistono con controricorso , successivamente illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con separato controricorso, [OSCURATO:PERSONA] eValerio Preziosi. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. per l’omesso esame e valutazione di un elemento di diritto essenziale al fine della risoluzione della controversia in relazione agli artt. 1027 e 1079 cod. civ. e quindi dell’efficacia riflessa del precedente giudicato Si sostiene che il Giudice di secondo grado non aveva considerato che se un fondo gode di una servitù attiva, affermata e riconosciuta con sentenza passata in giudicato, questa sentenza fa stato nei confronti di chiunque in quanto tendente a dare stabilità ai rapporti giuridici tra i fondi ,non implicando una tale statuizione il mutamento dello stato di fatto dei luoghi.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. per l’errata e falsa interpretazione ed applicazione alla fattispecie concreta del disposto dell’art. 2909 cod. civ. in relazione alla efficacia riflessa della sentenza n. 2762/02 pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di Appello di Napoli e quindi al travisamento del petitum da parte della Corte di Appello La Corte napoletana avrebbe errato nel ritenere che doveva essere accertata nuovamente l’esistenza della servitù.

Il litisconsorzio necessario, infatti, proseguono i ricorrenti, sussiste sol o in presenza della domanda di ripristino dello “ status quo ante”,mediante la demolizione del manufatto.

Ciò, tuttavia, non impedisce l’efficacia riflessa del precedente giudicato anche nei confronti dei soggetti estranei al giudizio, ove non venga svolta una tale domanda.

3. Con la terza doglianza, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. per l’errata e falsa interpretazione ed applicazione delle norme relative alla comunione legale tra i coniugi di cui all’art. 177 e segg. cod. civ. in relazione alla efficacia riflessa della sentenza n. 2762/02 pronunciata in sede di rinvio della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti, l’istituto della comunione legale comporta che qualsiasi fatto venga ad incidere sulla massa in comunione, automaticamente entra nella sfera giuridica di entrambi i partecipanti alla stessa e quindi la modificazione delle peculiarità del bene in comunione modifica automaticamente i diritti, positivi o negativi che siano, esercitabili da entrambi i coniugi Di conseguenza, la sentenza della Corte d’appello , che aveva accolto la domanda di “ confessoria servitutis ”, non poteva che esplicare i propri effetti anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Gli esposti motivi, tra loro collegati e, perciò suscettibili di esame unitario, sono infondati.

La questione sottoposta alla Corte consiste nello stabilire se il giudicato sull’esistenza di una servitù intervenuto nei confronti di un coniuge in regime di comunione legale (comproprietario del fondo servente) possa estendersi anche all’altro coniuge (comproprietario del fondo servente).

E, p oiché le critiche convergono nell’invocare gli effetti del c.d.

“giudicato riflesso” è opportuno, sia pure nei limiti imposti dalla sede, richiamare i fondamentali principi di diritto in materia. - La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva) - Sez. 3, n. 5377 del 21/02/2023, Rv. 666765 –01; nello stesso senso, Cass. n. 2137/2014 -. - Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.

Tuttavia, tali effetti riflessi, oltre che dagli ordinari limiti soggettivi, sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile che quegli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico - Sez. 1, n. 5381, 11/03/2005, Rv. 580084 -01.

Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento - Sez. 3, n. 8101 del 23/04/2020 (Rv. 657573 - 01); conf., con speciale riguardo alla necessità che il soggetto estraneo al giudizio attinto dall’effetto riflesso sia titolare di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, Cass. n. 2137/2014.

Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato - Sez. 3, n. 17931, 04/07/2019 (Rv. 654562 -02) -.

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa - Sez. 3, n. 15599, 11/06/2019 (Rv. 654346 - 01), conf.

Cass. nn. 18062/2019, 22908/2013.

Venendo al caso di specie, va subito chiarito, al contrario di quel che si afferma in ricorso, che non si è in presenza di due giudizi fra le stesse parti, in quanto il Preziosi non aveva preso parteal primo giudizio.

Non si è in presenza di diritti dipendenti da quello dichiarato con la statuizione divenuta irrevocabile, né ad essa subordinati (cfr. Cass. n. 21240/2018, peraltro richiamata dagli stessi ricorrenti) e l’accertamento della servitù riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato a carico dell’immobile di cui [OSCURATO:PERSONA], rimasto estraneo al giudizio, era comproprietario, era stato effettuato solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria per la metà.

Non si è in presenza dell’accertamento di un fatto materiale incontrovertibile da far valere nei confronti di un terzo che non vanti un autonomo diritto rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto (cfr. Cass. n. 22908/2013, peraltro citata dagli stessi ricorrenti), pretendendosi di far soggiacere al giudicato proprio il titolare della posizione giuridica sottoposta al giudice e rimasto estraneo al giudizio e che, se convenuto, avrebbe potuto svolgere autonome e diverse difese per ottenere un esito diverso.

Non è dunque possibile estendere gli effetti del giudicato al coniuge pretermesso, sol perché in comunione legale, sulla base della ricostruzione, a tutt’altro fine diretta, operata dalla Corte costituzionale, la quale con la decisione n. 311/1988 ha valorizzato il significato solidaristico dell’istituto, ma - è bene ricordare - ha lasciato immutato il quadro normativo.

Secondo la costante giurisprudenza di queta Corte, l 'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Sez. 2, sentenza n. 22835 del 14.8.2024 , Rv. 672178; conf. a nche n. 3925 del 29/02/2016).

Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto anche la condannaa demolire le opere edificate.

Fuori luogo è il richiamo ai principi che disciplinano gli acquisti dei coniugi in regime di comunione (terzo motivo di ricorso), perché nel caso in esame trovano invece applicazione i principi che disciplinano il litisconsorzio in tema di azioni reali che comportano la riduzione in pristino.

Da quanto esposto, discende inevitabilmente il rigetto del ricorso.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore delle due parti controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per compensi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Nocera e [OSCURATO:PERSONA], in euro 3.500,00 e, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10365/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D’ACQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 3354/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2007,innanzi al Tribunale di Napoli, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i di loro figli [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], perché fosse ordinato il ripristino della servitù di aria e di luce in favore del sottostante immobile di sua proprietà e perché i convenuti fossero condannati alla demolizione delle opere illegittimamente intraprese e portate a termine, così ripristinando lo stato dei luoghi. A sostegno della domanda espose: (a)di avere acquistato nel 1977, in comunione con il marito [OSCURATO:PERSONA], un appartamento sito in Capri, che godeva di una servitù atipica di luce e di aria, esercitata attraverso due aperture orizzontali ubicate nel terrazzo sovrastante di proprietà dei coniugiMaria Nocera e [OSCURATO:PERSONA] ; (b) che quest’ ultimi avevano trasformato il terrazzo in un vano del loro appartamento, determinando l’oscuramento degli ambientisottostanti e l’occlusione delle aperture per l’aria ; (c) di avere proposto, con ricorso del 1990, unitamente al proprio coniuge(deceduto nel 2003, lasciando quale unica erede la moglie),denuncia di nuova opera nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ottenendo dal Pretore di Capri la sospensione dei lavori; (d) che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 1993, aveva accertato il diritto di servitù atipica di aria e luce rivendicato; (e) che la Corte di Napoli, con sentenza del 1996, accolta l’impugnazione della controparte, aveva negato il diritto di servitù; (f) che la Corte di cassazione, nel 1999, aveva cassato con rinvio la decisione d’appello; (g) che la Corte di Napoli, nel 2002, decidendo in sede di rinvio, aveva rigettato l’impugnazione avversa, così confermando la sentenza di primo grado e, quindi, l’esistenza del diritto di servitù. Osservò l’attrice che, poichè dopo la sentenza del 2002, la controparte aveva continuato e portato a termine la costruzione del vano con l’interclusone delle aperture per luce e per aria , si era reso necessario adire nuovamente il Tribunale di Napoli , al fine di veder accolta la richiesta di demolizione delle opere e la “restitutio in integrum”dello stato dei luoghi. Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] , costituitosi, chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, invocò l’applicazione dell’art. 1068,co. 2, cod. civ. Eccepì, in particolare , l’inopponibilità del giudicato promanante dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 2002, che aveva accertato l’esistenza della servitù di luce e di aria, non avendo egli partecipato al relativo giudizio. Da ciò conseguiva l’inammissibilità della domanda nei suoi confronti, nonché la possibilità di contestare, a sua volta, l’esistenza delle pretese servitù atipiche di luce e di aria. [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (divenuti nudi proprietari, insieme al germano Alessandro), contestarono la domanda attorea , proponendo identica domanda riconvenzionale tesa ad ottenere, in subordine, lo spostamento delle due servitù. [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. Il Tribunale di Napoli, all’esito dell’istruttoria, rigettò la domanda della attrice. Successivamente, la Trapani donò la nuda proprietà del suo appartamento ai nipoti Francesca, Alfonso, Dario e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza di primo grado proposero appello la Trapani e i soli nipoti Alfonso e DarioBrancaccio. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettatol’appello confermando la decisione di primo grado. Questi, in sintesi, i passaggi salienti della sentenza, per quel che qui rileva: - non poteva condividersi l’assunto d e gli appellanti secondo cui, nel caso di specie, sussisteva l’efficacia riflessa anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (coniuge dell’attrice in regime di comunione legale rimasto estraneo al giudizio ) del giudicato esterno promanante dalla precedente sentenza di mero accertamento dell’esistenza dellapostulata servitù; - se l’ “ actio confessoria servitutis ” , proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e diretta a far dichiarare l’esistenza della servitù di aria e di luce, non configurava una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del comproprietario [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza richiesta non è “inutiliter data”, importando l’effetto di ordinare la cessazione della molestia; invece, quella di ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle opere, incidendo su di un rapporto comune a più soggetti, in guisa inscindibile ed autonoma, rendeva necessario il litisconsorzio nei confronti di tutti i proprietari; conseguenza, l’inesorabile necessità di dovere verificare nuovamente l’esistenza della servitù vantata dall’attrice - l’ efficacia riflessa del giudicato esige che il diritto del litisconsorte pretermesso sia un diritto dipendente dalla situazione giuridica definita nel processo cui il detto litisconsorte non ha partecipato o, comunque, un diritto subordinato a tale situazione - essa spiega i suoi effetti nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione; c) l’efficacia riflessa riguardi soltanto l’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di diverso accertamento condizioni che nella fattispecie non ricorrevano; - stante, dunque, la necessità di accertare nuovamente la servitù di aria e di luce nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, dovevano accogliersi le valutazioni operate dal giudice di primo grado,secondo cui l’attrice non aveva provato l’esistenza del diritto di servitù mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto previsti dagli artt. 1058 e 1062 cc, non potendo essere sufficiente a tal fine l’esistenza di opere visibili e permanenti. L’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA], nonché Alfonso e [OSCURATO:PERSONA] (nudi proprietari del presunto fondo dominante) propongono ricorso fondato su tre motivie illustrato da memoria. Resistono con controricorso , successivamente illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con separato controricorso, [OSCURATO:PERSONA] eValerio Preziosi. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. per l’omesso esame e valutazione di un elemento di diritto essenziale al fine della risoluzione della controversia in relazione agli artt. 1027 e 1079 cod. civ. e quindi dell’efficacia riflessa del precedente giudicato Si sostiene che il Giudice di secondo grado non aveva considerato che se un fondo gode di una servitù attiva, affermata e riconosciuta con sentenza passata in giudicato, questa sentenza fa stato nei confronti di chiunque in quanto tendente a dare stabilità ai rapporti giuridici tra i fondi ,non implicando una tale statuizione il mutamento dello stato di fatto dei luoghi. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. per l’errata e falsa interpretazione ed applicazione alla fattispecie concreta del disposto dell’art. 2909 cod. civ. in relazione alla efficacia riflessa della sentenza n. 2762/02 pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di Appello di Napoli e quindi al travisamento del petitum da parte della Corte di Appello La Corte napoletana avrebbe errato nel ritenere che doveva essere accertata nuovamente l’esistenza della servitù. Il litisconsorzio necessario, infatti, proseguono i ricorrenti, sussiste sol o in presenza della domanda di ripristino dello “ status quo ante”,mediante la demolizione del manufatto. Ciò, tuttavia, non impedisce l’efficacia riflessa del precedente giudicato anche nei confronti dei soggetti estranei al giudizio, ove non venga svolta una tale domanda. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. per l’errata e falsa interpretazione ed applicazione delle norme relative alla comunione legale tra i coniugi di cui all’art. 177 e segg. cod. civ. in relazione alla efficacia riflessa della sentenza n. 2762/02 pronunciata in sede di rinvio della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti, l’istituto della comunione legale comporta che qualsiasi fatto venga ad incidere sulla massa in comunione, automaticamente entra nella sfera giuridica di entrambi i partecipanti alla stessa e quindi la modificazione delle peculiarità del bene in comunione modifica automaticamente i diritti, positivi o negativi che siano, esercitabili da entrambi i coniugi Di conseguenza, la sentenza della Corte d’appello , che aveva accolto la domanda di “ confessoria servitutis ”, non poteva che esplicare i propri effetti anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Gli esposti motivi, tra loro collegati e, perciò suscettibili di esame unitario, sono infondati. La questione sottoposta alla Corte consiste nello stabilire se il giudicato sull’esistenza di una servitù intervenuto nei confronti di un coniuge in regime di comunione legale (comproprietario del fondo servente) possa estendersi anche all’altro coniuge (comproprietario del fondo servente). E, p oiché le critiche convergono nell’invocare gli effetti del c.d. “giudicato riflesso” è opportuno, sia pure nei limiti imposti dalla sede, richiamare i fondamentali principi di diritto in materia. - La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva) - Sez. 3, n. 5377 del 21/02/2023, Rv. 666765 –01; nello stesso senso, Cass. n. 2137/2014 -. - Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. Tuttavia, tali effetti riflessi, oltre che dagli ordinari limiti soggettivi, sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile che quegli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico - Sez. 1, n. 5381, 11/03/2005, Rv. 580084 -01. Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento - Sez. 3, n. 8101 del 23/04/2020 (Rv. 657573 - 01); conf., con speciale riguardo alla necessità che il soggetto estraneo al giudizio attinto dall’effetto riflesso sia titolare di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, Cass. n. 2137/2014. Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato - Sez. 3, n. 17931, 04/07/2019 (Rv. 654562 -02) -. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa - Sez. 3, n. 15599, 11/06/2019 (Rv. 654346 - 01), conf. Cass. nn. 18062/2019, 22908/2013. Venendo al caso di specie, va subito chiarito, al contrario di quel che si afferma in ricorso, che non si è in presenza di due giudizi fra le stesse parti, in quanto il Preziosi non aveva preso parteal primo giudizio. Non si è in presenza di diritti dipendenti da quello dichiarato con la statuizione divenuta irrevocabile, né ad essa subordinati (cfr. Cass. n. 21240/2018, peraltro richiamata dagli stessi ricorrenti) e l’accertamento della servitù riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato a carico dell’immobile di cui [OSCURATO:PERSONA], rimasto estraneo al giudizio, era comproprietario, era stato effettuato solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria per la metà. Non si è in presenza dell’accertamento di un fatto materiale incontrovertibile da far valere nei confronti di un terzo che non vanti un autonomo diritto rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto (cfr. Cass. n. 22908/2013, peraltro citata dagli stessi ricorrenti), pretendendosi di far soggiacere al giudicato proprio il titolare della posizione giuridica sottoposta al giudice e rimasto estraneo al giudizio e che, se convenuto, avrebbe potuto svolgere autonome e diverse difese per ottenere un esito diverso. Non è dunque possibile estendere gli effetti del giudicato al coniuge pretermesso, sol perché in comunione legale, sulla base della ricostruzione, a tutt’altro fine diretta, operata dalla Corte costituzionale, la quale con la decisione n. 311/1988 ha valorizzato il significato solidaristico dell’istituto, ma - è bene ricordare - ha lasciato immutato il quadro normativo. Secondo la costante giurisprudenza di queta Corte, l 'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (Sez. 2, sentenza n. 22835 del 14.8.2024 , Rv. 672178; conf. a nche n. 3925 del 29/02/2016). Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto anche la condannaa demolire le opere edificate. Fuori luogo è il richiamo ai principi che disciplinano gli acquisti dei coniugi in regime di comunione (terzo motivo di ricorso), perché nel caso in esame trovano invece applicazione i principi che disciplinano il litisconsorzio in tema di azioni reali che comportano la riduzione in pristino. Da quanto esposto, discende inevitabilmente il rigetto del ricorso. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore delle due parti controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per compensi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Nocera e [OSCURATO:PERSONA], in euro 3.500,00 e, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 20235/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris