CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 TANZARELLA;3442 - controricorrente -avverso la sentenza n. 360/2023 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 05/04/2023 R.G.N. 182/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19824/2023Numero sezionale 3442/2026Data pubblicazione 22/09/20261. [OSCURATO:PERSONA], lavoratore socialmente utile (LSU)avviato a selezione nel 1995 per lo svolgimento del servizio ditrasporto scolastico nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], poi impiegatonelle medesime mansioni in forza di contratto di collaborazione,successivamente prorogato sino all’avvenuta assunzione atempo indeterminato nel 2019, agiva in giudizio per ottenerel’accertamento dell’avvenuto espletamento di mansioniriconducibili alla ex III° qualifica funzionale, corrispondente allaposizione economica B3 a far data dal 1995, del dirittoall’assunzione a tempo indeterminato da tale data o a far datadal 2001, del diritto a percepire le relative differenzeretributive.2. Il Tribunale di Brindisi respingeva le domande dellavoratore, evidenziando il difetto di giurisdizione per lerivendicazioni relative al periodo giugno 1995/1998 e, rispettoalla domanda di costituzione del rapporto di lavoro, ritenendocessata la materia del contendere in quanto il lavoratore erastato assunto con contratto di tipo subordinato nel 2019.3. La Corte d’Appello di Lecce respingeva il gravame.Osservava (p. 7) che lo statuto normativo degli LSU non haalcun contatto con la disciplina del reclutamento del pubblicoimpiego, in quanto dispone “in via del tutto autonoma circa iltipo di attività, le modalità di esplicazione e la formacontrattuale, la durata e prorogabilità dei rapporti, il soggettoche corrisponde la remunerazione e i fondi cui attingere con ilconcorso di spesa della Regione”; rilevava che non eraconfigurabile nel caso di specie alcuna subordinazione;confermava la valutazione del primo giudice circa la mancanzadi prova sullo svolgimento di mansioni diverse o superiori.Numero registro generale 19824/2023Numero sezionale 3442/20264. Per la cassazione della sentenza d’appello ricNoumrreero di irla ccolta generale 25708/2026Data pubblicazione 22/09/2026lavoratore con quattro motivi; resiste con controricorso ilComune di [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisione1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazionedell’art. 35 d. lgs n.165/2001 e violazione e falsa applicazionedell’art. 6, comma 2, legge n. 81/2000, in relazione all’art. 7 d.lgs n.165/2001 e all’art. 112 c.p.c.; sostiene che la previsioneesplicita della clausola di tacito rinnovo alla scadenza previstanel contratto concluso a seguito della deliberazione della GiuntaMunicipale n. 114/2001 avente ad oggetto lo svolgimento delservizio di scuolabus “carente di unità” esclude che il serviziomedesimo possa considerarsi un “servizio aggiuntivo”, quindinon istituzionale e ricadente nella disposizione di cui all’art. 6,comma 2, legge n. 81/2000, come ritenuto dalla Corteterritoriale.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazioneapparente sui motivi per cui la Corte di merito ha ritenutosussistere un rapporto di LSU anche dopo il 2001, data dellatrasformazione del rapporto pregresso in un contratto di lavoroavente natura sinallagmatica e non invece un’attività prestataper attività ordinarie e istituzionali.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 360, n. 4,c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all’art. 2126 c.c. eomesso esame del fatto controverso; sostiene che la sentenzaimpugnata erroneamente non ha esaminato la questionedell’individuazione degli elementi sintomatici del rapporto diNumero registro generale 19824/2023lavoro subordinato di fatto svolto rispetto a quelli tipici deNl umero sezionale 3442/2026Numero di raccolta generale 25708/2026rapporto di LSU o del rapporto di co.co.co.Data pubblicazione 22/09/20264. Con il quarto motivo deduce violazione e falsaapplicazione del d. lgs. n. 368/2001, del d. lgs. n. 165/2001,dell’art. 36 Cost., delle clausole 2, 4, e 5 dell’Accordo quadroCES-UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, violazionedell’art. 115 c.p.c.; sostiene che la Corte di merito non haesaminato la questione dell’applicabilità al rapporto del d.lgs.n.368/2001 (che ha recepito l’accordo quadro [OSCURATO:PERSONA] eCEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva28.6.1999 n. 1999/70/CE del Consiglio) e dunqueerroneamente ha affermato la legittimità del rapporto svolto dalricorrente senza soluzione di continuità, in contrasto consentenze della Corte di Giustizia (n.157 del 15.3.2012 in causaC-157/11 Sibilio), e con la giurisprudenza di legittimità (Cassn.17101/2017, n. 6217/2023, n. 25672/2017).5. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perconnessione, in quanto concernenti la regolarità della sequenzacontrattuale tra le parti prima dell’assunzione definitiva e iconseguenti accertamenti in fatto, non sono fondati.6. Osserva preliminarmente il Collegio, con riguardo alledoglianze riferite all’art. 360, n. 4, c.p.c., che, secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio diomessa o apparente motivazione della sentenza allorquando ilgiudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha trattoil proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logicae giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n.9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacatodi legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,Numero registro generale 19824/2023Numero sezionale 3442/2026sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/20N1um4e,ro dni r.a ccolta generale 25708/2026Data pubblicazione 22/09/202623940/2017, n. 16595/2019). Nella specie, la motivazionerisponde ai requisiti normativi; attraverso il motivo diimpugnazione non è veicolabile una richiesta di rivalutazione insede di legittimità dei profili di merito della controversia; né lanon condivisione della motivazione, con la prospettazione diargomentazioni contrarie, può integrare vizi procedimentalidella sentenza impugnata.7. Tanto premesso, risulta dalla sentenza gravata e dagli attiche, nello specifico, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulatodal 2001 con il ricorrente (già LSU a far data dal 1995 inapplicazione della legge n. 56/1987) contratti di collaborazioneper autista di scuolabus. Si era trattato di contratti dicollaborazione quali misure per la fuoriuscita dal bacino degliLSU (graduatorie disoccupati); era poi intervenuta (in corso dicausa, nel 2019) la stabilizzazione.8. La pretesa del ricorrente di retrodatazione dell’assunzione(dalla data di avvio al lavoro socialmente utile risalente al2.6.1995 o dal 30.4.2001, data della delibera della Giunta diprogrammazione triennale dei fabbisogni ai fini dellasottoscrizione dei contratti di collaborazione), con conseguentidifferenze retributive, non è fondata, perché la sequenzacontrattuale tra le parti risulta conforme alla normativa diriferimento.9. Come evidenziato dalla Corte territoriale, misure per ilsostegno ai disoccupati attraverso la stipula di cd. co.co.co.(quali quelle in esame, stipulati sulla base della delibera dellaGiunta n. 215/2001 e poi rinnovati) non possono essere confusecon le attività di collaborazione ordinaria, in quanto finalizzatealla fuoruscita dal bacino degli LSU; è stata anche esclusa, infatto, quanto al periodo precedente rispetto alla stabilizzazione,Numero registro generale 19824/2023la subordinazione e la sussistenza di differenze di orario rispettoN umero sezionale 3442/2026Numero di raccolta generale 25708/2026a quello stabilito.Data pubblicazione 22/09/202610. Va rammentata in proposito la specifica disposizione di cuiall’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 80/2000 (recante “Integrazioni emodifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a normadell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”)a mente della quale i co.co.co. in questione sono stati stipulati,che stabilisce che: “Le amministrazioni pubbliche di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio l993,n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano lecondizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2,comma 1 (ossia gli LSU), attraverso incarichi di collaborazionecoordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attivitàpreviste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decretolegislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per lastessa durata ivi prevista. e successive modificazioni, per lastessa durata ivi prevista.” Detta norma rappresenta, quindi,una disposizione speciale che consentiva (“possono”) la stipuladi co.co.co. per attività analoghe a quelle dei lavori socialmenteutili.11. Come chiarito dalla Corte territoriale (v., in particolarepunto B1 della motivazione), la vicenda lavorativa in esame èinserita nel piano di stabilizzazione degli LSU presenti nelbrindisino in sintonia con le iniziative regionali rispetto ailavoratori con tale contratto presenti nel territorio pugliese; atale platea storica di LSU la pubblica amministrazione poteva,appunto, affidare incarichi di collaborazione coordinata econtinuativa per 60 mesi prorogabili, ricorrendole le condizionie le esigenze. Ciò è quanto pattuito nel caso in esame,trattandosi comunque di misure diretta a garantire il sostegnoNumero registro generale 19824/2023Numero sezionale 3442/2026ai disoccupati, da non confondersi con le collaborazionNi ucmhereo dis ria ccolta generale 25708/2026Data pubblicazione 22/09/2026potevano instaurare secondo le norme privatistiche.12. Si è trattato, come detto, di facoltà consentita dalla leggecitata ed esercitata nel caso concreto, tenendo conto che lostatuto normativo degli LSU non ha contatti con la disciplina delreclutamento del pubblico impiego, che, nel caso in esame, haseguito un percorso di stabilizzazione distinto. Infatti, secondola ricostruzione della Corte territoriale, la delibera del 2001aveva solo previsto la possibilità di una stabilizzazione ma, inconcreto, aveva disposto la stipula dei co.co.co., comeconsentito dalla legge speciale.13. Del resto, per consolidata giurisprudenza di legittimità,l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integraun rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8del d.lgs. n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4 del d. lgs. n.81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determinal'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapportospeciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione el'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazionesalariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativadiretta alla riqualificazione del personale per una possibilericollocazione.14. Ciò non esclude che in concreto il rapporto possasubordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.,ma a tal fine è necessario che risultino provati, oltre alladifformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimentonell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad unservizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione,ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto diNumero registro generale 19824/2023impiego (cfr. Cass. n. 17101/2017, n. 6155/2018, n.N umero sezionale 3442/2026Numero di raccolta generale 25708/202640806/2021, n. 18986/2022, n. 9560/2023).Data pubblicazione 22/09/202615. Invero, con la decisione n. 157 del 15 marzo 2012, incausa C-157/11, Sibilio, la CGUE ha affermato che: «Tenutoconto degli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro (…), si deverilevare che la qualificazione formale, da parte del legislatorenazionale, del rapporto costituito tra una persona che svolgelavori socialmente utili e l’amministrazione pubblica per cuivengono effettuati questi lavori non può escludere che a dettapersona debba tuttavia essere conferita la qualità di lavoratorein base al diritto nazionale, se tale qualifica formale è solamentefittizia e nasconde in tal modo un reale rapporto di lavoro aisensi di tale diritto». Tuttavia, «anche se il giudice del rinviodovesse giungere alla conclusione che, tenuto conto delle suecaratteristiche e delle circostanze in cui vengono effettuati ilavori socialmente utili da persone quali il ricorrente principale,il rapporto tra quest’ultimo e l’amministrazione pubblica italianache lo ha assunto costituisce, in realtà, un rapporto di lavoro aisensi del diritto nazionale, occorre comunque ricordare che laclausola 2, punto 2, dell’accordo quadro conferisce agli Statimembri un margine di discrezionalità riguardo all’applicazionedell’accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapportidi lavoro. Infatti, la clausola 2, punto 2, dell’accordo quadrooffre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarreal campo di applicazione di tale accordo quadro i “rapporti diformazione professionale iniziale e di apprendistato” nonché i“contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di unprogramma specifico di formazione, inserimento eriqualificazione professionale pubblico o che usufruisca dicontributi pubblici”». Precisa la CGUE nella medesima decisione(§ 56) che l’applicazione dei criteri stabiliti sul fondamento diNumero registro generale 19824/2023Numero sezionale 3442/2026detto potere discrezionale deve essere indubbiaNummeeron dti era ccolta generale 25708/2026Data pubblicazione 22/09/2026effettuata in modo trasparente e poter essere controllata perimpedire che un lavoratore impiegato in un programma che nonrientri nelle categorie elencate nella clausola 2, punto 2,dell’accordo quadro sia privato della tutela che quest’ultimointende garantirgli (cfr., sentenza CGUE 8 settembre 2011,[OSCURATO:PERSONA], C-177/10, § 77).16. La Corte d’Appello ha effettuato un compiuto vaglio delrapporto in questione con riguardo alle fonti e alle causali dicontratti e proroghe, riscontrandone la conformità allanormativa nazionale ed europea, e, con riguardo al concretoconformarsi dell’attività prestata, ha escluso la prova didifformità rispetto al contratto o di fittizietà dello stesso. Diconseguenza ha escluso anche l'instaurazione in via di merofatto di un rapporto di impiego, così come ha altresì escluso laricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine,trattandosi, dopo il periodo di lavoro socialmente utile con lapropria autonoma disciplina, di contratti di collaborazione nondisciplinati dalla normativa del rapporto di lavoro a termineprivato. Si osserva inoltre che sono prive di specificità ledoglianze relative alla delibera di G.M. del 2001.17. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto nel suocomplesso.18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 19824/2023Numero sezionale 3442/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudiNzuimoe rco hdie ra ccolta generale 25708/2026Data pubblicazione 22/09/2026liquida in € 4.000 per compensi professionali, oltre spesegenerali in misura del 15%, € 200 per esborsi, accessori dilegge.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteCaterina Marotta