Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 32356/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 26224-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]carl, rappresentat o e difes o da gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con [OSCURATO:SOCIETA]u. e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7360/2022 , pubblicata in data 22 agosto 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 9 ottobre 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Roma, lì 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 26224-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]carl, rappresentat o e difes o da gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con [OSCURATO:SOCIETA]u. e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7360/2022 , pubblicata in data 22 agosto 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 9 ottobre 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì 21
Sentenza Cassazione n. 32356/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris