CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27401/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Ancona;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 ottobre 2025 la Corte d’appello di Ancona ha confermatola sentenza del 14 novembre 2024 con la quale il Tribunale di Macerata ha ritenutoAli [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all’imputazione, condannandolo alla penadi anni 2 e mesi 4 di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti genericheequivalenti alla contestata recidiva; ha inoltre ordinato l'espulsione dell'imputatodal territorio dello Stato a pena espiata.1.1. Più in particolare, l’imputato è stato condannato in relazione a diversecondotte di cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, hashish e cocaina,collocate tra giugno e novembre 2019, ricostruite esaminando il traffico telefonicorisultante dai tabulati e le dichiarazioni rese dagli acquirenti, i quali hanno altresìriconosciuto nel ricorrente il soggetto che cedeva loro le sostanze.Le condotte sono state riqualificate ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processualepenale, poiché né il decreto di citazione in appello, né la sentenza di primo gradosono stati tradotti in una lingua nota al ricorrente.Ciò ha determinato, come pure hanno affermato le Sezioni Unite, la nullitàdella sentenza – documento, che dovrà quindi essere tradotta dal giudice che l’hapronunciata.Tale conclusione, si osserva in ricorso, non può essere messa in discussionedall’irreperibilità del ricorrente, trattandosi di condizione «non irreversibile» (p. 4ricorso).2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità dicui all’art. 131-bis cod. pen.I giudici di merito, si osserva in ricorso, in presenza di un solo precedentespecifico, non avrebbero potuto ritenere l’abitualità del comportamento, che l’art.131-bis cod. pen. reputa ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.Inoltre, attraverso il richiamo a mere clausole di stile, la Corte non hacompiuto quella valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità dellafattispecie concreta, che la giurisprudenza di legittimità richiede onde verificare sepossa o meno essere ritenuta la particolare tenuità del fatto.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e difettoassoluto di motivazione con riguardo alla mancata concessione della circostanzaSecondo il ricorrente nel motivare il diniego la Corte d’appello ha fattoriferimento all’entità dei corrispettivi e alla tipologia delle sostanze cedute.In tal modo, i giudici non hanno considerato che, nel caso di reato continuato,i presupposti dell’attenuante vanno verificati con riguardo a ciascun fatto di reato,poiché la pluralità delle condotte può semmai incidere su altri aspetti deltrattamento sanzionatorio.2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazionein ordine alla mancata esclusione della recidiva, che i giudici di merito hannoriconosciuto senza alcuno sforzo motivazionale.L’applicazione della recidiva, osserva il ricorrente, richiede che si dia contonon soltanto dell’esistenza di precedenti penali ma anche del giudizio relativoall’accresciuta pericolosità manifestata attraverso la commissione del nuovo fatto direato.In ogni caso si evidenzia che la sentenza in forza della quale è statariconosciuta la recidiva è passata in giudicato dopo la commissione del fatto per cuiè processo, e quindi non poteva essere valutata ai sensi dell’art. 99 cod. pen.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazionecon riguardo alla misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato dal territorio delloStato.I giudici di merito hanno applicato la misura di sicurezza ritenendo il ricorrentesocialmente pericoloso, e ciò sulla base di una motivazione apparente, poiché hannofatto dipendere tale giudizio esclusivamente dalla commissione di reati con finalitàdi lucro.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, poiché complessivamente infondato, deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo è infondato.1.1.1. Quanto alla mancata traduzione della sentenza di primo grado, laquestione è stata sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di appello (p. 2ricorso), quindi tardivamente.Al riguardo è sufficiente richiamare il principio recentemente affermato dalleSezioni Unite, secondo il quale l'omessa traduzione della sentenza di primo gradoall'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullitàgenerale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., che deve quindi essere eccepita con l'atto di impugnazione (Sez. U, n. 38306del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01, in un caso in cui la questione era stataposta dal difensore dell’imputato con i motivi nuovi di appello).1.1.2. Sempre con lo stesso intervento, le Sezioni Unite, risolvendo unulteriore contrasto, hanno altresì affermato che anche l’omessa traduzione deldecreto di citazione per il giudizio di appello, di cui pure si duole il ricorrente,determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, Ndiaye, cit.;Sez. 3, n. 12346 del 22/02/2024, Najhi, non mass.; Sez. 6, n. 3993 del 30/11/2023,dep. 2024, Dabo, Rv. 286113 - 01; Sez. 4, n. 34533 del 15/06/2023, Emerue, nonmass.; Sez. 5, n. 20035 dell’1/03/2023, Vacariu, Rv. 284515 - 01), nel caso inesame tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di appello.A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte valorizzando sia l’ampia dizionedell’art. 143 cod. proc. pen. (che impone la traduzione anche di atti che non valgonoa far conoscere all’imputato l’accusa), sia la funzione informativa propria del decretodi citazione di cui all’art. 601 cod. proc. pen., strumentale all’esercizio di prerogativedifensive.Ciò posto, la Corte d’appello ha escluso l’obbligo di disporre la traduzione deldecreto in quanto l’imputato, già irreperibile al momento dell’emissione dellasentenza del Tribunale, è stato poi dichiarato latitante.Così facendo, i giudici territoriali hanno fatto buon governo del principio percui l’obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannatoalloglotto che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazionedell'art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizioneprocessuale (nella specie, irreperibilità) cui segua per legge la notificazione degliRv. 278364 – 01; Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262773 – 01; Sez.6, n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218 – 01).Si tratta di un principio elaborato prima delle modifiche apportate all'art. 143cod. proc. pen. dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, quando si è affermato che le regolesulla nomina dell'interprete e sulla traduzione degli atti sono funzionali alla garanziadella corretta comprensione di ciò che accade nel processo, sempre che lo stranieropartecipi o intenda partecipare attivamente al processo e voglia comprendere ciòche in esso accade in modo da poter valutare personalmente le strategie processualiche ritiene di intraprendere (Sez. 6, n. 47550 del 13/11/2007, Homrani, Rv. 238224– 01); a tal fine, è stato valorizzato anche il dato letterale della disposizione –rimasto inalterato dopo la riforma - secondo il quale il diritto di farsi assistere da uninterprete è garantito "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulatae di seguire il compimento degli atti cui partecipa".Il principio è stato quindi ribadito dalla giurisprudenza sviluppatasisuccessivamente all’entrata in vigore delle predette modifiche (Sez. 7, ord. n. 7607del 12/02/2026, Pan, non mass.; Sez. 2, n. 41736 del 18/09/2025, Ghasemi, nonmass.; Sez. 1, n. 26855 del 27/06/2025, Mikautadze, non mass.; Sez. 1, n. 27843dell’08/05/2025, Berezovschi, non mass.), anche con pronunce successive ai recentiinterventi delle Sezioni Unite (ovvero Sez. U, Ndiaye, cit.; Sez. U, n. 15069 del26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01).Si è infatti affermato che «l'adempimento legale della notificazione al difensorenella fattispecie nasce dall'impossibilità, in ragione delle condizioni di irreperibilitàin cui si è consapevolmente posto l'interessato, di rivolgere l'informazione allapersona alloglotta, così che il raggiungimento della sua sfera di conoscenza oconoscibilità può garantirsi soltanto tramite l'adempimento diretto al difensore, ilquale potrà veicolare l'informazione, ma nell'ambito delle relazioni afferentiall'assistenza che gli competono, in modo da potere rimanere assicurato a seguitodi tale percorso, dovuto al comportamento dell'interessato, ogni possibile effettoconoscitivo» (così in motivazione Sez. 2, [OSCURATO:PERSONA], cit., ripresa da Sez. 1, Mikautadze,cit.).Ciò che assume rilievo nel caso in esame non è il fatto che si sialegittimamente proceduto alla notificazione degli atti mediante consegna aldifensore (cfr., nel senso che la traduzione del decreto di citazione in appello èdovuta anche se la notificazione all’imputato, non latitante né irreperibile, è stataeseguita presso il difensore domiciliatario, Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Alì, Rv.283355 – 01, richiamata in motivazione anche da Sez. U, Ndiaye, cit.); piuttosto,rileva la ragione per la quale si è dovuto procedere con queste modalità.Sottraendosi consapevolmente alla conoscenza del processo, il ricorrente si èposto nella condizione di non ricevere, nella lingua a lui nota, le relativeinformazioni, né di partecipare attivamente al processo stesso, fermo restando che,ove dovesse venir meno la condizione di latitanza - evenienza su cui si appunta ilmotivo di ricorso – il comma 4-bis dell’art. 296 cod. proc. pen. (inserito dall'art. 13,comma 1, lett. d, n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) prevede ora che, nel caso incui il processo sia in corso, all'imputato debba essere comunicata la datadell'udienza successiva.1.2. Il secondo motivo è nel complesso infondato.Come pure si osserva in ricorso (pp. 6 e 7), ai fini di cui all'art. 131-bis cod.pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reatoper cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01; cfr., Sez. 6, n. 6551del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 – 01).Se, quindi, nel caso in esame non può parlarsi di comportamento abituale inpresenza di un unico precedente specifico - e la motivazione va dunque in questosenso corretta ex art. 619 cod. proc. pen. - è anche vero che il diniego della causadi non punibilità si fonda altresì sull’impossibilità di riconoscere al fatto, così comeaccertato, quel minimo disvalore cui la legge ancora il giudizio di particolare tenuità.La Corte d’appello ha infatti escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.in ragione delle modalità della condotta e dell'entità del pericolo cagionato,evidenziando il numero di acquirenti riforniti e le quantità cedute, e quindi lasistematicità del traffico illecito portato avanti dal ricorrente.Tale motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezzae della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini dicontraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede:poiché la valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(puntualmente richiamati dai giudici di merito), essa rientra nei poteri discrezionalidel giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte dilegittimità, se non nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. (daultimo, Sez. 4, n. 4152 dell’8/10/2024, Palumbo, non mass.).La sentenza impugnata, del resto, si colloca motivatamente nell'alveo deldictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuitàrichiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità dellafattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen.,delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile edell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Tushaj, cit.); non è necessaria, invece,la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dal predetto art. 133, essendosufficiente, come accaduto nella specie, l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cosìSez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107dell’8/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01).1.3. Neppure il terzo motivo supera il vaglio di ammissibilità.Rileva innanzitutto il Collegio che la circostanza attenuante di cui all’art. 62,n. 4, cod. pen. è certamente compatibile, in astratto, anche con i delitti in materiadi stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 01).Si tratta, infatti, di una circostanza attenuante applicabile ad ogni tipo didelitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridicadel bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamentel'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso.Tuttavia, come ricorda anche il provvedimento impugnato (p. 9), l’attenuantenon consegue automaticamente alla qualificazione giuridica del fatto in termini dilieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendonecessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucroperseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'eventodannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 – 01).Allorquando poi si sia in presenza del delitto continuato di cessione di sostanzestupefacenti, come nel caso in esame, la speciale tenuità del lucro sussiste soloqualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale eciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di specialetenuità (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Traore, Rv. 286034 – 01; conf., Sez. 6,n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571 – 01).L'accertamento del disvalore complessivo della condotta, da parametrarsi aimotivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento(dannoso o pericoloso) del reato - fattori ontologicamente distinti da quelli checoncorrono a delineare il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309 - deve rivelare una particolare modestia, «tale da risultare"proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto siproponeva di conseguire o ha in effetti conseguito», all'esito di una valutazioneancorata a parametri di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quelli rilevantiper l'integrazione della fattispecie "lieve" (Sez. U, Dabo, cit.).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principiosecondo cui, in presenza di reato continuato, l’attenuante può essere riconosciutasolo quando la condotta, valutata nel suo complesso, riveli una finalità di lucromarginale e ciascun episodio di cessione abbia prodotto un evento dannoso opericoloso di speciale tenuità.La Corte d’appello ha valorizzato, infatti, non solo i corrispettivi delle singoletransazioni (p. 7), ma anche la pluralità delle cessioni e dei cessionari (p. 9),rilevando altresì che la sistematicità e la reiterazione delle condotte sono indicativedi uno stabile inserimento nel traffico illecito (p. 8). Tali elementi escludono che illucro perseguito possa ritenersi, nel complesso, di tenue entità.Il motivo di ricorso difetta invece di specificità, perché non si confronta contale percorso argomentativo e si limita ad affermare - peraltro in fatto - chequantitativi e corrispettivi di ciascuna transazione erano «assai modesti».1.4. Il quarto motivo è inammissibile.1.4.1. Quanto all’inesistenza del profilo formale della contestata recidiva (pp.11 e 12 del ricorso), il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc. pen., il ricorso è inammissibile se è proposto per violazioni di legge nondedotte con i motivi di appello.Costituisce ius receptum il principio per cui non sono deducibili con il ricorsoper cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame,dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimentoimpugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura"a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmentesottratto alla cognizione del giudice di appello (con specifico riferimento all'art. 162-ter cod. pen., Sez. 4, n. 35021 del 17/09/2025, Matei, non mass., nonché Sez. 7,n. 32390 dell'11/05/2022, Alfarano, non mass.; più in generale, Sez. 2, n. 29707del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017,Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577- 01).Dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc.pen., discende infatti che non possono essere dedotte nel giudizio di legittimitàquestioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questionirilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbestato possibile dedurre in quella sede (circostanza che il ricorrente nemmenoallega).1.4.2. Nel resto il motivo di ricorso prospetta un inesistente vizio dimotivazione.Come rileva anche il ricorrente (p. 13), la Corte di cassazione, nella sua piùautorevole composizione, ha affermato che, contestata la recidiva a norma di unodei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice verificare inconcreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di una più accentuatacolpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, avuto riguardo alla natura deireati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensivitàdei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitàesistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altroparametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, e ciò al di là del mero ed indifferenziato riscontro formaledell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35838 del 27/05/2010, Calibè, Rv.247838 – 01; già in precedenza Corte cost., sent. n. 192 del 5/06/2007; Cortecost., sent. n. 185 dell’8/07/2015).Lo specifico dovere di motivazione è stato ribadito dalle Sezioni unite anche insuccessivi interventi (da ultimo, Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv.284878 – 01, secondo cui è richiesta una specifica ed adeguata motivazione; Sez.U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 – 01, secondo cui èrichiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga, sia oveegli escluda la rilevanza della recidiva; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato,Rv. 249664 – 01, secondo cui la recidiva richiede un accertamento, nel casoconcreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultaresintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loroconsumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolositàsociale).In altre parole, la recidiva non può essere considerata come espressione diuno status soggettivo del reo, delineato dai suoi precedenti penali.Va infatti ribadito che il giudizio sulla recidiva deve essere compiuto alla lucenon già di un astratto canone di pericolosità sociale, né tantomeno guardando allarecidiva in guisa di un mero «status soggettivo desumibile dal certificato penaleovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di unapersona» (Sez. 5, n. 46804 del 4/10/2021, Occhipinti, Rv. 282383 - 01), bensì sullafalsariga del concreto rapporto tra il fatto-reato per cui si procede e le pregressecondotte criminose dell'imputato.Nel caso in esame la Corte territoriale (p. 9), rispondendo allo specifico motivodi appello, e contrariamente a quanto indicato in ricorso, non si è limitata a faregenerico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, anche specifici e relativi afatti vicini nel tempo, ma ha formulato un giudizio di maggiore lesività e diaccresciuta pericolosità criminale del ricorrente rispetto ai fatti già giudicati, così daritenere che le condotte per cui è processo siano indicative di un’accresciutapropensione a delinquere, sottolineando l’esistenza tra i fatti di una “relazionequalificata”.D’altra parte, i fatti per cui si procede sono espressamente richiamati daigiudici territoriali, per delineare l'allarmante personalità del ricorrente e l'accresciutapericolosità sociale, e comunque per escludere il carattere occasionale edestemporaneo della ricaduta nel reato: il ricorrente, infatti, ha condotto consistematicità il traffico di sostanze stupefacenti, nel quale ha dimostrato di esserestabilmente inserito (p. 8 sentenza impugnata).1.5. Il quinto motivo è inammissibile.Rileva innanzitutto il Collegio che costituisce ius receptum il principio per cuil'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che ha trovato concreta applicazione nelcaso in esame, è norma speciale rispetto a quella prevista dall'art. 235 cod. pen.(cfr., sulla differenza della natura, obbligatoria ovvero facoltativa, delle duefattispecie, Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Adna, Rv. 268303; da ultimo, sulcarattere speciale dell’espulsione ex art. 86 cit., Sez. 4, n. 9014 del 27/01/2022,Sadiri, non mass.).Da ciò consegue l'inapplicabilità delle condizioni richiamate dall’art. 235 cod.pen., impropriamente invocate in ricorso.Tanto precisato, il Collegio rammenta inoltre che a seguito della sentenza dellaCorte costituzionale del 24 febbraio 1995, n. 58, la misura di sicurezzadell’espulsione, a pena espiata, dello straniero condannato per il reato di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ivi compresa l'ipotesi di cui al comma 5: Sez. 4,n. 7104 del 2/2/2021, K., Rv. 280546 - 01), presuppone l'accertamento dellasussistenza in concreto della sua pericolosità sociale.Tale accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizionee solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, n. 16379 del 3/04/2025,Jaku, non mass.; Sez. 4, n. 13599 del 16/02/2019, Attash, Rv. 276255 - 01).Quanto al modo in cui va condotto tale accertamento, è utile ricordare chel'art. 203 cod. pen. collega la nozione di pericolosità sociale alla probabilità che ilcondannato commetta altri fatti previsti dalla legge come reati, sottolineando,inoltre, che la qualità di persona socialmente pericolosa deve essere desunta dallecircostanze indicate nell'art. 133 cod. pen.È stato quindi affermato che il giudizio sulla pericolosità sociale deve tenereconto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 29407del 17/04/2013, L., Rv. 256900 - 01).Nel caso in esame la sentenza impugnata ha innanzitutto valorizzato, qualeindice della pericolosità sociale, le specifiche modalità di commissione dei reati, dacui ha desunto lo svolgimento nel tempo, con stabilità, dell'attività di cessione disostanze stupefacenti.Tali indicatori, in alcun modo presi in considerazione dal ricorrente – cheinvece lamenta il ricorso a «clausole di stile» - sono stati correttamente selezionatidai giudici di merito nell’ambito di quelli desumibili dall’art. 133 cod. pen., e lettialla luce della biografia penale del ricorrente, che vanta un precedente specifico,tale da denotare ulteriormente il suo stabile inserimento nell'attività di spaccio.In tal modo il giudizio sulla pericolosità è stato motivato non in astratto, pereffetto di una sorta di automatismo (come erroneamente denunciato in ricorso: pp.15-16), ma in relazione alle evidenze del caso concreto, da cui sono state tratteindicazioni circa la probabilità che il ricorrente possa nuovamente determinarsi allacommissione di reati.Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla pericolosità, quale tipicavalutazione di merito, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nellaspecie, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar contodelle ragioni della decisione.2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, 25 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]