CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1978
Cassazione n. 26060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1968 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo d'impugnazione è indeducibile in quanto, senza prospettare alcun specifico e decisivo travisamento, si limita a prefigurare un'alternativa lettura delle fonti di prova (quanto alla valutazione della consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla natura privata del luogo ove si è consumato il furto, già specificamente valutata dalla Corte di merito: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), attività estranea al sindacato riservato a questa Corte; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibiq i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]