CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentati e difesi dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 61, nello studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –Numero registro generale 19586/2022Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 19522/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza n. 390/2022 della CORTE DI APPELLO diudita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 22.7.2006 [OSCURATO:PERSONA] eSalvatori [OSCURATO:SOCIETA]. evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanziil Tribunale di Lucca, esponendo di essere proprietari di un immobile inSerravezza (LU), località Querceta, composto da diversi fabbricati, unodei quali, risalente al 1937, diruto ma ancora munito di muri perimetralie posto al confine con la proprietà del convenuto. Gli attorilamentavano che il [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato, in prossimità del dettoconfine, sette immobili, in violazione delle norme in tema di distanzedi cui all’art. 873 c.c. ed al regolamento locale, che prescrivevano illimite minimo di 10 metri tra i fabbricati e di 5 dal confine tra i fondi.Chiedevano quindi la condanna del convenuto a rimuovere i dettimanufatti e a risarcire il danno.Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda, eccependol’intervenuta usucapione del diritto di mantenere i propri manufatti adistanza irregolare e chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, lacondanna degli attori ad arretrare il capannone da essi realizzato sulloro terreno, posto anch’esso a meno di 10 metri dai cespiti delconvenuto.Con sentenza n. 847/2016 il Tribunale accoglieva la domanda diparte attrice, ordinando al [OSCURATO:PERSONA] la demolizione o arretramento deimanufatti dallo stesso realizzati, e rigettava invece quellariconvenzionale.Con la sentenza impugnata, n. 390/2022, la Corte di Appello diNumero registro generale 19586/2022Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 19522/2026Data pubblicazione 12/06/2026decisione di prime cure, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DanieleTaruffi, eredi di [OSCURATO:PERSONA], accertando l’intervenuta usucapione deldiritto degli appellanti di mantenere a distanza irregolare i manufatti dicui alle lettere A, B, C, D ed E dell’elaborato grafico allegato sub 4 allarelazione del C.T.U. e limitando quindi la condanna all’arretramento aisoli manufatti di cui alle lettere G ed F. Condannava inoltre gli odierniricorrenti ad arretrare a loro volta la loro fabbrica fino al rispetto delladistanza di 10 metri dal manufatto indicato come E nell’elaboratografico suindicato.Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisioneAlfredo Salvatori e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattromotivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anchequali eredi di [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto conseguita la provadell’esistenza dei manufatti indicati come A, B, C, D ed E, a suo temporealizzati dal dante causa degli odierni controricorrenti, quantomeno afar data dal 31.10.1985 o al più tardi dal 24.3.1986, valorizzando alriguardo la documentazione allegata alla domanda di condono edilizioche [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato, per detti cespiti, in data 24.3.1986.Secondo i ricorrenti, il giudice di merito sarebbe incorso nella violazionedell’art. 115 c.p.c. perché avrebbe dato rilievo, ai fini della decisioneNumero registro generale 19586/2022Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 19522/2026Data pubblicazione 12/06/2026della causa, non già a prove allegate dagli odierni controricorrenti, chevi erano onerati, bensì alle risultanze degli accertamenti condotti dalC.T.U. Il ricorso a questi ultimi non potrebbe valere, secondo il motivoin esame, a sollevare la parte interessata dall’onere di dimostrare i fattiposti a fondamento della sua tesi difensiva. Nel caso di specie, quindi,sarebbe stato il diretto interessato a dover dimostrare la preesistenzadei manufatti di cui alle suindicate lettere A, B, C, D ed E, ad oltre ventianni prima dell’introduzione del giudizio di prime cure.Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti si dolgono dellaviolazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1163 c.c., 115 e 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perchéla Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza deirequisiti per il riconoscimento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], dell’usucapione deldiritto a mantenere i fabbricati di cui alle lettere A, B, C, D ed E adistanza irregolare, senza considerare la natura clandestina delpossesso dal predetto vantato. Il giudice di merito avrebbe valorizzatoil fatto che i cespiti di cui anzidetto erano visibili dalla via Fiumetto,mediante un passaggio comune ad altre proprietà, senza considerareche dalle prove testimoniali acquisite agli atti del giudizio era emersoche i manufatti in parola non erano visibili dalla generalità dei residentidella zona perché nascosti da folta vegetazione.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.La Corte di Appello ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], sin dal suo primolettere A, B, C ed E di cui si discute erano stati realizzati nel 1967mentre quello di cui alla lettera D era stato realizzato nel 1980 (cfr.pag. 7 della sentenza impugnata). Pur non avendo ritenuto conseguitala prova dell’edificazione dei detti cespiti, rispettivamente nel 1967 enel 1980 (cfr. sempre pag. 7 della sentenza), il giudice del gravame haNumero registro generale 19586/2022Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 19522/2026Data pubblicazione 12/06/2026evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di condono ediliziodi dette opere il 24.3.1986 e che il teste Leonardi aveva dichiarato diessersi interessato di redigere la planimetria catastale allegata alladomanda di sanatoria (cfr. pag. 8 della sentenza). Il giudice di appelloha aggiunto altresì che “… è agevole constatare, sovrapponendo taleplanimetria con il rilievo dello stato dei luoghi compiuto dal CTU (cfr.all. 4 dell’elaborato peritale), che già a quell’epoca esistevano in loco… nella stessa disposizione di oggi e con le stesse caratteristichedimensionali, i manufatti di cui alle lettere A, B, C. D ed E” (cfr. pag. 8della sentenza). In tal modo, la Corte di seconde cure non ha posto abase della propria decisione soltanto le risultanze della C.T.U., comesostenuto dagli odierni ricorrenti, ma anche la testimonianza Leonardi,evidentemente ritenendola attendibile in quanto resa dal tecnico che siera interessato di predisporre gli allegati alla domanda di condono del1986. È stato in tal modo formulato un giudizio di merito sulla basedelle complessive risultanze dell’istruttoria, avvalorato, secondo laCorte di Appello, dall’ulteriore circostanza che l’ente locale aveva poirilasciato la concessione in sanatoria n. 408 del 1995, nonché dalladenuncia di variazione catastale n. 4361 presentata dal [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale era allegata una planimetria analoga a quellaallegata alla domanda di sanatoria, e da quanto emergente dallaaerofotogrammetria del 1985 allegata alla C.T.U. e dalle fotografie checorredavano la domanda di condono del [OSCURATO:PERSONA], “… da cui si evincechiaramente la presenza di manufatti corrispondenti alle caratteristichedescritte in atti a confine con la proprietà Salvatori …” (cfr. pag. 9 dellasentenza impugnata).Tale giudizio di fatto viene attinto dalla parte ricorrente medianteproposizione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senzatener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanzaNumero registro generale 19586/2022Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 19522/2026Data pubblicazione 12/06/2026di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di meritotesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre unapprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadireil principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni deitestimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).Né si configura, nel caso di specie, la violazione degli artt. 115c.p.c. poiché “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiNumero registro generale 19586/2022Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 19522/2026Data pubblicazione 12/06/2026riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 01).Neppure sussiste alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., poiché essa“… si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazionedi detta norma, non anche quando, a seguito di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamenteche la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo casovi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile insede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass.Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541; conf. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006, Rv. 592634; Cass. Sez. 5,Sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860).Nel caso di specie, il giudice non ha deciso la controversia sullabase di prove non allegate dalle parti, né ha operato alcuna inversionedell’onere della prova, ma si è limitato ad un apprezzamentocomplessivo delle risultanze istruttorie, fornendo, a sostegno, unamotivazione non viziata da apparenza, né affetta da irriducibilecontrasto logico, idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e adar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito perpervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U,Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).Numero registro generale 19586/2022Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 19522/2026Data pubblicazione 12/06/2026Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione o falsaapplicazione dell’art. 873 c.c., del D.M. n. 1444 del 1968 e delregolamento edilizio del Comune di Seravezza, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente applicato all’opificio industriale dei ricorrenti ledisposizioni del regolamento locale, applicabili a partire dal 20.3.2019,senza considerare che lo stesso era stato edificato in forza di permessoa costruire n. 282 del 19.12.2003 e che comunque, nelle more delgiudizio, la normativa locale era stata modificata, nel senso diconsentire la costruzione in aderenza a pareti non finestrate e dilimitare l’obbligo del rispetto della distanza minima assoluta di 10metri, per le zone diverse dalla zona A, soltanto alle nuove edificazioni,agli interventi di sostituzione edilizia o addizione volumetrica, ed inpresenza di pareti finestrate, valendo per ogni altra ipotesi solo la minordistanza di metri 3 di cui all’art. 873 c.c. Poiché l’intervento realizzatodai Salvatori, in relazione ad un immobile compreso in zona D, avrebbeavuto ad oggetto una semplice ristrutturazione edilizia, allo stesso nonavrebbe potuto applicarsi la distanza di 10 metri.La censura non è fondata.In primo luogo, va esclusa la rilevanza, nel caso di specie, delladisposizione che autorizza la realizzazione in aderenza a pareti nonfinestrate, poiché secondo quanto accertato dal C.T.U. l’edificioSalvatori si trova a metri 5,40 e a metri 5,30 dal confine con laproprietà [OSCURATO:PERSONA] e ad una distanza di metri 5,88 e di metri 5,37 dagliedifici di cui alle lettere C e D insistenti sulla detta proprietà [OSCURATO:PERSONA] (cfr.pag. 13 della sentenza impugnata). Di conseguenza, non si configuranel caso di specie alcuna ipotesi di aderenza. Né, per altro verso, lacircostanza che gli odierni ricorrenti avrebbero, in ipotesi, potutopretendere di costruire il loro manufatto in aderenza a quelli del TaruffiNumero registro generale 19586/2022Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 19522/2026Data pubblicazione 12/06/2026può valere a legittimare il mancato rispetto della distanza minimaprevista, poiché quest’ultima è finalizzata a prevenire la formazione diintercapedini dannose (come del resto la norma che facoltizza lacostruzione in aderenza) e corrisponde quindi ad esigenze di caratteregenerale.Inoltre, la Corte distrettuale ha accertato che all’epoca della suarealizzazione l’edificio degli odierni ricorrenti, in quanto ricadente inzona omogenea D di cui all’art. 36 delle N.T.A. del P.R.G. del [OSCURATO:PERSONA], e precisamente in sottozona D, destinata ad ospitarerispettare, giusta la norma di cui all’art. 37 delle sopra richiamateN.T.A., la distanza minima tra fabbricati di metri 10 e quella dal confinedi metri 5 (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).Tale statuizione viene attinta dal motivo in esame con il quale iricorrenti lamentano che il giudice di merito avrebbe dovutoconsiderare che l’intervento edilizio da essi realizzato era in realtà unasemplice ristrutturazione di un manufatto preesistente, e non unanuova edificazione. Di tale assunto, tuttavia, non si trova alcunriscontro nella sentenza impugnata, e gli odierni ricorrenti trascuranodi indicare in quale momento del giudizio di merito, e con qualestrumento processuale, esso sarebbe stato introdotto, conconseguente inammissibilità della doglianza, sia per difetto dispecificità, sia perché la stessa deve essere ritenuta proposta per laprima volta in sede di legittimità.In ogni caso, la tesi prospettata dagli odierni ricorrenti si risolvenella prospettazione di una ricostruzione alternativa del fatto e delleprove, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, onde, rispettoad essa, valgono i medesimi argomenti già proposti in occasione delloscrutinio dei primi due motivi di ricorso.Numero registro generale 19586/2022Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 19522/2026Data pubblicazione 12/06/2026Con il quarto motivo, i ricorrenti contestano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 73 disp. att. c.p.c. e 2043 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettualeavrebbe erroneamente riconosciuto a favore degli eredi [OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 933,60 a titolo di rimborso delle spese legali per l’attivitàstragiudiziale svolta dal loro difensore in relazione alla denunciainoltrata al Comune di Seravezza con lettera del 21.2.2005. Ad avvisodei ricorrenti, le spese relative ad attività stragiudiziali possono essereoggetto di rimborso soltanto previa la dimostrazione della loronecessarietà e giustificatezza: requisiti che, nella specie, il giudice disecondo grado non aveva adeguatamente accertato.La censura è infondata.La Corte di Appello ha accolto il motivo di gravame con il quale gliodierni controricorrenti avevano lamentato il mancato riconoscimentodel ristoro delle spese sostenute per l’attività stragiudiziale resa dalloro difensore, ritenendo che “Nel caso di specie, la rappresentazionedello stato dei luoghi riferita al Comune dal legale degli appellanti siconfigura come attività necessaria in relazione all’esigenza dei Taruffidi tutelare il proprio diritto presso l’autorità amministrativa deputata algoverno del territorio e al tempo stesso essa di giustifica in relazioneall’esito della controversia che ha visto accertata la presenza di cinquemanufatti sulla proprietà [OSCURATO:PERSONA] quantomeno dal marzo 1986” (cfr.pag. 15 della sentenza impugnata). Con tale passaggio dellamotivazione, il giudice del gravame ha considerato che l’attivitàstragiudiziale oggetto del motivo in esame fosse necessaria egiustificata al fine della miglior tutela del diritto degli odiernicontroricorrenti, ed ha di conseguenza riconosciuto agli stessi il ristorodella somma di € 933,60 ritenendola congrua rispetto all’attività svolta.In tal modo, risulta eseguita la verifica della sussistenza del dupliceNumero registro generale 19586/2022Numero sezionale 1529/2026Numero di raccolta generale 19522/2026Data pubblicazione 12/06/2026requisito previsto dall’art. 75 disp. att. c.p.c., con conseguenteinfondatezza della censura in esame.In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 09 giugno 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Grasso