CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2017
Cassazione n. 35207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto 16.459 grammi lordi di hashish con principio attivo pari a 3.430,358 grammi. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso Vellucci, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per non avere escluso la Corte di appello di Roma la contestata aggravante dell'ingente quantità. Il ricorrente rileva che il provvedimento impugnato, dopo avere dato atto che il THC delle dosi sequestrate fosse pari a 3.430,353 grammi, aveva ritenuto apoditticamente sussistente l'aggravante dell'ingente quantitativo per il superamento del limite dei 2 kg di principio attivo, con un generico richiamo alla giurisprudenza di legittimità, senza tenere conto del motivo di appello che aveva richiamato l'orientamento della Corte di cassazione che esclude l'aggravante, per le droghe leggere, quando, come nella specie, il valore soglia sia inferiore di 4.000 volte (e non di 2.000) il valore massimo in milligrammi (Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017, Trifu, Rv. 270916). 2.1. Con il secondo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata ex art. 62-bis cod. pen. e della dosimetria della pena ex art. 133 cod. pen. essendosi la Corte di appello limitata a definire adeguato, in modo assertivo, il giudizio di bilanciamento e congrua la pena del Tribunale, senza alcun argomento e omettendo del tutto i motivi di appello in cui si dava atto del comportamento collaborativo del ricorrente, del suo scarso spessore criminale e del non aver predisposto alcun nascondiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Occorre preliminarmente rilevare come ci si trovi al cospetto di una pronuncia di responsabilità in cui il giudice di appello richiama "l'integrale motivazione" della sentenza di primo grado, cosicché se non ricorrono difformità sui punti denunciati le stesse si integrano vicendevolmente formando una sola entità logico giuridica a cui occorre fare riferimento per giudicare la congruità e la completezza della motivazione (tra le tante Sez. 4, n. 37104 del 29/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281926). Nel presente caso la sentenza impugnata, condividendone le ragioni argomentative, ha fatto totale riferimento alla pronuncia di primo grado in cui il fatto ascritto al ricorrente, ritenuto colpevole della fattispecie di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, ha formato oggetto di attenta disamina sotto il profilo ricostruttivo, anche relativamente all'aggravante applicata. 1.2. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che in tema di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti non è di norma ravvisabile la circostanza di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo, in milligrammi (cd valore- soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150). Anche dopo la riforma avvenuta con d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla I. 16 maggio 2014, n. 79, continuano ad essere validi i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla menzionata pronuncia, cosicchè si è ribadito che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi, pari a 4000 volte (e non 2000) il valore - soglia di 500 milligrammi (Sez. U., n. 14722 del d_ I 30/01/2020, Polito, Rv. 279005; Sez. 4, n. 37104 del 29/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281926), proprio al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite Biondi del 2012 a seguito dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006 che, con riferimento alle cosiddette droghe leggere, aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal citato d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000 mg., e alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg. La Corte di merito, pur con motivazione assai sintetica, ma da leggere unitamente a quella ben più approfondita e conforme del Tribunale di Roma, si adegua a detto orientamento ritenendo sussistente l'aggravante in quanto all'imputato era stato sequestrato stupefacente del tipo hashish per 16,45 chilogrammi, con THC pari 3,43 chilogrammi cioè molto al di sopra del valore soglia di 2 chilogrammi sopra indicato. La stessa sentenza di questa Sezione, n. 36209 del 13/07/2017, Trifu, Rv. 270916, richiamata nel ricorso per contestare la legittimità del provvedimento impugnato, si pone pienamente in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite sopra richiamato, nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità in relazione al sequestro di 8,8 chilogrammi di stupefacente di tipo hashish con una concentrazione di principio attivo pari a 2,159 chilogrammi. Invero il ricorso sembra confondere due dati tra loro diversi: cioè da un lato il valore soglia, indicato nelle tabelle di cui al citato d.P.R. 309/90, che fissa i limiti quantitativi massimi di principio attivo che costituiscono il discrimine tendenziale tra la destinazione all'uso personale e la detenzione illecita e, dall'altro, il moltiplicatore (2000 per le droghe pesanti e 4000 per le droghe leggere) per individuare la soglia oltre la quale si configura l'ingente quantitativo. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale, pur a fronte di una motivazione scarna, nel confermare l'adeguatezza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e la congruità della pena inflitta in primo grado, si è attenuta al costante orientamento di questa Corte secondo cui tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi fissati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed è censurabile in sede di legittimità solo se frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico, ciò che, nel caso di specie, non ricorre. Con specifico riferimento alla censura relativa al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, aldilà del non avere offerto il ricorso elementi ulteriori e dirimenti, si richiama la pacifica giurisprudenza secondo la quale si tratta solo di un elemento di calcolo e non di un mezzo di determinazione della sanzione che, per questo, non può dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (Sez. 3, n.44883, del 18/07/2014, Cavicchi, Rv.260627). In ordine, infine, alla motivazione sulla quantificazione della pena questa deve essere dettagliata solo se è di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti le espressioni come "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", così come il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104, del 27/04/2017, Maestro, Rv. 271243), come avvenuto nella specie. 3. Al rigetto dei motivi di ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s