CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 12905/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Muratori e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - difiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.letta la memoria difensiva datata 27/2/2026 con motivi aggiunti nell'interesse dell’imputato afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell'ordinanzaimpugnata nonché del decreto di perquisizione e sequestro del 8/10/2025 emesso dalPubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, con restituzione di quanto in sequestroall’avente diritto senza trattenimento di copia dei dati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 21 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Bologna ha rigettato l’impugnazione presentata nell’interesse di AlessandroGiani avverso il decreto di perquisizione e contestuale sequestro probatorio emesso in data8 ottobre 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale della medesima città ed eseguitodalla Guardia di finanza in data 28 ottobre 2025.Il ricorrente risulta sottoposto ad indagini in relazione ai reati di associazione perdelinquere transnazionale (capo 1) finalizzata a commettere un numero indefinito di truffe edaltri reati a questi connesse (tra cui autoriciclaggio, circonvenzione di incapaci, emissione difatture per operazioni inesistenti ed altri reati tributari), associazione nella quale in baseall’imputazione preliminare avrebbe rivestito il ruolo di promotore), nonché in relazione aireati di concorso in truffa aggravata (capo 4) e autoriciclaggio (capo 5).All’esito della perquisizione risultano essere stati sottoposti a sequestro apparatielettronici, telefoni cellulari, una serie di carte di credito, nonché criptovalute quantificate in57.988,81 dollari, il tutto come meglio indicato in atti.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore (avv.2.1. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.in relazioneagli artt. 324 e 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza assoluta ovvero apparenzadella motivazione del provvedimento impugnato.Deduce parte ricorrente, richiamando massime giurisprudenziali in materia, chel’ordinanza impugnata non contiene alcuna indicazione circa il fatto per il quale i benisottoposti a sequestro sono da considerarsi corpo di reato, ovvero cose ad esso pertinenti,ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale, nénell’ordinanza stessa sarebbe stato precisato in relazione a quali dei diversi reati incontestazione sarebbero state ricollegate le esigenze probatorie.2.2. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.in relazioneagli artt. 247, 253 e 275 cod. proc. pen., 42 Cost., 1 Prot. addizionale Convenzione E.d.u., 8Convenzione E.d.u. e 7 e 8 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea.Deduce parte ricorrente, con riferimento alla disposta apprensione coattiva deidispositivi elettronici e telematici, che non sarebbero stati rispettati i principi diproporzionalità ed adeguatezza in quanto detti dispositivi contengono anche dati personali esensibili e che avrebbe errato il Tribunale laddove ha ritenuto che detti principi non risultanoessere stati violati né sotto il profilo quantitativo, né sotto il profilo temporale, aggiungendoche in relazione a tali dispositivi sarebbe stato onere della parte interessata indicare con ladovuta specificità quali fossero i dati strettamente personali non pertinenti agli scopiinvestigativi.Inoltre, la difesa del ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non ha ritenutoincongrua e sproporzionata la durata del sequestro il che creerebbe un danno all’indagato.Infine, si duole la difesa del ricorrente del fatto che non sono stati indicati nelprovvedimento di sequestro i criteri di selezione e dei tempi di esecuzione delle operazioni diinteresse investigativo essendo rimasto del tutto silente sul punto il provvedimento geneticodi perquisizione e sequestro.2.3. Con memoria datata 27 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha sostanzialmenteribadito, anche attraverso richiami a massime giurisprudenziali le doglianze proposte con ilricorso genetico, ribadendo la natura esplorativa del provvedimento di sequestro, l’assenzadi motivazione circa il profili di durata del vincolo cautelare e la presenza di un interesse allarestituzione del diritto alla restituzione degli apparati elettronici in sequestro in quantocontenenti dati riservati e personali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in entrambe le sue articolazioni, non è fondato.2. Occorre, innanzitutto, rilevare che, come ha correttamente evidenziato ilTribunale, il decreto del Pubblico Ministero contiene la specifica indicazione dei beni daricercare e da sottoporre a sequestro.Solo quanto alle criptovalute il vincolo probatorio è avvenuto ad opera della P.G. mail relativo sequestro è stato sul punto oggetto di convalida successiva (che peraltro risultaaver dato luogo ad una autonoma impugnazione).A ciò si aggiunge che il Tribunale ha dato atto (e la difesa non lo contesta) che inrelazione al denaro contante il decreto impugnato non ha avuto esecuzione con laconseguenza che nessuna somma è stata sequestrata all’indagato il quale non ha alcuninteresse ad impugnare sul punto.Quanto agli ulteriori beni e con espresso riferimento ai dispositivi informatici etelematici, il Tribunale ha, altresì, dato atto - e le circostanze emergono pacificamentedall’esame del relativo provvedimento - che:a) il Pubblico Ministero ha adeguatamente motivato le finalità probatorie ed il nessodi pertinenzialità tra i dispositivi informatici sequestrati ed il reato oggetto di addebitoprovvisorio;b) alla luce della natura dell’indagine richiedente una complessa attivitàinvestigativa, che riguarda una pluralità di soggetti in un arco temporale del reato associativodi almeno un anno, appare giustificata l’apprensione dei dispositivi informatici in uso al Gianial fine di ricostruire i rapporti con i sodali, le comunicazioni e le trasmissioni di informazioniriservate in ipotesi in esse contenuti;c) il decreto contiene una indicazione dei criteri di selezione e di perimetrazione deidati informatici di interesse investigativo il che determina anche il rispetto del principio diproporzionalità sotto il profilo quantitativo dei dati, non essendo prevista nel decreto unamassiva ed indiscriminata apprensione di qualsiasi dato contenuto nei dispositivi stessi.Con riguardo, poi, al perimetro temporale del sequestro il Tribunale ha osservatoche non può ritenersi che la durata del vincolo sia incongrua e sproporzionata rispetto alleesigenze evidenziate: il sequestro è avvenuto in data 28 ottobre 2025 ed in data 20novembre 2025 sono stati nominati i consulenti tecnici incaricati per l'estrazione della copiaforense e dei dati di interesse investigativo, con la conseguenza che la procedura diestrazione della cosiddetta copia-mezzo dei vari devices è dunque in corso e a distanza diappena un mese dal sequestro non può dirsi trascorso un lasso di tempo ingiustificato senzache sia intervenuto il loro dissequestro.Quanto, infine, all'interesse ad avere la restituzione della copia integrale dei daticontenuti negli apparati informatici sottoposti a sequestro, il Tribunale ha affermato che dettointeresse sorgerà in concreto, solo quando il Pubblico Ministero avrà selezionato i datirilevanti per le indagini e potrà procedere alla restituzione della predetta copia all'aventediritto.3. Osserva, innanzitutto, l'odierno Collegio che, contrariamente a quanto asseritodalla difesa del ricorrente, non può certo ritenersi che l’ordinanza impugnata siacaratterizzata da una motivazione completamente assente o solo “apparente” tale daconfigurare una violazione di legge sotto tale profilo.4. Quanto, poi, al sequestro degli apparati informatici e telefonici deve rilevarsi chel’ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata nel rispetto dei principi di diritto cheregolano la materia senza che nella stessa siano presenti vizi rilevabili in sede di legittimità.A ciò si aggiunge che:- il Pubblico Ministero nel decreto originario aveva adeguatamente delimitatol’ambito di ciò che era ricercando in riferimento ai fatti-reato richiamati per modalità ed ambititemporali per i quali sono in corso le indagini;- anche il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero sipresentava adeguatamente motivato e non certo caratterizzato da una mera funzioneesplorativa essendo comunque inevitabile che in una situazione nella quale il PubblicoMinistero ricerca beni o documenti di ogni tipologia dei quali ipotizza solo l’esistenza el’eventuale funzione probatoria, detti beni, all’evidenza, non possono essere individuati apriori se non per la loro tipologia;- è, poi, altresì evidente che nel momento in cui si ricercano dati contenuti in unapparato informatico o in un telefono non si può prescindere dal sequestro del “contenitore”(il computer, il tablet, il telefono, una chiavetta USB, ecc.) in quanto la successiva estrazionedei dati “utili” non può essere fatta nell’immediatezza ma potrà avvenire solo all’esito dioperazioni tecniche delicate ed idonee a garantire la corretta catena di estrazione e diconservazione dei dati acquisiti il cui rispetto garantisce anche lo stesso indagato;- è altresì evidente, che l’estrazione dei dati contenuti nell’apparato informatico otelefonico richiede tempo, difficilmente preventivabile con esattezza al momento delsequestro, tempo che certamente non può essere oltremodo esteso ma che deve esserecomparato alla dimensione dei dati ricercandi, alle eventuali difficoltà di acquisizione nelsuperare ostacoli informatici ed al rigoroso rispetto della menzionata catena di acquisizionedei dati, con la conseguenza che la tempistica menzionata anche dallo stesso Tribunale cheè oggetto di vaglio da parte di questa Corte di legittimità appare ragionevole.Non è, infine, dato conoscere, trascorsi ad oggi oltre quattro mesi dall’intervenutosequestro, se i beni de quibus sono ancora sottoposti a cautela reale ma in caso affermativopotrà eventualmente la parte interessata inoltrare autonoma istanza di restituzione.5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]