CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 12743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza di continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i reati accertati con due sentenze di condanna, due rapine commesse a Novara e Piacenza in data 5 e 12 aprile 2002, mentre ha respinto l'istanza per un'ulteriore rapina commessa a Cassino il 30 gennaio 2002, valorizzando ai fini del parziale rigetto il lasso cronologico intercorrente tra i reati e il diverso contesto geografico di commissione di tale rapina rispetto a quelle successive; il giudice dell'esecuzione ha osservato che l'omogeneità delle con- dotte non sia indicativa di unicità del programma criminoso, bensì di tendenza dell'agente ad integrare una pluralità di reati dello stesso tipo onde procacciarsi illeciti profitti mediante la realizzazione di gravi delitti contro il patrimonio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA] dello Iacono, indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc pen., e il correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente escluso la continuazione per la prima rapina, trattandosi comunque di reati commessi in un periodo di tempo limitato, e rileva il "parossistico tasso di contraddittorietà" della motivazione per aver evocato il parametro della diversa area territoriale senza avvedersi che anche le rapine che erano state unificate si erano svolte in differenti località (Piacenza e Novara). Si richiama poi il dato fattuale che nella rapina di Cassino, commessa dal ricorrente in concorso con il nipote [OSCURATO:PERSONA], i due furono trovati in possesso di una pistola giocattolo identica a quella già utilizzata per la rapina di Piacenza. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere fondato su motivi non consentiti dalla legge, in quanto rivalutativi delle argomentazioni del giudice dell'esecuzione in un'ottica di mera opposizione, senza effettiva presa d'atto del contenuto e del senso dell'impugnata ordinanza. Le censure difensive hanno riguardato ciascuna affermazione del giudice dell'esecuzione, contrapponendo rilievi di natura fattuale, così sollecitando impropriamente ad una revisione del merito che esula dalla competenza di questa Corte di legittimità, quando detti profili siano stati congruamente esposti e valutati in termini giuridicamente corretti, come nella specie. 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione degli indici della continuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con riferimento ai dati di fatto emer- genti dalle sentenze di condanna - commissione dei reati a rilevante distanza di tempo (e tale deve ritenersi lo iato temporale di oltre due mesi tra la prima rapina e le altre) e in diversi contesti geografici (essendo indubitabile che Piacenza e Novara siano in una zona territoriale contigua, diversamente da Cassino, distante oltre seicento chilometri) - ritenendoli per tali ragioni ostativi al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, motivando logica- mente in riferimento ai dati evidenziati, che la reiterazione criminosa non sia sintomo di esecuzione di un progetto unitario e finalisticamente diretto, bensì di volontà perdurante e generica di perpetrare delitti contro il patrimonio, rispondendo ad uno stile di vita in tal senso orientato. 3.2. Va poi segnalata, in termini generali, la grande rilevanza del fattore cronologico nell'analisi degli indici della continuazione in executivis, trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato conti- nuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Invero, la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente -