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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 00559/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natqadiALESSANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente alla pena di mesi otto di reclusione, di cui al provvedimento di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli del 28 settembre 2018.

2. La ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, relativamente alla richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, avrebbe omesso di considerare che non vi era una palese e attuale pericolosità sociale della condannata, soggetto che aveva dimostrato la volontà di collaborare al progetto proposto e di attenersi alle prescrizioni.

Il giudice di merito, invece, si sarebbe limitato a rilevare che Mairone aveva commesso dei reati, senza analizzare la tipologia e la gravità dei reati commessi, la pena irrogata e senza un puntuale apprezzamento rispetto alla fattispecie considerata.

La condotta posta in essere durante la precedente detenzione, l'attività lavorativa e il complessivo stile di vita di Mairone, infatti, erano tutti elementi sintomatici dell'assenza di un rischio di recidiva.

La stessa, infatti, avrebbe anche partecipato al programma terapeutico presso il Ser.D, anche in considerazione del fatto che le assenze erano state giustificate da impegni lavorativi.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 58 quater Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, relativamente alle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, avrebbe omesso di considerare che il procedimento per il quale era stata revocata la misura alternativa alla detenzione a Mairone nel 2017 era stato archiviato per mancan a di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

1.1. Giova premette4che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti.

Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame anche, in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere un'effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale riguardo, si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza di interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).

1.2. Alla luce di questi consolidati e condivisi principi non sussiste, nel caso in esame, l'interesse al ricorso, posto che la pena in ordine alla quale era stata 21,111 flpl, revocata la misura alternativa alla detenzione risulta interamente espiata' — circostanza assorbente che esclude che possa ritenersi sussistente un interesse della ricorrente a coltivare l'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natqadiALESSANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente alla pena di mesi otto di reclusione, di cui al provvedimento di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli del 28 settembre 2018. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 94 T.U. stup, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, relativamente alla richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, avrebbe omesso di considerare che non vi era una palese e attuale pericolosità sociale della condannata, soggetto che aveva dimostrato la volontà di collaborare al progetto proposto e di attenersi alle prescrizioni. Il giudice di merito, invece, si sarebbe limitato a rilevare che Mairone aveva commesso dei reati, senza analizzare la tipologia e la gravità dei reati commessi, la pena irrogata e senza un puntuale apprezzamento rispetto alla fattispecie considerata. La condotta posta in essere durante la precedente detenzione, l'attività lavorativa e il complessivo stile di vita di Mairone, infatti, erano tutti elementi sintomatici dell'assenza di un rischio di recidiva. La stessa, infatti, avrebbe anche partecipato al programma terapeutico presso il Ser.D, anche in considerazione del fatto che le assenze erano state giustificate da impegni lavorativi. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 58 quater Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, relativamente alle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, avrebbe omesso di considerare che il procedimento per il quale era stata revocata la misura alternativa alla detenzione a Mairone nel 2017 era stato archiviato per mancan a di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1.1. Giova premette4che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame anche, in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere un'effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza di interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 1.2. Alla luce di questi consolidati e condivisi principi non sussiste, nel caso in esame, l'interesse al ricorso, posto che la pena in ordine alla quale era stata 21,111 flpl, revocata la misura alternativa alla detenzione risulta interamente espiata' — circostanza assorbente che esclude che possa ritenersi sussistente un interesse della ricorrente a coltivare l'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]
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