CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 40335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che il 25/2/2022 lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di rapina impropria e lesioni personali aggravate. 2. A sostegno del ricorso il Leperino ha dedotto due motivi di impugnazione: - Violazione di legge , in relazione agli artt. 599 cod. proc. pen., 178 lett. C) e 179 cod. proc. pen. e 23 bis D.L. 28/10/2020 n. 137 per essere stata notificato il decreto d citazione con fissazione dell'udienza al solo avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non anche al codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], collega di studio del primo, benché nominato insieme al primo, così privando lo stesso della facoltà di chiedere la partecipazione all'udienza. - Violazione di legge , in relazione agli artt. 599 cod. proc. pen., 178 lett. C) e 179 cod. proc. pen. e 23 bis D.L. 28/10/2020 n. 137 per essere stato impedito al difensore estromesso di richiedere la partecipazione dell'imputato all'udienza e per essere stato notificato il decreto di citazione con fissazione dell'udienza all'imputato in un termine tale da non consentirgli la possibilità di chiedere in tempo la partecipazione all'udienza in periodo emergenziale. 3.11 P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha riconosciuto la fondatezza dei motivi di ricorso ed ha conseguentemente chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi tardivamente dedotti. 4.1. Questa Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha avuto modo di precisare che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato integra una nullità a regime intermedio, ed il termine ultimo per la deducibilità di tale nullità è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651). 4.2. Analogamente, con riferimento alla dedotta tardività della notifica della citazione all'imputato, si è rilevato che nel giudizio di appello anche il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, Rv. 283988). 4.3. Conseguentemente, entrambe le nullità dedotte con i motivi di ricorso in cassazione andavano eccepite , ex art. 182 cod. proc. pen., prima della pronuncia della sentenza impugnata, nella prima difesa scritta che, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, tiene luogo della discussione orale (cfr., su tale equiparazione, anche Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022 , Rv. 283316).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile,, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 giugno 2023 Il Consigliere estenso